La positività al Covid-19 deve essere comunicata all’amministratore di condominio?

La positività al Covid-19 deve essere comunicata all’amministratore di condominio?

Premessa. Prima di rispondere alla domanda, è opportuno ricordare che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il soggetto positivo al coronavirus deve rimanere in isolamento al proprio domicilio, mantenendosi a debita distanza dai propri familiari, possibilmente rimanendo in una stanza ben areata, senza ricevere visite (oppure riducendole allo stretto necessario).

I suoi familiari, se in buona salute, devono soggiornare negli altri locali della casa, mantenendo, dall’infetto, almeno un metro di distanza e ovviamente, in caso di coniugi, dormire in letti separati.

L’ISS, inoltre, raccomanda, in caso di isolamento domiciliare, di sospendere la raccolta differenziata, per evitare l’accumulo di rifiuto e il proliferare del coronavirus.

A ciò si aggiunga che il Governo, con il D.L. n. 19/2020, pubblicato in G.U. il 25 marzo 2020, ha introdotto multe da 400 a 3.000 euro per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19 e una pena massima di 5 anni per chi, da positivo al virus, viola la quarantena.

Il rapporto tra condomino positivo al virus ed amministratore. Con riferimento al rapporto tra condomino positivo al virus e amministratore di condominio, invece, occorre analizzare la questione sulla base dei doveri “giuridici” e doveri “morali” alla luce delle attuali norme e della tutela della privacy.

In base all’art. 1130 c.c., l’Amministratore ha il dovere di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini e deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni.

Tuttavia, come già sostenuto dagli esperti in materia (Federprivacy), “non esiste alcuna ragione che possa consentire all’Amministratore condominiale di trattare i dati sanitari per finalità diverse da quelle limitate al suo incarico”.

Ciò premesso, ad oggi, in mancanza di una specifica imposizione normativa, il soggetto contagiato non è obbligato a comunicarne la positività al virus né all’Amministratore né ai singoli condomini, in ossequio alla normativa che tutela la privacy.

Doveri dell’Amministratore di Condominio. Ne deriva che, qualora l’amministratore venga comunque a conoscenza della positività del condomino, non dovrebbe in alcun modo darne notizia agli altri condomini.

In caso contrario, si esporrebbe ad eventuali azioni risarcitorie da parte della persona positiva al Covid- 19 e una sanzione da parte del Garante della privacy per trattamento illecito dei dati personali.

Cosa accade se il condomino contagiato decide di comunicare la sua positività all’amministratore? Si badi che, se il condomino positivo al Covid-19 decide, senza influenza alcuna ed esclusivamente di sua iniziativa, di comunicare il suo stato all’amministratore, quest’ultimo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (cioè non comunicando agli altri condomini la positività), dovrebbe procedere con un intervento di sanificazione degli spazi comuni del condominio.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “l’Amministratore è legittimato ad agire senza una preventiva delibera autorizzativa al verificarsi di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente…” (Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5522).

Laddove l’Amministratore intenda disporre la sanificazione, solo in caso di eventuale successiva contestazione del Condominio, dovrebbe informare tutti i condomini della positività di cui è venuto a conoscenza.

In tale situazione, infatti, le norme sulla privacy subiscono una deroga: l’art. 9, comma 2, lett. f), Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, prevede che il paragrafo 1 (divieto di trattare anche i dati della salute per l’identificazione del soggetto) non si applichi quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.


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Avv. Giuseppe Simeone

Avvocato, Autore, Giudice di Ciclismo

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