Abbandono dei rifiuti: la responsabilità del proprietario dell’area

Abbandono dei rifiuti: la responsabilità del proprietario dell’area

Sommario: 1. Premessa – 2. Abbandono dei rifiuti – 3. Abbandono dei rifiuti sulle strade – 4. Conclusioni

 

1. Premessa

Quante volte capita di scorgere cumuli di rifiuti lungo una determinata area, vederli aumentare senza che nessuno provveda nell’ immediato alla loro rimozione. In questi casi, la domanda che ci si pone è: chi ha la responsabilità di ripristinare lo stato dei luoghi?

E ancora, nel caso di sollecito da parte del Sindaco: quando l’ordinanza del Sindaco del Comune del sito interessato, che intima ai proprietari di aree oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti a procedere alla rimozione (all’ avvio a recupero o allo smaltimento) dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, risulta legittima?

Per meglio comprendere le regole che disciplinano questi aspetti, ricostruiamo il quadro normativo, provando a fare chiarezza sull’ interpretazione della giurisprudenza maggioritaria.

2. Abbandono dei rifiuti

La disciplina dei rifiuti è prevista nella Parte IV del D. Lgs. 152/2006. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è trattato, in prima battuta, dall’art. 192 rubricato, per l’appunto, “divieto di abbandono” che stabilisce: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Da ciò, si evidenzia come l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati (e ripristino dello stato dei luoghi) gravi sull’ autore dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area, ma questo solo laddove  in capo a quest’ultimo possa essere rinvenuta una responsabilità a titolo di dolo o di colpa.

In questi casi, il problema principale è l’individuazione dei responsabili in quanto tali soggetti risultano, il più delle volte, non identificati o non identificabili. Questo porta spesso all’ imposizione delle attività di ripristino, mediante ordinanza del Sindaco, in capo ai proprietari delle aree in oggetto.

Ma affinché tale ordinanza possa essere considerata legittima è necessario rinvenire, per ciò che concerne l’elemento soggettivo, uno stato di dolo o di colpa.

Se nel dolo risulta evidente rinvenire la sua caratteristica nella volontà di compiere una determinata azione, ancorandola quindi all’ intenzione che il soggetto possiede nella realizzazione dell’evento, così non si può dire nella colpa.

Diventa di fondamentale importanza, cioè, riuscire a delineare l’area all’ interno della quale possa operare “lo stato di colpa” richiesto dall’ art. 192.

A tal riguardo un interessante spunto di riflessione è fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. III penale n. 13606 del 28.03.2019 [1] dove la questione giuridica affrontata riguardava l’inerzia del proprietario. Più dettagliatamente, può essere fonte di responsabilità l’inerzia del proprietario a fronte della collocazione dei rifiuti?

Nel caso in oggetto ignoti hanno realizzato sversamento e accantonamento di materiale di risulta, pneumatici e lattine, all’interno di un terreno. L’azione posta in essere (abbandono di rifiuti) viene quindi realizzata da terzi come “mera” condotta occasionale senza, cioè, compiere attività successive e/o prodromiche all’ abbandono.

La Corte di Cassazione in merito all’ inerzia del proprietario del fondo, conseguente all’ abbandono da parte di terzi o alla sua consapevolezza di tale condotta da altri posta in essere, si è espressa sostenendo la non idoneità a configurare una condotta illecita. Infatti, come risaputo, la condotta omissiva può dar vita a ipotesi di responsabilità solo quando sussiste l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

Da quanto appreso, possiamo affermare che sia la consapevolezza dell’abbandono dei rifiuti sul proprio terreno sia la mancata attuazione della rimozione degli stessi non rappresentino elementi necessari per configurare l’elemento soggettivo minimo, la colpa per l’appunto, richiesto dall’ art. 192. Motivo per il quale risulterà illegittima quell’ ordinanza del Sindaco che intima la rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi quando tale provvedimento  risulti basato esclusivamente sul titolo di detenzione o di godimento dell’area. Il proprietario del terreno potrà impugnare il provvedimento sollevando l’eccezione di illegittimità al Giudice Amministrativo.

3. Abbandono dei rifiuti sulle strade

Se da un lato il quadro giurisprudenziale appena delineato risulta confermato da sentenze che sembrerebbero cristallizzarlo, dall’ altro viene messo in discussione da recenti pronunce che hanno aperto nuovi scenari.

Al fine di una migliore comprensione risulta necessario prendere in disamina la sentenza n. 351 del TAR Puglia (sezione staccata di Lecce, Sez. I) datata 01.03.2019.[2] La novità che questa pronuncia porta con sé è il rapporto di complementarietà tra l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (il c.d. Testo Unico Ambientale) e l’art. 14 del D. Lgs. 285/92 (il c.d. Codice della strada).

L’art. 14 del D. Lgs. 285/92 assume valore fondamentale nel ragionamento posto in essere dai giudici, tale articolo prevede per gli enti proprietari delle strade un obbligo circa la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade e delle loro pertinenze al fine di assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione. Obbligo che, altresì, riguarda attrezzature, impianti e servizi. La disposizione inoltre precisa che per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario e che, per le strade vicinali, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune.

Nella sentenza n. 351 del TAR Pugliese, il quadro che si delinea è quello di un chiaro e preciso obbligo di pulizia delle strade in capo al proprietario o al concessionario in virtù del rapporto di complementarietà tra i due articoli in questione. Dunque, la violazione degli obblighi da parte del concessionario della strada previsti dall’ art. 14 del codice della strada integra l’elemento psicologico della colpa prescritto dall’ art. 192 del testo unico ambientale.

4. Conclusioni

Da quanto appreso, possiamo ricavare che la giurisprudenza, quantomeno quella maggioritaria, ritenga non sufficiente la sola passività e/o inerzia del proprietario dell’area quale presupposto per l’obbligo di rimozione dei rifiuti. In capo a quest’ultimo non sussiste, alcun caso di responsabilità oggettiva. La condanna del proprietario del suolo su cui si trovano i rifiuti a tali adempimenti non rappresenta quindi una ipotesi di responsabilità oggettiva necessitando del previo accertamento della sua responsabilità. Occorre, cioè, la prova almeno del requisito minimo della colpa che può consistere nell’ omissione di cautele ed accorgimenti atti ad evitare il deposito di rifiuti da parte di terzi.

Allo stesso tempo, non si può dire lo stesso in riferimento ai rifiuti abbandonati sulle strade, in ragione del richiamo agli obblighi di manutenzione e pulizia della carreggiata e delle relative pertinenze che il D. Lgs. 285/92 pone in capo ai proprietari o agli enti gestori delle strade.

Come appena riportato in questo articolo il tema della legittimità delle ordinanze sindacali che impongono ai proprietari (o ai titolari di diritti reali o personali di godimento) di aree oggetto di abbandono di rifiuti la rimozione dei rifiuti, rimane un tema aperto e dibattuto. Lontani da un’interpretazione pacifica e del tutto unilaterale delle norme, si rimane in attesa di un’ulteriore evoluzione giurisprudenziale in materia.

 

 

 


[1] Vedi https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-28-03-2019-sentenza-n-13606/
[2] Vedi http://rgaonline.it/article/limiti-e-presupposti-della-responsabilita/

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Antonio Lo Cascio

Laureato in Giurisprudenza con una tesi di Diritto Penale Ambientale consegue il Master di II° livello in "Diritto dell'ambiente e gestione del territorio". Attualmente impegnato nell'ambito della consulenza ambientale.

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