Accertamento dello status di figlio naturale, utilizzabilità delle prove nel giudizio civile e danni da occultamento della paternità

Accertamento dello status di figlio naturale, utilizzabilità delle prove nel giudizio civile e danni da occultamento della paternità

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8459 del 5.05.2020, si è occupata di alcune importanti questioni che investono vari punti, quali il trattamento dei dati personali, l’occultamento dello stato di gravidanza da parte della madre nei confronti del partner e delle relative conseguenze, nonché di altre questioni processuali che qui di seguito si analizzeranno.

La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato l’appello proposto dall’erede del de cuius che aveva accolto la domanda proposta dal fratello di accertamento del proprio status di figlio naturale. In particolare, l’attore di primo grado chiedeva che fosse accertata la propria qualità di figlio naturale e proponeva domanda nei confronti del padre biologico. Il medesimo nel corso del giudizio decedeva e gli succedeva processualmente il figlio, il quale proponeva domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per doloso occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda riconvenzionale, ritenendo non configurabile un danno da perdita di chance avuto riguardo alla condotta processuale del padre biologico, il quale aveva sempre negato di aver intrattenuto una relazione con la madre dell’attore e di poterne essere il padre biologico.

Contro la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione il figlio del de cuius.

I punti contestati in seno al ricorso per Cassazione. – L’inutilizzabilità della prova. Parte ricorrente contestava in particolare la legittimità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) di primo grado, che sarebbe stata effettuata in violazione delle norme di cui agli artt 11 e 16 della L. 196/2003, art 8 CEDU, art. 16 TFUE e art. 8 CDFUE poiché fondata su prove “illegittimamente acquisite” ex art. 191 c.p.p. e non dichiarata nulla in secondo grado.

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile la prova acquisita con la CTU. Ed infatti, il CTU, al fine di poter effettuare l’esame del DNA per accertare la paternità di parte convenuta in primo grado, aveva richiesto ad alcune strutture ospedaliere ove il convenuto era stato ricoverato, alcuni campioni biologici del medesimo. Il CTU difatti aveva richiesto alle Aziende ospedaliere i vetrini con i campioni biologici acquisiti in occasione di esami effettuati presso le stesse, che li avevano prontamente consegnati.

La Suprema Corte ha anzitutto chiarito che la categoria della “inutilizzabilità” ex art. 191 c.p.p., propria dell’ordinamento processuale penale a tutela del diritto di difesa dell’imputato, non è contemplata dall’ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo le medesime esigenze di garanzia che sussistono in ambito penale. In ambito civile, peraltro, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, vige il principio della atipicità della prova, secondo il quale le prove atipiche sono comunque utilizzabili e il Giudice non incontra i limiti della tipicità del mezzo probatorio (cfr. Cass. Civ. sezione lavoro n. 28974/2017 con riferimento alla utilizzabilità nel giudizio del lavoro degli scritti anonimi e la inapplicabilità dei limiti ex artt. 240 e 333 c.p.p.).

La Suprema Corte ha poi precisato che “nel giudizio civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca ex se per – il suo modo di essere – lesione di un diritto fondamentale della persona), dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria riconosciuta dal Giudice di merito”. Va esclusa dunque un’applicazione analogica della norma penale di cui all’art 191 c.p.p. al processo civile.

Quanto sin qui affermato non può però far ritenere che si possa dare ingresso nel processo civile a prove raccolte e acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza o l’inviolabilità del domicilio. Lo ribadisce la Corte stessa, precisando che “rimane precluso l’accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.”, con tale assunto correggendo la parte motiva della sentenza di secondo grado.

La questione dirimente, allora, è stabilire se la cessione dei vetrini di campioni biologici da parte delle aziende ospedaliere su richiesta del CTU abbia integrato una condotta illecita in violazione della normativa sulla privacy, in particolare del Dlgs. n. 196/2003.

La giurisprudenza di legittimità, invero, a Sezioni Unite (sentenza n. 3034/2011) ha affermato che non costituisce violazione della predetta disciplina l’utilizzo di dati personali mediante lo svolgimento di attività processuale. Ciò poiché la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e occorre bilanciare l’esigenza di tutela della riservatezza con la corretta esecuzione del processo.

Inoltre l’archiviazione da parte delle strutture ospedaliere di campioni biologici e altri dati degli utenti costituisce sovente uno specifico obbligo di legge per il perseguimento di fini istituzionali e e interessi pubblici rilevanti. Di conseguenza, non si configura automaticamente un generale obbligo di distruzione dei dati in capo al titolare del trattamento ove questo sia un ente pubblico o che svolge un’attività di interesse pubblico.

Anche la normativa comunitaria in tema di dati personali (Reg. UE n. 679/2016), del resto, prevede che la distruzione dei dati trova un limite ove la conservazione risulti funzionale all’accesso alla giustizia. Risulta infondata, dunque, la censura di illiceità della condotta di conservazione dei vetrini con i campioni biologici da parte della struttura ospedaliera.

Parimenti infondata, inoltre, appare anche l’asserita violazione del divieto di cessione dei dati personali al CTU da parte delle Aziende Ospedaliere, in quanto il consulente altri non è che un ausiliario del Giudice e la consegna dei predetti dati nelle sua mani si configura come l’adempimento di un ordine dell’autorità giudiziaria.

– La domanda di risarcimento da occultamento doloso della paternità. Ultimo punto rilevante della sentenza in commento, è stato il rigetto da parte della Suprema Corte della domanda riconvenzionale formulata dal ricorrente iure hereditatis al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, fondata sull’illecito occultamento dell’esistenza del figlio, condotta da imputarsi in concorso al figlio stesso e alla madre. Tale condotta avrebbe pregiudicato il diritto alla genitorialità del padre naturale e andava inquadrata ex art. 2043 c.c..

La Corte territoriale aveva rigettato la domanda del ricorrente, in quanto aveva ritenuto incompatibile il contegno processuale del padre (che aveva sempre negato qualsiasi ipotesi di paternità biologica) con la richiesta risarcitoria per la lesione del diritto alla genitorialità, ritenendo inoltre che non fosse stata fornita la prova dei danni lamentati né “della elevata esistenza della occasione perduta”.

Secondo la tesi prospettata alla Suprema Corte dal ricorrente, non vi sarebbe alcuna incompatibilità a livello normativo tra la richiesta di risarcimento formulata e il contegno processuale avuto dal padre. Riteneva inoltre che la condotta di occultamento della genitorialità violativa dei diritti del padre, andava ancorata all’art. 29 Cost. che nel riconoscere e tutelare i diritti della famiglia, implicitamente riconoscerebbe anche il diritto di ciascun genitore a sviluppare nel contesto familiare la propria personalità, anche attraverso il rapporto parentale.

I giudici di legittimità hanno però osservato al riguardo che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione le norme relativa ai doveri tra coniugi di cui agli artt. 143 e ss. c.c. o quelle tra conviventi né le norme riguardanti gli obblighi genitoriali nei confronti di un figlio nato in costanza di matrimonio o legalmente riconosciuto. Ciò in quanto era stato accertato nel corso del giudizio che vi era stato un unico incontro tra la madre dell’attore in primo grado e il padre convenuto in giudizio, a cui non era poi seguito alcun legame sentimentale o convivenza. Asserisce la Corte che la condotta omissiva della donna in tali casi “non si inscrive nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico fra le parti”. Con riferimento invece diritto alla “bigenitorialità”, questo viene invece in rilievo incidenter tantum e comunque si configura come diritto proprio del minore, riconosciuto anche da fonti sovranazionali, come la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia del 1989.

Tentativo di inquadramento della condotta di occultamento doloso della paternità. Come è noto, per poter parlare di responsabilità aquiliana, occorre che vi sia una condotta non iure o contra ius dolosa o colposa che leda un diritto giuridicamente rilevante e, dunque, la sussistenza di un danno risarcibile. Nel caso che ci occupa, la Suprema Corte compie un articolato ragionamento, volto ad inquadrare correttamente la condotta di occultamento doloso della paternità e all’identificazione dei diritti lesi. La prima ipotesi di posizione giuridica potenzialmente lesa dalla condotta di occultamento doloso della paternità, è il diritto all’autodeterminazione del padre naturale.

Ad una più attenta analisi, però, non può sfuggire la lettura che è stata fatta in giurisprudenza degli artt. 2 e 30 Cost., che anticipa sin dalla nascita i doveri genitoriali. La nascita, infatti, è un mero fatto cui si ricollegano effetti giuridici. Il riconoscimento lo status di figlio non si configura come un diritto personalissimo di ciascun genitore, ma come una mera “manifestazione formale confermativa di una preesistente situazione giuridica”. Ciò implica che è più corretto parlare di un “dovere di riconoscimento del figlio naturale”, la cui violazione causerebbe un danno risarcibile in capo al medesimo. Occorre dunque scindere le due posizioni del minore e del genitore.

Nel caso di specie, è più opportuno parlare di un “diritto alla identità personale” in capo al genitore, ancorato al combinato disposto degli artt. 2 e 30, co. 4 Cost., venendo in considerazione l’esplicazione della personalità dell’essere umano anche attraverso la filiazione. In tale contesto, allora, la condotta di occultamento della paternità, pur in assenza di una specifica previsione normativa, può configurare una condotta non iure, suscettibile in astratto di arrecare un pregiudizio al padre qualificabile come danno ingiusto, ex art. 2043 c.c..

Alla luce di quanto detto, non si può per ciò solo prescindere dalla verifica di tutti gli elementi che compongono la responsabilità aquiliana.

La Suprema Corte ha così rilevato che nessuna prova dell’elemento soggettivo a supporto della condotta è stato fornito dal ricorrente. La mera asserzione della pretesa risarcitoria per il mancato godimento del rapporto con il figlio non può ritenersi una prova del danno subito. Infatti, la mera allegazione della violazione di un interesse di rilievo costituzionale non si traduce in automatico nel diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Conclusioni. Alla luce dell’analisi della pronuncia della Suprema Corte in commento, può desumersi che anche l’occultamento doloso della paternità può costituire in astratto un fatto illecito. Ciò in ossequio ad un sistema risarcitorio tipicamente aperto, che caratterizza il nostro ordinamento civilistico. Naturalmente, anche in questo caso, non potrà però prescindersi da un approccio concreto alla fattispecie, essendo d’obbligo la verifica che vi sia un’effettiva lesione di un interesse costituzionalmente rilevante; che tale lesione sia grave e che il danno sia effettivo. Del resto, non si può dare ingresso a pretese astratte, stante anche la logica compensatoria della funzione del risarcimento del danno nel sistema civilistico italiano.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova dei predetti elementi e, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti