Acquisti in spiaggia: quali sanzioni sono previste?

Acquisti in spiaggia: quali sanzioni sono previste?

Introduzione. Vuoi fare acquisti in spiaggia? Quali sanzioni sono previste in questi casi? Bibite, cocco, granite, occhiali da sole, borse, abiti, costumi, braccialetti, giocattoli, ecc; oramai gli ambulanti sulle spiagge italiane vendono di tutto e i bagnanti sono abituati a vederli calpestare la sabbia per chilometri e chilometri, nelle spiagge libere come negli stabilimenti balneari privati, portando in spalla sacchi di merce di ogni tipo.

Per tanti italiani è una consuetudine fare acquisti in spiaggia dai venditori ambulanti, eppure hanno dimenticato che è prevista una sanzione amministrativa piuttosto salata. Sanzione amministrativa (una multa) che può andare dai 100 ai 7mila euro.

A tal proposito, la legge n.99 del 23 luglio 2009, prevede che: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”.

Le conseguenze per un simile comportamento non si esauriscono solo con una sanzione amministrativa; difatti, in tali circostanze vi è anche il rischio di una sanzione penale: “I beni, infatti, devono essere per mero utilizzo personale, altrimenti scatta la sanzione per ricettazione se la merce acquistata in spiaggia è rubata e l’acquirente è consapevole di ciò” e “indubbiamente, per escludere o confermare la buona fede di chi abbia acquistato, giocoforza assumono le modalità di vendita e le caratteristiche del bene”[1].

La recente normativa “Spiagge sicure”. Il Ministero dell’Interno già dallo scorso anno ha presentato il piano “prevede più fondi per le prefetture delle località turistiche contro l’abusivismo commerciale. Il piano del Ministero dell’Interno prevede più fondi per le prefetture delle località turistiche contro l’abusivismo commerciale.

I fondi saranno alcuni milioni tratti dal Fondo Unico per la Giustizia, che comprende i soldi sequestrati alla mafia, saranno distribuiti alle prefetture “per far sì che siano pagati gli straordinari agli agenti della polizia locale che pattuglieranno le spiagge”. I Fondi in questione serviranno per incrementare i fondi per gli straordinari della polizia locale che pattuglia le località turistiche.

La normativa emessa dal Ministero dell’Interno si riferisce, anche, alla merce contraffatta. La merce contraffatta in questione comprende sia capi d’abbigliamento che richiamino marchi noti, sia cd o dvd, film, software, occhiali o orologi.

Qualora la merce è stata rubata e l’acquirente lo sa, l’acquisto concretizza un reato previsto dall’art. 648 del codice penale, la ricettazione, punita con “la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro“.

Cosa rischia invece chi realizza merce contraffatta? La risposta è nell’articolo 473 del codice penale, che recita: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.

Conclusioni. Per le ragioni sopra esposte è necessario che ognuno di noi presti attenzione per evitare spiacevoli conseguenze.


[1] Una sentenza della Cassazione ha stabilito che se l’aquirente finale inteso come “colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti”, si “limita” ad acquistare quei beni “per uso personale”, egli perciò “fuori dall’area di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell’illecito amministrativo previsto”.

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Francesca Micolucci

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