Addio alla paninoteca ambulante: è reato vendere pane per strada non confezionato

Addio alla paninoteca ambulante: è reato vendere pane per strada non confezionato

La vendita del pane non confezionato esposto agli agenti atmosferici costituisce reato ai sensi dell’art. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962.

Al fine di ricostruire correttamente l’articolata questione giuridica sopra delineata, pare opportuno chiarire che l’art. 5, lett. b), citato prevede: <<é vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: b) in cattivo stato di conservazione>>.

Orbene, la norma testè citata è posta a fondamento della sentenza n. 4527 del 9 ottobre 2018 emessa dai Giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione.

Il caso in esame vede come imputato un ambulante che vendeva per strada diversi chilogrammi di pane, tratto in giudizio per non aver osservato le  prescrizioni igieniche sanitarie in tema di conservazione di prodotti alimentari.

L’imputato al termine del giudizio è stato ritenuto colpevole e condannato alla pena pecuniaria di 206 euro di ammenda.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli l’imputato agiva per cassazione, ma i giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

I giudici della Terza Sezione infatti hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, “ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716; Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, Ballico, Rv. 268715; Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970)“.


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Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

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