Affidamento condiviso e regime di frequentazione dei genitori

Affidamento condiviso e regime di frequentazione dei genitori

Nota a Cass. civ., sez. I, ord. 16 giugno 2021, n. 17221

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha precisato un aspetto peculiare in tema di affidamento condiviso: quest’ultimo non si traduce nella “simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”, sebbene la ratio di esso risieda nell’assicurare al minore il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori.

In un giudizio di separazione personale, la Corte di Appello di Catanzaro riforma parzialmente la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, disponendo l’affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, ma estendendo i tempi di permanenza dello stesso presso la figura paterna.

Essa, altresì, avalla la sanzione pecuniaria nei confronti del padre, in ragione dell’accertato inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte di quest’ultimo, non potendo egli provvedere al mantenimento diretto del figlio.

Alla luce di ciò, il padre ricorre in Cassazione, riferendo di essere stato assolto dal reato di cui all’art. 570 c.p. (inosservanza degli obbligo di mantenimento), in quanto il fatto non costituisce reato.

La Suprema Corte ritiene infondato il motivo, ricordando che il coniuge collocatario del figlio non economicamente autosufficiente ha diritto di ottenere dalla controparte il contributo al mantenimento (Cass. 25/06/2004, n.11863).

La Cassazione sottolinea come l’affidamento condiviso sia un istituto incentrato sull’esclusivo interesse del minore; esso “non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze […]”.

In particolare, la Corte coglie l’occasione per segnalare come quello di mantenimento non sia soltanto un obbligo “alimentare”, bensì copra differenti esigenze, dilatandosi “all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita  corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. 06/08/2020, n. 16739).

Il padre denuncia la condotta contraddittoria tenuta dalla Corte di Appello: essa avevo affermato la necessità di garantire al minore la bigenitorialità piena; tuttavia, non aveva ampliato in misura equa i tempi di visita del padre.

In tale senso, la Cassazione statuisce che la regolamentazione dei rapporti con il genitori deve essere il prodotto di una valutazione ponderata del giudice che, partendo dall’esigenza di assicurare al minore una crescita serena e regolare, “tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. 13/02/2020, n. 3652).

In definitiva, tale ordinanza pone in luce come l’affidamento condiviso non presupponga una ripartizione puntuale e rigorosa dei tempi di permanenza con ambedue le parti, ma rimandi ad una perdurante condivisione dei compiti genitoriali, la quale non può venire meno, e nemmeno essere arginata, in seguito alla scissione del nucleo familiare.

È opportuno segnalare che il modello di affido condiviso perfetto, con frequentazione paritaria dei genitori, consente di predisporre il regime di mantenimento diretto della prole.


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Dott.ssa Luana Leo

La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet. È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”. È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti". Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze. Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”. Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”. È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale. È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia. Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.

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