Affido condiviso dei figli: le novità della riforma Pillon

Affido condiviso dei figli: le novità della riforma Pillon

Affido condiviso: cos’è? Quali sono gli obblighi dei genitori? 

L’affido condiviso è la regola che disciplina l’affidamento dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva tra i genitori.

L’affido condiviso, garantisce:

– l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale;

– la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all’educazione dei figli;

– la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli.

Nel 2018 l’affido condiviso è stato oggetto di grandi novità volte a garantire il “principio della bigenitorialità”.

A tal punto che, ad oggi, la scelta da parte del Giudice dell’affidamento esclusivo deve essere congruamente motivata.

Differisce dall’affido condiviso la collocazione del minore, il quale, seppur affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, viene preferibilmente indirizzato verso la madre, considerata presenza di fondamentale importanza nell’educazione dello stesso, o meglio presso la casa familiare ove la stessa risulta residente.

Posto ciò, l’interesse oggi prevalente, di garantire e, soprattutto, consentire un rapporto equilibrato tra prole ed entrambi i genitori, ha indotto la giurisprudenza di merito, a rivedere la sua posizione statica circa il collocamento prevalente, nel senso di escluderlo completamente.

Nel dettaglio, è stato per primo il Tribunale di Brindisi a superare la scelta del collocamento prevalente, riconoscendo l’importanza della presenza quotidiana di ciascun genitore nella vita dei figli ed optando per l’assegnazione della casa familiare a chi ne è effettivamente proprietario e, con riguardo ai figli, decidendo per il domicilio da entrambi i genitori.

Nei procedimenti che implicano l’adozione di provvedimenti di affido condiviso, conoscere la volontà del minore è essenziale. Pertanto, il Presidente del Tribunale o il Giudice tendono sempre a coinvolgerlo e sentirlo, conformemente a quanto prescritto dalla legge.

Preme rilevare che la normativa sull’affido condiviso non trova applicazione per i figli maggiorenni, anche se non autosufficienti economicamente o portatori di handicap gravi.

Invero, per quest’ultimi, dovendosi considerare soggetti capaci di intendere e volere, (sempre che l’incapacità giuridica non sia stata accertata in uno specifico giudizio) la disciplina riproposta si applica solo riguardo l’obbligo di mantenimento.

Affido condiviso: cosa succede se uno dei genitori cambia residenza? 

Per quanto concerne l’affido condiviso e la possibilità per il genitore collocatario di trasferirsi, mutando dunque la residenza propria e del minore, è bene rilevare che sono stati espressi due diversi orientamenti giurisprudenziali, o meglio:

– il primo, secondo il quale è obbligatoria l’autorizzazione dell’altro genitore.

Nel caso in cui quest’ultimo dovesse dissentire, il genitore collocatario che intenda trasferirsi è tenuto ad adire l’autorità giudiziaria, al fine di chiedere di modificare le condizioni di separazione e le modalità di affidamento. Se, contrariamente alla volontà espressa, il genitore collocatario si trasferisse con il figlio in uno Stato diverso, rispetto a quello di residenza abituale, lo stesso potrebbe rispondere del reato di sottrazione internazionale di minori e vedersi costretto, dall’autorità competente del luogo ove il minore è stato condotto, al rimpatrio immediato.

– il secondo che, invece, non considera il consenso dell’altro genitore affatto necessario, se la scelta presa è fatta nell’interesse del figlio.

In merito preme rilevare che, secondo una recente pronuncia del Tribunale di Ancona sull’affido condiviso (ordinanza n. 3358/2017), il genitore presso il quale il minore è collocato non può trasferirsi in una città lontana, ad esempio per motivi di lavoro o comunque non legati all’urgenza, senza il consenso dell’altro.

Qualora il genitore affidatario non dovesse ottemperare, ovvero agire a spregio del principio di bigenitorialità, i figli potrebbero essere ricollocati presso l’altro genitore.

Affido condiviso: la riforma 2018 

Di grande attualità, soprattutto per l’acceso dibattito politico che sta ancora causando, è il DDL Pillon (Disegno di legge, 09/08/2018 n° 735), disegno di legge che reca norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

Tale proposta di legge, nel tentativo di salvaguardare il principio di bi genitorialità, qualora fosse approvata, andrebbe a stravolgere, la disciplina in tema di affido condiviso.

Queste le principali novità:

– mediazione familiare obbligatoria, nel caso in cui i genitori di un figlio minorenne intendano separarsi e nei casi in cui non trovino un accordo concernente i figli, che possa evitare il ricorso al Tribunale. Il mediatore familiare dovrà motivare le proprie decisioni con ordinanza;

– affido condiviso con tempi paritari tra i genitori, con permanenza di almeno 12 giorni al mese (compresi i pernottamenti) presso il padre e presso la madre, ma introduzione della previsione secondo cui chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi “paritetici”;

– mantenimento diretto dei figli, con conseguente venir meno dell’automatismo dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente;

– “doppio domicilio” del minore presso ciascuno dei genitori;

– obbligo di comunicazione cambio residenza da parte di ciascuno genitore all’altro, almeno trenta giorni prima del trasferimento. La mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli;

– diritto di ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale di conservare rapporti significativi con il minore  e riconoscimento del loro diritto di intervenire nel giudizio di affidamento;

– introduzione di una indennità di occupazione, in favore del genitore non assegnatario della casa familiare da parte dell’altro genitore che occupa la casa.

Ai figli maggiorenni, portatori di disabilità grave, si applicheranno integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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