Alfonso Maria de’ Liguori: le dodici regole dell’Avvocato

Alfonso Maria de’ Liguori: le dodici regole dell’Avvocato

Alfonso Maria de’ Liguori (Napoli, 27 settembre 1696 – Nocera dei Pagani, 1 agosto 1787) fu un celebre Avvocato di Napoli, forse il più giovane. All’età di soli dodici anni s’iscrisse all’Università di Napoli e, quattro anni dopo, nel 1713 conseguì il dottorato (diritto civile e canonico dopo aver sostenuto un esame col grande filosofo e storico Giambattista Vico) a diciasette anni non ancora compiuti.

Dovette aspettare la maggiore età per esercitare la professione forense che gli procurò molte soddisfazioni. Nel 1715, a poco più di diciotto anni, Alfonso rivestiva già la toga di Avvocato e fece il suo ingresso nei tribunali: una professione che eserciterà durante otto anni. Gli amici di famiglia gli procurarono i primi clienti. Poi la sua reputazione di avvocato invincibile – non perdeva mai una causa – fece di lui uno dei difensori più ricercati di Napoli.

Ma nel 1723, per palese ingiustizia, perse una importante causa che lo aveva molto impegnato, quella sul feudo di Amatrice (oggi in provincia di Rieti) conteso dal Duca Orsini e dal Granduca di Toscana. In seguito all’ingiusta sentenza, Alfonso, indignato per la corruzione e l’ingiustizia che viziavano l’ambiente forense, si distaccò dalla professione per seguire la vocazione sacerdotale, in opposizione alla volontà paterna, che progettava per lui un importante matrimonio.

Il suo primo biografo, che ha conosciuto i colleghi di Alfonso, riassume così la sua avvocatura: “Tutto lo rendeva singolare: vastità di talento, chiarezza di mente e precisione nel dire; somma onestà e sommo orrore dei cavilli. Non intraprendeva causa se non giusta. Umanità con i clienti e disinteresse. E aveva un tal dominio dei cuori che ammaliava i giudici e rendeva muti gli avversari”.

Competenza professionale, ma soprattutto dirittura morale. Scrisse una sorta di “Dichiarazione dei doveri dell’avvocato”, che “li avea in una cartolina, e spesso li meditava“.

Ancora oggi queste “regole” rappresentano un piccolo trattato di etica professionale, assolutamente non superato e possono ancora costituire un punto di riferimento per gli Avvocati.

Dichiarazione dei doveri dell’avvocato

  1. Non bisogna mai accettare cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro.

  2. Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.

  3. Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose (non necessarie) altrimenti resta all’avvocato l’obbligo di restituzione.

  4. Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno con cui si trattano le cause proprie.

  5. È necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.

  6. La dilazione e la trascuratezza degli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

  7. L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.

  8. Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze e al suo tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.

  9. La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.

  10. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza si carica dell’obbligazione di rifare tutti i danni al suo cliente.

  11. Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.

  12. Finalmente i requisiti di un avvocato sono: la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.


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