“Alle donne voglio dire: voletevi bene. È questa la chiave”

“Alle donne voglio dire: voletevi bene. È questa la chiave”

“Alle donne voglio dire: voletevi bene, tanto, tantissimo… È questa la chiave, se ti vuoi bene non consenti a nessuno di trattarti come uno straccio. Dovete credere in voi stesse, sappiate che ogni atto di violenza subita non dipende mai da voi che amate l’uomo sbagliato, ma da lui che lo commette. Non cedete al ricatto di chi vi fa soffrire. Troncate ogni rapporto che può farvi male e mettervi in pericolo.
Non lasciatevi mai sopraffare da nessuno. Non lasciate che sia lui a imporvi come dovete vestirvi, come dovete pensare, come dovete comportarvi, come dovete essere. Siate voi stesse fino in fondo come lo sono io adesso. Siate quel che siete e se decidete di cambiare fatelo soltanto perché lo avete deciso voi”.
Lucia Annibali
Sommario: 1. La ratio della legge 19.07.2019, n. 69 – 2. Modifiche al codice di procedura penale – 3. Modifiche al codice penale – 4. Modiche all’ordinamento penitenziario – 5. Effetti dell’emergenza sanitaria sulla tutela delle vittime di violenza di genere

 

1. La ratio della legge 19.07.2019, n. 69

Al fine di rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere[1], è entrata in vigore la legge 19.07.2019, n. 69[2] (d’ora in avanti, “l. n. 69/2019”), che ha introdotto il c.d. “Codice Rosso” (Per leggere il testo integrale della legge, clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg

Si tratta di un provvedimento inteso a far fronte al crescente stato emergenziale connesso alla commissione dei reati di genere[3] mediante nuove previsioni processuali, un irrigidimento del trattamento sanzionatorio e l’introduzione di nuove fattispecie di reato. Gli obiettivi sono quelli di garantire l’immediata instaurazione del procedimento penale per pervenire, nel più breve tempo possibile, all’adozione dei necessari provvedimenti e “quello di impedire che ingiustificabili stati procedimentali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere[4].

A riguardo, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 34091/2019, ha affermato che “l’importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all’interno del processo penale con l’adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali. In tutti gli atti normativi internazionali[5]. La pronuncia, inoltre, chiarisce che “In tutti gli atti normativi internazionali […] si afferma la necessità della tutela della persona offesa di reati come la violenza sessuale dalla vittimizzazione secondaria”.

Proprio in considerazione della vulnerabilità che spesso connota la persona offesa, si intende evitare il c.d. fenomeno della “vittimizzazione secondaria”, definito dalla Consulta come quel processo che porta la vittima “a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto[6].

2. Modifiche al codice di procedura penale

Al fine di assicurare una maggior tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere, la l. n. 69/2019 interviene sull’art. 347, III comma, c.p.p.[7], equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall’art. 407, II comma, lett. a), nn. da 1) a 6), c.p.p[8].

Ai sensi dell’art. 1 l. n. 69/2019, acquisita la notizia di reato relativa ai delitti di violenza domestica e di genere, la Polizia Giudiziaria (d’ora in avanti, “PG”) deve riferire immediatamente al Pubblico Ministero (d’ora in avanti, “PM”), anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà, senza ritardo, quella scritta. Entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato; tuttavia, tale termine può essere prorogato qualora ricorrano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa (art. 2 l. n. 69/2019). La PG deve procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM, ponendo, senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività espletate (art. 3 l. n. 69/2019).

Con ulteriori interventi sul codice di rito, il giudice penale, se sono in corso procedimenti di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o alla responsabilità genitoriale, deve trasmettere al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti. Inoltre, è innovata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura attraverso procedure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. “braccialetto elettronico”).

Infine, sono stati introdotti corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di PG riguardo alla prevenzione ed al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere (art. 5 l. n. 69/2019).

3. Modifiche al codice penale

Il Codice Rosso rinnova e modifica la disciplina penale.

Innanzitutto, l’art. 4 l. n. 69/2019 introduce il reato di cui all’art. 387-bis c.p., “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. E’ prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, essendovi legalmente sottoposto, viola gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che dispone le misure cautelari ai sensi degli artt. 282-bis c.p.p. (allontanamento dall’abitazione familiare) e 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima).

L’art. 6 l. n. 69/2019 inserisce un nuovo comma all’art. 165 c.p.[9], prevedendo che per i reati di genere la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per quei reati.

Il successivo art. 7 l. n. 69/2019 introduce il reato di cui all’art. 558-bis c.p., “Costrizione o induzione al matrimonio”, punendo con la reclusione da 1 anno a 5 anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile. Identico trattamento sanzionatorio si applica a chi, approfittando delle condizione di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

L’art. 9 l. n. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.[10]) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.[11]).

Per il delitto di maltrattamenti, è prevista la pena della reclusione da 3 a 7 anni, con conseguente applicazione delle circostanze aggravanti se il reato è commesso in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità, ovvero se il delitto è commesso con armi. Viene introdotto all’art. 572 c.p. l’ultimo comma, secondo cui “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”. Inoltre, tale delitto è stato inserito tra i reati che consentono, nei confronti degli indiziati, l’applicazione di misure di prevenzione, tra cui quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In ordine al delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), è previsto un aumento della pena: la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni è sostituita con quella della reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

L’art. 10 l. n. 69/2019 introduce il reato di cui all’art. 612-ter c.p., “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, noto come “revenge porn[12]. E’ sancita la pena della reclusione da 1 anno a 6 anni e la multa da € 5.000 ad € 15.000, anche nei confronti di chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini o i video, li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica), consegni, ceda, pubblichi (su social, siti, blog) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento[13]. La pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di chi è in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il successivo art. 11 l. n. 69/2019 interviene sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, ex art. 577 c.p.[14], ed estende il campo di applicazione delle aggravanti.

Inoltre, l’art. 12 l. n. 69/2019 introduce il reato di cui all’art. 583-quinquies c.p., “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, punendo con la pena della reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale da cui derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso[15]. E’ abrogata la corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime, che, all’art. 583, II comma, n. 4, c.p., punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso.

È introdotto un trattamento sanzionatorio più severo anche per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.), ad opera dell’art. 13 l. n. 69/2019. In riferimento all’art. 609-bis c.p.[16], è previsto l’innalzamento della pena della reclusione. La l. n. 69/2019, inoltre, modifica l’art. 609-ter c.p.[17], in materia di circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale; in particolare, sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni con l’aumento della pena di un terzo; prevede che la violenza sessuale commessa dall’ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata, a prescindere dall’età della vittima; rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni, la pena base è raddoppiata; per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni, la pena base è aumentata della metà; per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni, la pena base è aumentata di un terzo.

Ed ancora. L’art. 13 l. n. 69/2019 modifica il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.[18]), prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; modifica l’art. 609-septies c.p. escludendo il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto è sempre procedibile d’ufficio. È, inoltre, elevato da 6 mesi a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. Infine, modifica l’art. 609-octies c.p.[19], prevedendo la pena della reclusione da 8 a 14 anni.

4. Modifiche all’ordinamento penitenziario

L’art. 17 l. n. 69/2019 modifica l’ordinamento penitenziario (legge 26.07.1975, n. 354), intervenendo sull’art. 13-bis, ammettendo la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Si inseriscono nella predetta disposizione anche i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e stalking.

5. Effetti dell’emergenza sanitaria sulla tutela delle vittime di violenza di genere

Il periodo del lockdown ha inciso sulla crescita del fenomeno della violenza domestica; infatti, gli studi condotti nei periodi di isolamento forzato hanno evidenziato un’importante crescita di questo fenomeno. Tuttavia, la lotta alla violenza non si è fermata: il numero verde 1522[20], i centri antiviolenza e le case rifugio sono sempre rimasti attivi.

I dati ISTAT, infatti, evidenziano che, nel nostro Paese, dal 22 marzo, la crescita delle chiamate al numero verde 1522 ha avuto un andamento esponenziale, fatta eccezione per la diminuzione di chiamate nel fine settimana ed in coincidenza con la seconda fase e la progressiva riapertura da maggio. Il numero delle chiamate tra marzo e giugno 2020 è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280, mentre la crescita delle richieste di aiuto tramite chat è passata da 417 a 2.666 messaggi. Oltre alle richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza (4.899 chiamate pari al 32,1% del totale delle chiamate valide), aumentano anche le chiamate per avere informazioni sulla tipologia dei servizi offerti dal 1522 (3.655 pari al 23,9%). Il 45,3% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire; il 72,8% non denuncia il reato subito e nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche, nel 64,1% si riportano anche casi di violenza assistita[21].

L’invito del Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, rivolto a tutti i Paesi, è quello di adottare misure per fronteggiare l’esponenziale aumento di violenza, osservando che “Sappiamo che i confinamenti e le quarantene sono essenziali per ridurre il Covid-19. Ma possono intrappolare le donne con partner violenti”.

Pertanto, in questo momento in cui tutta la popolazione sta vivendo un’emergenza sanitaria ed a causa della pandemia molte donne sono costrette a convivenze forzate con persone violente, è fondamentale impiegare tutte le risorse disponibili per contrastare la violenza di genere, nonché supportare i nuclei familiari, le vittime di abusi ed i minori, i quali talvolta sono costretti ad assistere impotenti ad episodi di violenza.

 


[1] La nozione di “violenza domestica” è offerta dall’art. 3, I comma, D.L. 14.08.2013, n. 93, conv. dalla l. n. 113/2013 – sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, all’art. 3, lett. a) e b) – pertanto, “Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
[2] Legge 17.09.2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
[3] La violenza domestica e di genere è ricondotta dalle legge in parola alle seguenti fattispecie incriminatrici: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.).
[4]Prime linee guida per l’applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso)”, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, 31.07.2019, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7619-procura-tivoli-linee-guida-legge-69-del-2019-31-luglio-defintitivo.pdf
[5] Cass. pen., Sez. III, 26.07.2019, n. 34091.
[6] C. Cost., 27.04.2018, n. 92.
[7] Art. 347, III comma, c.p.p., “Obbligo di riferire la notizia del reato”: “Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2”.
[8] Art. 407, II comma, lett. a), nn. da 2) a 6), c.p.p., “Termini di durata massima delle indagini preliminari”: “La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: i delitti appresso indicati: delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.
[9] Art. 165 c.p., “Obblighi del condannato”: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”.
[10] Art. 572 c.p., “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
[11] Art. 612-bis c.p., “Atti persecutori”: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
[12] L’espressione “pornovendetta” indica la pubblicazione sul web di foto o video, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne
[13] Il fine di recare nocumento rappresenta il dolo specifico, poiché l’agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno, al di là della realizzazione dello stesso.
[14] Art. 577 c.p., “Altre circostanze aggravanti. Ergastolo”: “Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; con premeditazione; col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
[15] Ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo, giacché il soggetto agente deve aver agito con la consapevolezza e la volontà di realizzare una condotta idonea a produrre tale offesa. Inoltre, la valutazione della sussistenza della deformazione o dello sfregio avviene mediante giudizio estetico basato sul punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Nello specifico, per deformazione del viso si intende una grave alterazione, irreparabile, del volto che provochi nell’osservatore ripugnanza, mentre integra lo sfregio permanente “qualsiasi nocumento che, senza provocare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile nell’armonia e nell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità” (Cass. pen., Sez. V, 18.04.2016, n. 21394).
[16] Art. 609-bis c.p., “Violenza sessuale”: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
[17] Art. 609-ter c.p., “Circostanze aggravanti”: “La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
[18] Art. 609-quater c.p., “Atti sessuali con minorenne”: “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
[19] Art. 609-octies c.p., “Violenza sessuale di gruppo”: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112”.
[20] Il 1522 è il numero verde messo a disposizione dal Dipartimento Per le Pari Opportunità DPO – PdCM, che, sia attraverso il telefono, sia via chat, risponde alla richieste di aiuto, supporto e consulenza alle persone che vivono, personalmente o indirettamente, una situazione di disagio dovuto a violenza e stalking. I motivi per cui si chiama il 1522 sono diversi. Da un lato, ci sono le chiamate, sia telefoniche sia chat, che sono in linea con le risposte che il servizio può fornire (che si definiscono “valide”) e, dall’altro, quelle che avvengono per errore non intenzionale oppure per errore voluto come lo scherzo e/o la molestia. Durante il periodo di emergenza sanitaria, vi è stata una diminuzione delle chiamate errate o che vengono fatte per molestare o denigrare la funzione di aiuto e supporto che il 1522 svolge nel contrasto alla violenza, ma si è anche registrata una decisa crescita delle chiamate da utenti per un effettivo supporto.
Osservando l’andamento delle chiamate valide, il numero verde 1522 ha rappresentato un importante strumento di sostegno alle vittime di violenza nel periodo del lockdown, tanto che la crescita di queste chiamate non è paragonabile all’andamento registrato negli anni precedenti.
[21] Dati riportati sul sito ufficiale dell’Istat, https://www.istat.it/it/archivio/246557.

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Sara Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Roma, "RomaTre", Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale, con tesi di laurea in diritto penale, "Le situazioni preclusive dei benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.)". - Praticante Avvocato Abilitata al patrocinio.

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