Alternativa tra condotte colpose e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza

Alternativa tra condotte colpose e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza

La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 19028/2017 (ud. 1/12/2016; dep. 20/04/2017), è stata chiamata ad esprimere un importante principio di diritto in materia di correlazione tra accusa e sentenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato, anche – e soprattutto – alla luce della interpretazione europea operata sul punto dalla Corte di Strasburgo.

Rileva la Cassazione, come sia consolidata l’interpretazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), secondo la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti – e in particolare l’imputato – non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico.

Una simile ricostruzione è del tutto coerente con la giurisprudenza della Corte edu, che ricava dal combinato disposto dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b) della CEDU il diritto dell’imputato ad essere informato in modo dettagliato della natura dell’accusa nei suoi confronti, nonché quello di disporre del tempo e dei mezzi necessari a preparare la propria difesa (Corte edu, 11.12.2007, Drassich c. Italia). Ne discende che la violazione di quel diritto non è integrata in ogni caso di modifica dell’accusa, compresa la qualificazione giuridica attribuita in origine al fatto, ma solo ove tali modifiche non siano prevedibili per l’imputato (da ultimo sul tema, pur sotto diversa angolazione, Corte edu, 14.4.2015, Contrada c. Italia).

Sul versante domestico invece, è agevole rilevare che il principio della ammissibilità di una condanna solo ove la responsabilità dell’imputato possa essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio evoca l’esistenza di ragionevoli alternative conducenti alla negazione della responsabilità. La stessa giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, sotto altro ma contiguo profilo, l’ammissibilità di una contestazione alternativa con il decreto che dispone il giudizio (si veda da ultimo, Cass. Sez. V, n. 51252 del 11/11/2014 – dep. 10/12/2014, Sacconnani e altro, Rv. 262121), assumendo che la prospettazione di più ipotesi ricostruttive é funzionale al migliore esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, gli Ermellini giungono ad affermare come:

Non viola il principio di correlazione, assunto quale espressione del giusto processo, anche come delineato dall’art. 6 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la sentenza che affermala responsabilità per reato commissivo colposo sulla base di un’irrisolta alternativa condotta colposa, comunque efficiente, quando l’imputato sia stato posto nella condizione di fare valere le proprie ragioni in merito ad entrambe le ipotesi.


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Valeria Citraro

Laureata nel Gennaio 2014 p/o Università degli Studi di Catania con Tesi in diritto processuale penale, dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e valutazione probatoria". Abilitata all'esercizio della Professione forense da Settembre 2016.

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