Anatocismo: sempre vietato prima del 2000, dopo serve l’approvazione scritta del cliente

Anatocismo: sempre vietato prima del 2000, dopo serve l’approvazione scritta del cliente

Tribunale Napoli, sez. II, 13 febbraio 2017, n. 1924

a cura dell’Avv. Giacomo Romano

Una società conveniva in giudizio la Banca per sentir accertare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e l’illegittimità dei tassi ultralegali applicati su di un conto corrente e su alcuni conti anticipi aperti presso la filiale di Napoli della banca convenuta, con rielaborazione dei saldi contabili e condanna alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.

Sulla questione relativa alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi il tribunale partenopeo ha osservato quanto segue.

La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi (alla luce della sentenza della Corte costituzionale 9-17.10.2000 n. 425) nulla, ai sensi dell’art. 117, comma 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in comb. disp. con l’art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e ciò con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000.

Siffatto principio è stato confermato in maniera inequivoca dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4.11.2004, nel corpo della quale viene enunciato a chiare lettere che gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. sono esclusivamente quelli normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, che le clausole anatocistiche convenute nei moduli predisposti dagli istituti di credito non trovano riferimento in norme di diritto oggettivo (e, quindi, non corrispondono ad un uso normativo); che le clausole bancarie anatocistiche sono, pertanto, nulle, in quanto non suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c..

La previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in favore della banca incontra, invece il limite del divieto legale dell’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. atteso che «La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l’art. 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi <<in mancanza di usi contrari>>. L’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle norme bancarie uniformi, predisposte dall’Abi non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali» (Cass. 12507/1999; Cass. civ. 14091 dell’1.10.2002).

La già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale (n. 425/2000 cit.) ha inequivocamente dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 25 D.lgs 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR. Peraltro la Corte aveva lasciato impregiudicato il merito della questione, rimettendo la soluzione concreta dei singoli problemi alle autorità giudiziarie.

Le sezioni unite della Cassazione hanno eliminato i dubbi ed i contrasti che pur erano emersi nella giurisprudenza di merito, in attuazione nella funzione nomofilattica che costituzionalmente le compete.

D’altra parte, essendo venuto meno l’avallo giurisprudenziale (almeno da parte della Suprema Corte) in ordine alla natura normativa della prassi generalizzata concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’onere della prova dell’esistenza di un uso normativo incombe su chi lo afferma, non dovendo esso venire accertato ex officio: in mancanza di prova (a tal riguardo l’istituto di credito è tenuto dimostrare la presenza non solo dell’elemento materiale – e cioè che un determinato comportamento non previsto da alcuna norma positiva, venga tenuto dalla generalità degli associati in una certa area territoriale, con caratteristiche di uniformità e di ripetizione nel tempo, ma anche di quello psicologico – la cd. opinio juris seu necessitatis -, la cui ricorrenza è stata, invece, espressamente esclusa dalla Cassazione a Sezioni Unite), si applicherà la disciplina legale.

In sintesi, il percorso argomentativo della Suprema Corte che ha operato il revirement si fonda su due ordini di considerazioni:

  1. a) sulla natura pattizia, di condizioni generali, delle cc.dd. norme bancarie uniformi;

  2. b) sull’assenza di un uso negoziale accertato ai sensi del d.l. 27.1.1947, n. 152 (mod con L. 13.3.1950, n. 115), un uso il cui valore sarebbe tutto da stabilire e che, comunque si è osservato, parrebbe più asserito che dimostrato.

Basti pensare, a tal ultimo riguardo, che di frequente vengono indicate, a sostegno della natura normativa dell’uso in oggetto, le norme emanate dalla Confederazione Bancaria fascista già nel 1929, che regolavano i contratti di conto corrente di corrispondenza e nelle quali compariva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi.

Orbene, rilevasi che tali norme erano, altresì, accompagnate da indicazioni che ne escludevano l’obbligatorietà.

Parimenti, alcun rilievo può essere riconosciuto alla circostanza secondo cui alcune raccolte camerali facevano espresso riferimento ad un uso normativo per gli anni immediatamente anteriori al 1952.

E ciò per un duplice ordine di motivi:

  1. a) in primo luogo, perché non è in tal guisa provato che un uso normativo si fosse formato già in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore dell’attuale codice civile;

  2. b) in secondo luogo, in quanto le predette raccolte assumano una valenza meramente ricognitiva, non potendosi conferire loro rilievo ai fini della genesi de uso medesimo.

Da ultimo rilevarsi che le norme bancarie uniforme, predisposte da un’associazione di categoria (quale è l’A.B.I.) pianificata per la tutela degli interessi esclusivi delle banche (peraltro, solo con effetto dall’1.1.1952), non hanno forza normativa.

Del resto, esiste nel nostro ordinamento un principio generale di favor debitoris, per il quale – nel dubbio – la disposizione contrattuale va interpretata nel senso per lui meno oneroso.

Fermo restando la mancanza di qualsiasi adeguata prova in ordine alla natura della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi (questione, quest’ultima, peraltro, superata dal recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite) e passando all’analisi delle conseguenze della patologia riscontrata, si rileva che si è in presenza di una patologia riconducibile alla categoria della nullità per contrasto con norma imperativa (rappresentata dall’art. 1283 c.c.), comportante l’applicazione dell’istituto dell’inserzione automatica di clausole previsto dall’art. 1339 c.c..

Invero, come ormai ha da tempo chiarito la Cassazione, il legislatore con il termine “legge”, inserito nel corso dell’art. 1339 cit., intende riferirsi non solo alle disposizioni di cd. carattere primario (id est, disposizione legislative e regolamentari), bensì anche alle deliberazioni adottate dai principali organi interministeriali (CIP, CIPE e, per l’appunto, CICR).

Ciò consente di prendere atto della sostituzione, avvenuta ope legis (a prescindere, cioè, da una espressa pattuizione sul punto), delle clausole difformi apposte dalle parti con quelle contenute nella delibera adottata dal CICR e, quindi, di ritenere immediatamente applicabile (anche per ciò che concerne i contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore) la capitalizzazione annuale degli interessi passivi anche con riferimento alla posizione debitoria dei clienti.

In quest’ottica occorre ricordare che la nullità per contrarietà a norme inderogabili è soggetta al regime di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., ossia alla regola dell’automatica sostituzione della clausola nulla con le norme imperative violate, con conseguente sanatoria dell’intero contratto.

In sintesi, come la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto a far data dalla sentenza n. 2374 del 1999, con orientamento ribadito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 04.11.2004, n. 21095) la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla “opinio juris ac necessitatis” (cfr. Cass. civ., 30/03/1999, n. 3096; Cass. 13/06/2002, n. 8442; Cass. 06/08/2002, n. 11772).

In adesione a tale orientamento consolidato va, quindi, affermata la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Pertanto, quando sia accertata la nullità, si rende necessario rideterminare il saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale.

Il venir meno della clausola anatocistica determina che il calcolo delle competenza va effettuato senza alcuna capitalizzazione; infatti, se è illecita la capitalizzazione trimestrale, altrettanto lo è quella annuale dato che la nullità è legata all’applicazione stessa dell’anatocismo (di per sé contrastante con l’art. 1283 c.c.) e non al differente periodo di calcolo tra la banca ed il cliente (trimestrale a favore della prima ed annuale a favore del secondo).

All’istituto di credito sono dunque dovute le somme relative alla sorta capitale e agli interessi al tasso convenzionale, senza alcuna capitalizzazione fino al luglio 2000.

A partire da tale data, con l’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, è stato previsto che:

1) in tutti i rapporti deve essere indicato non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;

2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c.;

3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Pertanto da tale epoca, la capitalizzazione delle competenze risulta essere legittima se attenuta alle prescrizioni delle predetta delibera ministeriale.

Applicando tali principi al caso esame il tribunale napoletano ha disposto che il saldo del conto andava rideterminato escludendo la capitalizzazione per l’intera durata del rapporto, non avendo la banca convenuta dimostrato di essersi attenuta alle prescrizioni della sopra citata delibera CICR.

A tale scopo si rileva insufficiente la sola pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’avviso sulla pari capitalizzazione degli interessi.

Nel caso in esame, infatti, non vi è dubbio che l’applicazione al contratto della clausola di capitalizzazione rappresenti una condizione peggiorativa del rapporto per la quale era e non solo la pubblicità sulla G.U., ma anche l’espressa approvazione del cliente, nel caso di specie mancante.

Invero, secondo la difesa dell’istituto di credito si sarebbe trattato di un miglioramento delle precedenti condizioni contrattuali che prevedevano la capitalizzazione dei soli interessi passivi. Il tribunale napoletano ha, però, ritenuto la tesi priva di pregio poiché la dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione, contenuta in un contratto del 1993, ne ha determinato l’inefficacia ex tunc, per cui il contratto deve ritenersi sorto in assenza di tale pattuizione.

È evidente, d’altronde, che la comparazione tra la situazione antecedente e successiva alla variazione contrattuale vada effettuata tenendo in considerazione solo ed esclusivamente le clausole valide ed efficaci.


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Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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