Anche chi guadagna poco ha diritto alla disoccupazione

Anche chi guadagna poco ha diritto alla disoccupazione

Anche chi percepisce un reddito molto basso (non superiore ad 8mila euro in caso di lavoro dipendente e parasubordinato o a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo) ha diritto all’indennità di disoccupazione.

A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2015 emanata nei giorni scorsi, recante le prime indicazioni operative sulla riforma in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive operata con il Jobs Act (d.lgs. n. 150/2015).

Resta sempre in piedi, in primo luogo, il “vecchio” stato di disoccupazione, che spetta a chi è privo d’impiego ed ha reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did) all’Inps, in sede di richiesta dell’indennità di disoccupazione, oppure presso il Portale delle politiche attive del lavoro (non ancora attivo; in luogo della Did telematica presso il portale, può essere resa la Did presso il Centro per l’impiego competente).

Oltre allo stato di disoccupazione ordinaria, però, è previsto dalla nuova normativa lo stato di disoccupato parziale: questo spetta a chi è occupato come lavoratore dipendente, se il reddito annuo non supera gli 8.000 euro, oppure a chi è occupato come lavoratore autonomo, se il reddito annuo non supera i 4.800 euro.

In tal modo, si è inteso tutelare il diritto alla prestazione anche per chi svolge lavori di scarsa intensità, subordinandolo comunque alle verifiche da parte delle amministrazioni interessate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (tramite autocertificazione, sino alla stipula delle apposite convenzione tra le PP.AA. e l’Anpal), dagli inoccupati.

Tuttavia, lo stato di disoccupazione, ai fini dell’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva, costituisce sicuramente un fattore di precedenza. Un elemento che, pur non rappresentando un requisito esclusivo, “può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità“, nell’ottica di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno.

Il Ministero ha poi ricordato le nuove condizioni per fruire dello stato di disoccupazione, oltre ai limiti di reddito ed alla dichiarazione di disponibilità: è indispensabile, difatti, che il lavoratore firmi, presso il Centro per l’Impiego, il patto di servizio. Tale documento contiene un programma personalizzato, che il disoccupato dovrà rispettare, per continuare a fruire sia dello stato di disoccupazione, sia delle relative indennità (non solo Naspi, l’indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, ma anche la Dis-Coll, cioè l’indennità per i Cococo, e l’Asdi, l’assegno di ricollocamento).

Chi non rispetta il patto di servizio, non presentandosi ad appuntamenti presso il Centro per l’Impiego, ad incontri di orientamento, o ad attività di formazione, oltreché, ovviamente, chi non accetta un’offerta di lavoro congrua, perderà sia l’indennità che lo stato di disoccupazione: un apparato sanzionatorio che troverà attuazione a breve, non appena saranno operative tutte le misure previste dai nuovi decreti.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Rita Mazzacano

Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.

Articoli inerenti