Animali da compagnia in condomino

Animali da compagnia in condomino

Può essere vietato il possesso o la detenzione di animali di compagnia in condomino? Come si è espressa la giurisprudenza sul punto?

Tra condòmini molteplici litigi sorgono a causa della presenza di animali domestici nel condominio. Nel solo 2016 si è registrato un incremento di circa il 7 % delle liti giudiziarie aventi ad oggetto animali: cause che riguardano soprattutto i cani e, più ingenerale, l’accesso degli animali negli spazi comuni, come ascensori, cortili e scale [1].

In passato, la giurisprudenza, in merito, si era così espressa: “La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva”[2]. Dunque, la giurisprudenza  aveva marcato una netta  distinzione tra regolamenti condominiali contrattuali (approvati all’unanimità), i quali potevano introdurre divieti in merito al possesso e detenzione di animali di compagnia, e  regolamenti assembleari (approvati dall’assemblea secondo le maggioranze di cui all’articolo 1136 2° comma c.c.) al quale era negata tale possibilità.

In tema, una delle novità più rilevanti è stata introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il quale, aggiungendo un ulteriore comma all’ art. 1138 c.c., statuisce quanto segue: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali di compagnia“. Tuttavia, l’ultimo comma dell’ art. 1138 c.c. nulla dice in merito all’ estensioni applicativa della norma contenente il divieto. Infatti non è possibile individuare a quale tipo di regolamento si faccia riferimento.

Sul punto si è evoluto un nuovo orientamento della giurisprudenza, partito da una sentenza (ordinanza) della seconda sezione del Tribunale di Cagliari, il quale ha affermato che non si può impedire ai condomini di tenere animali domestici, anche se tale divieto è previsto nel regolamento approvato all’unanimità [3].

Nel caso di specie un condòmino proponeva ricorso ex. art. 702 c.p.c. per sentire dichiarata la nullità dell’ art. 7 del proprio regolamento di condominio  che vietava di tenere animali domestici e che per l’effetto venisse consentito al proprio cane l’ accesso al condominio. Tale ricorso veniva fondato sulla disposizione contenuta nell’art. 1138 c.c., inanzi esposta.

Si costituiva in giudizio il Condomino il quale sosteneva la natura contrattuale del regolamento condominiale, predisposto dall’originario unico costruttore, accettato da tutti i proprietari e richiamato in ogni singolo atto d’acquisto, eccependo, pertanto, che l’ art. 1138 c.c. riguardasse esclusivamente i regolamenti assembleari, ossia quelli approvati dall’assemblea secondo le maggioranze di cui all’articolo 1136 2° comma c.c.

Il Tribunale  ha accolto il ricorso del condòmino, ritenendo viziata da nullità sopravvenuta la disposizione di cui all’ art. 7 del regolamento del condominio impugnato in quanto, con la L. 11 dicembre 2012, n.220 è stato introdotto il principio secondo cui: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali di compagnia”, applicabile a tutte le disposizioni contenute sia nei regolamenti di tipo contrattuale che assembleare, precedenti o successivi alla riforma  del 2012.

Il Tribunale specifica che la norma contenuta nel  regolamento risulta atresì contraria  ai principi di ordine pubblico e del diritto europeo che tende invece a valorizzare il rapporto uomo-animale. L’ordinanza fa espresso  riferimento al diritto di visita in carcere de cane del detenuto, in quanto membro della famiglia o al diritto di visita in ospedale al cane del paziente ricoverato [4],atteso che il rapporto uomo-animale realizza l’intera personalità umana. L’ordinanza fa altresì espresso richiamo, in primis, alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13.11.1987 e ratificata in Italia con la Legge 201/2010 nella quale viene sancito l’obbligo morale dell’uomo “di rispettare tutte le creature viventi” e l’importanza degli animali da compagnia e il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita; nonché al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato dalla Legge 130/2008, il quale, all’ articolo 13, stabilisce che l’Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

In conclusione, il Tribunale di Cagliari accogliendo l’anzidetto ricorso, ha esteso la disposizione dell’ art. 1138 c.c., ultimo comma, a tutti i regolamenti, assemblerai e contrattuali, destabilizzando, in tal modo, tutte le convinzione e le differenze esistenti finora fra le diverse tipologie di regolamenti condominiali.


[1] Condominio Oggi, numero 95,2016, 10;

[2] Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231;

[3] Tribunale di Cagliari, Sez. II. Civ.,ordinanza del 22.07.2016;

[4] Cass. 15 febbraio, 2011, n. 3705.


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Dott. Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza (LMG/01), con esperienza biennale in campo forense acquisita grazie allo svolgimento della relativa pratica presso studi legali multidisciplinari. Il successivo conseguimento del Master di II livello “Giurista di impresa internazionale", presso l’Istituto di Studi di Management - ISTUM di Roma, mi ha permesso di accedere all’AIGI - Associazione Italiana Giuristi Di Impresa. Inoltre, attraverso la partecipazione al Master in HR Management della 24ore Business School ho implementato le mie competenze manageriali e gestionali. Attualmente, in qualità di HR Legal Specialist , quotidianamente affronto tematiche giuslavoristiche, sindacali, previdenziali e fiscali.

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