Appalto concorso: tutto quello che c’è da sapere!

Appalto concorso: tutto quello che c’è da sapere!

1. L’appalto concorso

L’appalto concorso venne istituito, quale procedura di scelta del contraente, con la normativa relativa alla Contabilità dello Stato[1]Si ammetteva la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di invitare, per gli appalti di opere o di lavori o di forniture particolari, persone o società, da essa  ritenute valide e specificamente capaci a presentare, secondo modalità, forme, e parametri tecnico-scientifici, progetti e non mere offerte. L’invito esplicava anche i criteri cui si sarebbe attenuta per la valutazione dell’elaborato rispettando, per la scelta, di premiare quello economicamente più vantaggioso e funzionalmente più efficiente. Nessun rimborso spese al  non prescelto. Secondo detta normativa era previsto un preventivo parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La procedura adottata, come regola generale, era pur sempre quella dell’asta pubblica. La normativa successivamente emanata ha previsto, per la valutazione dei progetti, che venga nominata una Commissione composta anche da esperti esterni alla Pubblica Amministrazione. Alla stessa si demandava la facoltà di indicare quanto necessario  occorresse per chiarire, specificare, integrare, migliorare il progetto e definire l’offerta nei suoi elementi rilevanti ai fini della valutazione. A seguito di rilievi della dottrina e della giurisprudenza il legislatore emanò particolare normativa[2]che prevede l’onere a carico della Pubblica Amministrazione di provvedere alla elaborazione di un progetto, e che sia tale da consentire una lettura corretta a tutti i concorrenti. Con il Codice degli appalti, ispirato anche dalle Direttive Comunitarie, l’appalto concorso viene ricompreso tra le procedure ristrette per la scelta del contraente e se ne definisce meglio lo sviluppo. La formulazione, però, non elimina completamente quella precedente ma si distingue in maniera ben precisa.In effetti sembra che si risolva in modo soddisfacente la confusione generatasi per la diversa formulazione della proposta e dell’offerta. Si discuteva in effetti del progetto definitivo se ritenerlo facente parte del contratto ovvero se fosse parte dell’offerta. Il Codice dei contratti pubblici[3] definisce meglio la struttura della procedura di appalto concorso, in quanto precisa l’oggetto del contratto. In sostanza prevede due possibili procedure, più altre   molto particolari, la prima in cui oggetto del contratto, è la progettazione esecutiva  e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto preliminare dell’ appaltante, e previa l’acquisizione di progetto definitivo, la seconda in cui oggetto del contratto è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in base ad un progetto già definitivo, redatto dalla Pubblica Amministrazione, e le altre più che altro sub-procedure della seconda. Nella prima procedura, per come detto, la Pubblica Amministrazione redige un progetto preliminare ed invita i richiedenti a redigere un progetto definitivo e quanto altro necessario a renderlo esecutivo e cantierabile, nella seconda il progetto definitivo è già esistente perché è stato redatto dalla Pubblica Amministrazione,  con ipotesi particolare per lavori di importo sotto soglia. Delle altre si tratterà a parte. Rilevanti sono stati al riguardo innanzitutto il parere del Consiglio di Stato[4] reso sullo schema di Regolamento di attuazione al  Codice dei contratti pubblici, che ha ben evidenziato come il Legislatore, medio tempore, aveva emanato altra normativa[5], con cui aveva demandato al Regolamento anche altre disposizioni relative all’appalto concorso ed all’appalto integrato, ben considerando che vi erano contrasti tra le normative che andavano eliminati. Rilevava, che il Codice dei contratti pubblici  aveva individuato i limiti tra le due procedure lasciando, poi, alla discrezionalità dell’appaltante, la facoltà di affidare sia la progettazione sia la cantierizzazione della stessa[6], ma,  successivamente[7], questa l’aveva deputata solo per l’appalto di lavori per importo sotto “soglia” di interesse comunitario. E’ da ritenersi così che si individua  come ipotesi particolare della seconda procedura ma ben circoscritta. Infatti richiamava quanto dallo stesso Legislatore aveva chiarito con la ultima normativa emanata[8], in ordine al controllo della progettazione per le distinte procedure di appalto concorso, appalto concorso integrato ed appalto concorso integrato sotto soglia comunitaria. L’offerta è particolare, procedura per procedura, per cui la valutazione dovrà articolarsi in maniera diversa. Il Codice dei pubblici contratti chiarisce, intanto,  che la progettazione esecutiva dell’intervento è oggetto del contratto e non parte dell’offerta.

2. L’appalto concorso di lavori pubblici e  di fornitura di beni e servizi

La procedura si avvia con la emanazione di un bando, ma ben dopo un decreto, o anche una determina, a seconda della scelta delle modalità, dei tempi e della natura dell’intervento teso a conseguire l’obiettivo prescelto. Per come già evidenziato occorre che la scelta della procedura sia ben motivata perché può essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e perché non è da escludere impugnativa da parte di chi potrebbe avere interesse a sindacarne la legittimità. Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici svolge la sua funzione consultiva emettendo pareri obbligatori per quanto attiene appalto di lavori da eseguirsi dallo Stato nel mentre per quelli da eseguirsi da parte della Pubblica Amministrazione emette parere facoltativo. Se la Pubblica Amministrazione ha ritenuto di chiedere il parere, non può procedere sino alla emanazione dello stesso[9]Si discute in dottrina se il termine di 45 giorni per la emissione del parere sia imposto per quelli obbligatori o anche per i facoltativi.E’ da ritenere che debba valere ancor più per i facoltativi a meno non si voglia mortificare una Amministrazione più che zelante. In ordine ad altre questioni relative al parere, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sollevate nel tempo, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, significative sono le soluzioni adottate e largamente condivise. E’ da ritenerlo favorevole se non emesso nel termine e ciò per una sorta di silenzio assenso. Ed ancora, in caso di sua emissione oltre il termine, ma, prima dell’atto di avvio della procedura, l’appaltante comunque ne deve tenere conto[10]. Ed infine se la Pubblica Amministrazione intende, poi, disattenderlo deve necessariamente motivare tale sua scelta[11]. Altra questione sollevata è quella relativa alla possibilità o meno di sospensione del detto termine. Con l’intervento di ulteriori normative[12], se ne è ammessa la possibilità nel caso in cui il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, chieda, ai fini del rilascio, integrazioni di atti o chiarimenti all’ Amministrazione appaltante. La sospensione non può essere concessa per più di una volta ed il parere deve essere emesso entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti.Sulla ricezione degli atti, intanto, è da credere che vi sarà da  regolarizzare e puntualizzare attese le innovazioni tecnologiche intervenute nel tempo che impongono un nuovo esame di tutta la materia.Le modalità e le forme che afferiscono alla richiesta del parere ben possono ravvisarsi o nel decreto ovvero nella cosiddetta determina che la stazione appaltante deve redigere prima di procedere all’emanazione del bando. Sia la determina che il decreto sono atti amministrativi di rilevanza interna, a differenza del bando che ha rilevanza esterna, e attengono al processo di formazione della volontà a negoziare da parte della Pubblica Amministrazione. Sono da emanarsi dal Responsabile del Procedimento o dal Dirigente del Servizio presso l’appaltante  prima dell’avvio della procedura[13].Per la determina o decreto a contrarre, degli Enti Locali, la disciplina si rinviene nel T.U.[14]. La determina o decreto a contrarre deve essere richiamata nel bando, ad emettersi, e deve contenere tutti gli elementi del contratto da stipulare, la forma e le clausole essenziali dello stesso, il fine di pubblico interesse che ci si prefigge, la procedura di scelta del contraente, che si intende adottare,  il tipo di contratto, se appalto concorso o appalto concorso integrato, se a corpo o a misura o misto, nonché i criteri di selezione dei concorrenti, i criteri di valutazione delle offerte ed il sistema di gara da espletare. Superata questa fase delineata dalla eventuale richiesta di parere e dalla eventuale sua acquisizione, nell’assenza di  impugnative, la stazione appaltante provvede a dare impulso alla procedura di scelta del contraente con l’emanazione del bando. La procedura prevista per l’appalto concorso richiede che nel bando debba essere esplicitato il tipo di contratto che si dovrà stipulare. L’oggetto dello stesso sarà, previa acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, la progettazione esecutiva e la esecuzione di lavori sulla base di un progetto preliminare, della stazione appaltante stessa. Il progetto preliminare, meglio di massima, è dell’appaltante mentre quello definitivo, meglio esecutivo è del concorrente. Il progetto definitivo non è quindi una obbligazione nascente dal contratto ma elemento della offerta.Il progetto preliminare deve essere, per contenuti e forme, almeno un progetto di massima. Sullo stesso potrà operare ciascun concorrente per sviluppare il definitivo. Nel bando sarà necessario, comunque, dare indicazioni per la sua elaborazione, senza per altro limitare il ricorso ad ogni possibile  soluzione, anche innovativa, che consenta la distinzione di un’opera da ogni altra. Il progetto definitivo non può essere solo una rigida operazione di mera progressione del progetto preliminare. A tal proposito sarà necessario, per come prescrive il Codice dei Contratti Pubblici[15], indicare minuziosamente quei criteri guida e la ponderazione e la graduazione, tra gli stessi, che saranno presi in considerazione, dalla Commissione per la valutazione delle offerte. Un onere che dovrà essere assolto per garantire la par condicio tra i concorrenti ed al tempo stesso per non lasciare spazi di discrezionalità ai Commissari di gara[16]. Si ridurrà pure il rischio di impugnative e si velocizzerà tutto l’appalto. E’ bene a questo punto tener presente che il Codice dei Contratti Pubblici nel definire l’offerta precisa, che per oggetto il progetto definitivo ed il prezzo[17]. La rappresentazione e la giustificazione del prezzo saranno diverse per ogni tipo specifico di appalto. La gara si svolgerà comunque sulla base del progetto preliminare redatto dall’appaltante per cui il progetto definitivo non potrà mai stravolgerlo. Il progetto definitivo richiesto non è quello esecutivo che, invece,  è oggetto del contratto. Nell’appalto concorso rileva ancora di più la capacità e la professionalità dell’offerente. Deve essere in grado di redigere ed offrire un progetto definitivo di quello di massima della Pubblica Amministrazione e di poi deve progettare tutta la esecuzione dei lavori esponendosi alla valutazione del suo operato per vincere la gara. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi allorchè l’appalto è per forniture di beni o di servizi. Anche per questi tipi di appalto rileva la capacità dell’offerente. Il criterio di premiare l’offerta economicamente più vantaggiosa, è caratteristica dell’appalto e prima ancora della procedura ristretta. La esigenza di ricerca di ottimo contraente, qualificato e capace, riduce, forse, la rilevanza, predominante, del prezzo ma fa sperare che venga instaurato un ottimo rapporto contrattuale, obiettivo da perseguire da parte della Pubblica Amministrazione, che opera nell’interesse della collettività. Per l’appalto di lavori più normative, si ripete, sono intervenute dopo quella di cui alla Contabilità dello Stato. La cosiddetta legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di attuazione e il Capitolato Generale[18]. Tutte ispirata dalle Direttive Comunitarie[19]. Certo poco è rimasto della struttura del primitivo impianto dell’appalto, ma l’adeguamento, sia pure non completato, ai principi comunitari, naturalmente per contratti per importo superiore alla “soglia” di interesse della Comunità Europea, non era eludibile. Altra normativa ha disciplinato analogamente l’appalto per fornitura di beni e per fornitura di servizi[20]. La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione  Giudicatrice. Ai fini del perseguimento  di un giudizio sereno ed imparziale il Legislatore ha regolamentato la sua formazione in maniera puntuale. Non possono farne parte persone che hanno svolto o che svolgeranno attività inerente all’oggetto dell’appalto. Chiaramente, perché interessate a favorire una determinata offerta, per proprio tornaconto. Ad esempio il concorrente, il progettista autore del progetto definitivo. Non possono farne parte persone che sono direttamente od in via mediata deputate a funzioni di controllo o di vigilanza dell’appalto. Rilevano le figure del direttore dei lavori, il collaudatore, il responsabile della sicurezza, deputati a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto e l’osservanza di ogni normativa. Non possono farne parte coloro che  sono stati amministratori della stazione appaltante nel quadriennio precedente né quelli che hanno già svolto funzioni di Commissari nella Provincia ove devono essere appaltati i lavori, prima del decorso di un triennio. La disposizione di salvaguardia mira ad evitare ogni possibile interferenza da parte di persone che possono ritenersi influenti e, quindi, capaci di pilotare la valutazione delle offerte e la gara. La scelta dei Commissari deve indirizzarsi verso gli ordini professionali. La valutazione comporta una preponderante analisi tecnica. La procedura dettata è quella del sorteggio tra i professionisti, indicati dall’ordine professionale, che abbiano almeno dieci anni di iscrizione all’albo, nonché tra professori universitari di ruolo, indicati dalla facoltà. Possono essere Commissari anche tecnici e funzionari dell’appaltante. Per come detto vi è un indirizzo specifico per la  formazione di una Commissione. Rilevante è il momento della sua costituzione. Non a caso la si colloca dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Sino a quel momento non si è in grado di sapere il numero degli offerenti e la possibilità o meno di effettuare la gara. All’atto della nomina ogni Commissario dovrà rendere dichiarazione di inesistenza di incompatibilità. Deve ritenersi che la incompatibilità afferisca non solo alle preclusioni di accesso, su elencate, ma pure a tutte quelle particolari situazioni evenienti dal rapporto personale con gli offerenti, ovvero con lo stesso appaltante. Si pensi ad esempio al rapporto di parentela tra Commissario e offerente. Incompatibile è anche chi è stato amministratore o comunque abbia ricoperto cariche pubbliche presso l’appaltante. La Commissione sarà composta da cinque persone così come previsto dal Codice. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno inserite nel quadro economico del progetto definitivo e cantierabile ed a disposizione dell’appaltante. Per quanto attiene ai compensi spettanti ai singoli Commissari si farà riferimento alle tariffe professionali, per quelli esterni, mentre per quelli interni all’Amministrazione si dovrà fissarli direttamente ovvero indicare parametri di riferimento per determinarli. La Commissione è presieduta da persona scelta dall’appaltante ed una volta insediatasi inizierà ad operare ed effettuerà la gara. La rigida osservanza dei criteri di valutazione consentirà un percorso trasparente ed incensurabile. Vi è da evidenziare, al riguardo, che la indicazione dei criteri, parametri e quant’altro rilevante, per la valutazione, dovrebbero essere già inseriti nel bando, ma, nel caso a tanto non avesse provveduto l’appaltante dovrà provvedervi proprio la Commissione in via di urgenza e subito dopo il suo insediamento. Operata la valutazione si procederà alla aggiudicazione e quindi all’ approvazione. Esaurito l’iter sarà stipulato il contratto e sottoscritto, cosi come ogni atto collegato, progetto definitivo e relativi grafici, Capitolato Generale secondo le recenti disposizioni normative[21], quello speciale e quant’altro relativo al progetto. La procedura di scelta del contraente dell’appalto concorso, necessariamente ben motivata, è preordinata all’acquisizione, a titolo oneroso, per un certo periodo di tempo, di beni mobili e servizi da parte della Pubblica Amministrazione ed è individuato come appalto di forniture[22]. Vero è però che per le forniture sono previste anche altre e diverse procedure di scelta del contraente. A tal riguardo è da  rilevare che la normativa vigente[23], recependo le Direttive Comunitarie[24], prevede che si possa procedere anche mediante pubblico incanto, licitazione privata e trattativa privata, per cui, per come detto, la scelta dell’appalto concorso deve essere ben motivata. Il contraente risultato vincitore a seguito di gara stipulerà  un contratto, necessariamente per iscritto, che potrà essere di compravendita, anche quella con patto di riscatto con  o senza diritto di opzione, ovvero di locazione, anche finanziaria. Attualmente la soglia di interesse comunitario per forniture è fissata in euro 125.00,00 per le Amministrazioni Pubbliche Centrali e in euro 193.000,00 per le Amministrazioni Pubbliche locali. Vi sono però  particolari esclusioni dal campo delle Direttive Comunitarie[25]. Sono escluse dal campo di applicazione quelle che afferiscono a settori speciali, acqua, energia trasporti e servizio postale.

3. Appalto concorso: le procedure particolari

Vanno trattate a parte alcune procedure di appalto concorso perchè presentano alcune peculiarità. In effetti non sfociano in un contratto e prevedono, poi, anche se impropriamente un premio. Sono procedure di scelta del contraente non per l’esecuzione di un’opera, né per la fornitura di beni o di servizi, ma per la elaborazione di un progetto o di  un’ideazione artistica. Vanno esaminati distintamente per il diverso oggetto.

L’appalto di progettazione era già previsto[26] prima dell’emanazione del Codice dei Contratti Pubblici e prevede che i concorrenti redigano un progetto per le esigenze dell’appaltante di realizzazione di un’opera. La concorrenza tra professionisti determina la gara e la scelta del progetto comporta l’acquisizione in proprietà dello stesso all’appaltante. Questi resta, comunque, obbligato, qualora decida di realizzare l’opera, ad affidarla al vincitore della gara, redigendo un contratto. Solo in questo caso l’appalto di progettazione può correttamente annoverarsi nella tipica procedura dell’appalto concorso, perché dovrà necessariamente prendersi atto che si era già completata la procedura perché già si erano verificate l’aggiudicazione e l’approvazione propedeutiche alla stipula del contratto. Al vincitore, intanto, viene assegnato un premio, espressamente indicato nel bando. C’è da chiedersi, nel caso che l’appaltante decida di realizzare l’opera e affidarla obbligatoriamente al vincitore, se questi abbia diritto anche al compenso per la progettazione. Ritenerlo possibile, non è assurdo, in quanto rileva l’elemento dell’utilizzazione, che interviene soltanto successivamente,  nel mentre il premio,  corrisposto in precedenza non può  essere un vero e proprio compenso perché avulso da una determinazione su base di tariffa professionale. La differenza tra quanto per compenso e quanto per premio si risolverebbe in un vantaggio, ingiusto, per l’appaltante a danno dell’autore. Le conseguenze per un riconoscimento del diritto non sono di poco conto anche in ordine alla trasmissibilità dello stesso.

L’appalto di idee è previsto dal Codice dei Contratti Pubblici ed è una procedura di scelta del contraente per una proposta ideativa, secondo le richieste e direttive di massima evidenziate nel bando. La partecipazione può essere estesa nella maniera più variegata e quindi anche ad artisti, artigiani e  lavoratori dipendenti comunque iscritti in albo di riferimento. Come per l’appalto di progettazione è previsto un premio che deve espresso nel bando. L’appaltante acquisisce in proprietà la ideazione e resta obbligato ad invitare anche il vincitore allorchè avendo provveduto alla definizione tecnica, decida di realizzarla e la pone a base di un appalto concorso di progettazione ed esecuzione. C’è  anche per questa procedura da risolvere alcune questioni. V’è, innanzitutto che, a differenza dell’appalto di progettazione, l’appaltante interviene sull’oggetto della gara predisponendo una definizione tecnica. Di poi promuove un appalto concorso con a base quello da lui tecnicamente definito. Non da, quindi, direttamente corso alla realizzazione. Vi sono alcune problematiche da risolvere la prima   attiene all’inquadramento dell’appalto concorso che sarà bandito. Ci si trova di fronte ad una ideazione tecnicamente definita, che si possa paragonare ad un progetto-ideazione preliminare, ovvero ad un progetto-ideazione definitivo? Chi è l’autore del progetto-ideazione messo a concorso,  l’appaltante o il concorrente? In ordine alla prima problematica vi  è da osservare che il progetto-ideazione è stato sottoposto dall’appaltante ad una definizione tecnica per renderlo realizzabile. Dovrebbe quindi definirsi definitivo, ma l’obbligo di invitare a gara per ulteriore appalto, anche il vincitore, fa  ritenere che il progetto sia preliminare. D’altra parte la partecipazione dell’autore non può ridursi ad intervento di mera esecuzione dell’ideazione. Più degli altri concorrenti potrà verificare la invasività della definizione tecnica ed apportare quelle necessarie correzioni a salvaguardia delle connotazioni tipiche dell’ideazione stessa. Solo con l’offerta il progetto potra’ ritenersi definitivo. Tale soluzione non esclude che all’autore possa essere riconosciuto il diritto a preservare la sua “ideazione” da stravolgimenti e ad essere anche risarcito, nel caso in cui l’aggiudicatario sia altra persona. In ordine alla seconda problematica è da considerare che l’ideazione è pur sempre dell’artista vincitore della gara, mentre  quanto scaturito dalla definizione tecnica, operata dall’appaltante ai fini della realizzazione, non può non appartenere anche all’appaltante. Quanto residua quindi dell’opera di ingegno? Potrebbe essere difficile ogni valutazione, sta di fatto che è comunque cosa diversa da quella ideazione per cui vi è stata gara. D’altra parte l’ideazione premiata viene acquisita dall’appaltante in proprietà.

L’appalto concorso per opere artistiche che è da qualificare come una particolare procedura di appalto concorso di idee, si apre con l’invitare artisti per la esecuzione di opere per abbellimento di piazze, verde pubblico, edifici pubblici, ovvero per la realizzazione di opere direttamente funzionali alla risoluzione di una esigenza della collettività.

L’appalto concorso per la scelta di un socio imprenditore per la gestione dei servizi di più recente sviluppo è preordinato per risolvere esigenze di servizi della collettività in settori in cui il compito  è demandato alla Pubblica Amministrazione, quali la creazione di fonti energetiche.

(Articolo redatto in collaborazione con il p. avv. Alberto Maria Acone)


[1]     R.D. 23.5.1924 . v.  CIANFLONE ANTONIO – GIOVANNI GIORGIO L’appalto delle opere pubbliche,  Giuffrè, Milano, 1999 e  LUDRIANO MASSIMO Appalto concorso: caratteri generali – nota a Cons. Stato sez. IV 10.7. 1999 n.1212 in Appalti, urbanistica, edilizia, 2000, 203

[2]     L. 109/1994

[3]     Art. 53

[4]     Parere.prot. 3262/2007 del 17.9.2007

[5]     Dlgs. 113/2007 del 31.7.2007

[6]     Appalto misto v. GAROFOLI ROBERTO La  disciuplina degli appalti pubblici misti dopo la Merloni ter e il D. L. .n. 65 del 2000; GAROFOLI ROBERTO – A.M. SANDULLI Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18 e nella legge comunitaria 62/2005, Milano, 2005

[7]      Dlgs 113/2007

[8]     Dlgs 113/2007 v, C. LACAVA Il secondo correttivo al Codice dei contratti pubblici in Giornale dir. Amm., n.12, 2007

[9]      Corte Conti Sez. Cont. 18.2.1992 n.16

[10]    Cons. St. V 3.2.1992 n.101

[11]     Cons. St. VI 11.11.1992 n.872

[12]     L. 241/1990

[13]     Art. 11 Codice dei Contratti Pubblici

[14]     Art. 192 D.Lgsvo 267/2000  ma già vi era disciplina nella L. 142/1990 ove si usava il termine deliberazione

[15]     Art. 83 D.Lgsvo n. 163/2006

[16]     T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater 2.2.2011 n. 987

[17]     Art. 53 comma 2

[18]     L. 109/1994 – Merloni- modificata dalla  L. 216/1995  indi la L. 415/1998 ed il D.P.R. 554//1999 – Regolamento di attuazioni e modifiche con D.P.R. 34/2000 e D.M. 145/2000 –Nuovo Capitolato generale ed infine il D.M. 145/2000 – Nuovo Capitolato generale

[19]     Direttiva  93/37/CEE

[20]    D. Lgsvo 358/1992 ,  D.P.R. 573/1994 per forniture “sotto  soglia” e D.Lgsvo 402/1998

[21]     D.M. 145/2000

[22]    v.  CARBONE SERGIO M. – TARAMASSO ALBERTO Appalti pubblici di forniture in Enc. Dir. Agg., III, Milano, 1999, 122; MIGUIDI MICHELE Gli appalti pubblici di forniture, Giuffrè, Milano, 1999

[23]     D. Lgsvo n. 358/1992

[24]     1988/285/CEE

[25]     Dir.Com. 1990/531/CEE e Dir.Com. 1993/38/CEE

[26]     D.P.R. 1930/1962


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Giulia Genovese

-P. AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO SPECIALIZZATA IN DIRITTO CIVILE: – BANCARIO – FALLIMENTARE - DI FAMIGLIA; -AMMINISTRATIVO- DEL LAVORO -UNIONE EUROPEA ED INGLESE GIURIDICO -MASTER II LIVELLO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO -MASTER I LIVELLO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA -LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DI NAPOLI “FEDERICO II” -MATURITA' CLASSICA -EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT -INGLESE : INGLESE GIURIDICO C/O BRITISH SCHOOL ; CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE DEL “SID FORMAZIONE TRAINING SCHOOL” PRESSO CSV - AVELLINO / -FRANCESE: DIPLOME, STAGE DE FRANCAIS INTENSIF PRESSO IL CAMPUS SAINTE THERESE DI OIZOR LA FERRIER-FRANCIA / -ORIENTAMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO / -ORIENTAMENTO DI DIRITTO DI FAMIGLIA / -ORIENTAMENTO DIR. PROCESSUALE -"LA MEDIAZIONE OGGI"/ -ORIENTAMENTO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE -CORSO DI NOZIONI DI FINANZA AGEVOLATA -CORSO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE -CORSO DI TECNICHE DI RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DATI - CON LA RIVISTA SALVIS JURIBUS: 1) DIRITTO DI FAMIGLIA:“DONNE, LAVORO E...LE GARANZIE CIVILISTICHE?” 2) DIRITTO DEL LAVORO: “DONNE E LAVORO: L’ART. 37 DELLA COSTITUZIONE AL COMPIMENTO DEL SUO – QUASI – 70°COMPLEANNO." 3) DIRITTO PROCESSUALE “CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA… QUESTA SCONOSCIUTA!” 4)DIRITTO AMMINISTRATIVO: “APPALTO CONCORSO: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE!”[IN COLLABORAZIONE CON L'AVV. ALBERTO MARIA ACONE E LO STUDIO LEGALE ACONE ]

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