Applicabilità delle disposizioni FATCA alle SPV ex L. 130/1999

Applicabilità delle disposizioni FATCA alle SPV ex L. 130/1999

Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), è una normativa il cui obiettivo è lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra l’IRS (Internal Revenue Service) e le autorità fiscali nazionali sulla base degli Accordi intergovernativi (IGA – Intergovernmental Agreement) di volta in volta stipulati con ciascun Paese.

In Italia, l’accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti d’America, è stato ratificato con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 agosto 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 186.

L’entrata in vigore delle suddette disposizioni ha determinato diverse criticità con riferimento all’applicabilità della normativa in questione alle società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 1999. L’applicabilità di tale disciplina in relazione alle suddette società veicolo infatti comporta diversi obblighi nei confronti dell’IRS, come l’obbligo di munirsi di un codice GIIN (Global Intermediary Identification Number) necessario per accreditarsi presso l’autorità fiscale statunitense, e l’obbligo di comunicare periodicamente una serie di dati relativi all’attività della SPV.

Tendenzialmente i veicoli in questione sono assoggettabili alla normativa summenzionata. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, n. 7.2, lett. b.4) del decreto MEF del 6 agosto 2015 sono previste delle esenzioni dagli obblighi FATCA per alcune tipologie di società veicolo. Tali esenzioni possono applicarsi purché sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) che il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI (Reporting italian financial institution) ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o

b) che i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o

c) che i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale.

La mancata previsione degli obblighi di reporting delle SPV – al contrario di quanto avviene per le altre RIFI – è dovuta alla presenza di un’altra RIFI tenuta al suo posto agli obblighi in questione.

In particolare, i titoli delle società veicolo di cui alla l. 130/99 vengono collocati di frequente mediante banche (RIFI). In questi casi, le SPV in questione dovrebbero possedere i requisiti di cui all’art. 1, n. 7.2, lett. b.4) del decreto MEF; di conseguenza tali società non sarebbero assoggettabili agli obblighi FATCA.

Sebbene tale esenzione permetta alle società in possesso dei suindicati requisiti di sfuggire alle attività derivanti dal FATCA, è possibile che venga richiesto ai veicoli di adempiere ad alcuni obblighi, come l’obbligo di compilare i moduli W-8BEN-E o altre autocertificazioni da trasmettere all’autorità statunitense.

In particolare, le suddette società veicolo sono classificate secondo il decreto attuativo come Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions (CDCIFI), espressamente dispensate dagli obblighi di registrazione presso l’IRS. Tale classificazione è prevista nella maggior parte delle autocertificazioni utilizzate dagli operatori. Tuttavia, nei moduli W-8BEN-E, non è prevista la categoria “Certified Deemed-Compliant Italian (Foreign) Financial Institution”, pertanto si rende necessario indicare tali società come “NONREPORTING IGA FFI” compatibilmente ai requisiti di cui all’art. 1, n. 7.2, lett. b.4) del decreto MEF.

Qualora le esenzioni indicate dal decreto MEF del 6 agosto 2015 non fossero applicabili, si dovrebbe procedere con l’accreditamento ordinario presso l’IRS, nonché con tutte le attività di reporting che ne conseguono.

Nel caso in cui tali società non fossero conformi alla disciplina FATCA, verrebbe applicata a una sanzione tributaria del 30% trattenuta con riferimento a talune entrate di origine statunitense nonché con riferimento ai proventi lordi derivanti dalla vendita o da altra cessione di beni che possano far conseguire proventi di origine statunitense.


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