Sezioni Unite: la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori

Sezioni Unite: la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori

Le Sezioni Unite Civili, con sent. 19597 del 18/09/2020, si sono pronunciate, in particolare, sulla possibilità di estendere la disciplina degli interessi usurari agli interessi moratori.

Sul punto, si è espressa in modo favorevole, superando le diverse tesi prospettate all’interno della stessa Corte di Cassazione, sì da dare maggior tutela al debitore.

Infatti, il finanziatore è tenuto a rispettare il limite della soglia usuraria al momento della pattuizione dei costi complessivi del credito, nonostante ciò lo stesso è comunque soggetto a controlli quando, scaduta la rata o trascorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non viene restituito con conseguente applicazione degli interessi di mora.

La conclusione, cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si sposa perfettamente con la ratio, prevista dall’ordinamento, della disciplina antiusura, che comprende, tra l’altro, la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Non convince, di certo, la soluzione di cui all’art. 1384 cod. civ., prospettata da una parte della Corte stessa, e cioè la riduzione della penale ad equità, con la semplice riconduzione dell’interesse pattuito al tasso soglia, seppur integrato con quello degli interessi moratori e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.

Dunque, le Sez. Un. hanno affermato il principio secondo cui “[…] la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso […]”.

Inoltre, la Corte, pronunciandosi anche sulla questione secondo cui il d.m. 22 marzo 2002 non conteneva la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, afferma che la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.E.G.M. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali rappresentano un parametro oggettivo ed utile a determinare la soglia rilevante.

Infatti, una clausola sugli interessi moratori è definita usuraria perché “fuori mercato”, in quanto distante dalla media delle clausole analogamente stipulate, ribadendo altresì il principio di simmetria tra il tasso effettivo globale medio e il tasso effettivo globale della singola operazione.

Mentre, nel caso in cui i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., con la maggiorazione ivi prevista.

In presenza di interessi usurari, dunque, si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., che colpisce, però, solo quel tipo di interessi oltre soglia. Infatti, se l’interesse corrispettivo è lecito e solo il calcolo degli interessi moratori supera la soglia usuraria, questi ultimi saranno illeciti con conseguente applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c., ovvero risarcimento commisurato alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi.

Sulla base di tutto quello anzidetto, trova regolare applicazione l’art. 1697 c.c. per quanto riguarda l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori.

Pertanto, il debitore, per provare l’entità usuraria degli interessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; mentre, il creditore deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.


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