Appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11: procedibile a querela della persona offesa

Appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11: procedibile a querela della persona offesa

Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2019, n. 21491

La vicenda. Il Tribunale di Arezzo, adito in sede di riesame, rilevava la inammissibilità delle doglianze riguardanti le modalità esecutive del sequestro nonché le inammissibilità delle censure riguardanti il decreto preventivo emesso in via d’ urgenza dal P.M. nei confronti degli indagati per il reato di cui all’art. 646, art. 61 c.p., n. 11 in quanto provvedimento non impugnabile; revocava il sequestro probatorio operato in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dal P.M., rigettando nel resto i ricorsi. Avverso l’ordinanza, gli imputati proponevano ricorsi per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione al D.L. n. 36 del 2018.

La decisione. A seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 35 del 2018 anche l’appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 è divenuta fattispecie penale procedibile esclusivamente a querela di parte; in particolare l’art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che: <<All’art. 646 c.p., approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, il comma 3 è abrogato>>.

E poiché il suddetto comma 3 prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal comma 1, sia nei casi previsti dal comma 2 dello stesso art. 646 c.p. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l’aggravante comune dell’art. 61 c.p., n. 11 (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc…) il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa.

Lo stesso decreto legislativo prevede, infatti, al successivo art. 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela; si stabilisce infatti che <<per i fatti perseguibili a querela preveduti dall’art. 640, comma 3, art. 640-ter, comma 4 e per i fatti di cui all’art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, comma 1, n. 11. si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale>>. Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte.


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