Approvato al Senato l’emendamento che anticipa il turnover 2019 per la Giustizia: a luglio 1300 assunzioni ordinarie

Approvato al Senato l’emendamento che anticipa il turnover 2019 per la Giustizia: a luglio 1300 assunzioni ordinarie

Lo scorso 26 febbraio è stato approvato al Senato l’emendamento n. 14800.

Un emendamento al c.d. Decretone del Reddito di cittadinanza e Quota 100 – di cui di seguito si riporta il testo – e che, previo passaggio alle commissioni della Camera, potrebbe essere approvato in seconda lettura secondo il calendario dei lavori della Camera dei Deputati, approdando alla discussione ed alla conversione finale il prossimo 18 marzo.

Il contenuto dell’emendamento potrebbe dare una grossa boccata di ossigeno ai tribunali che, allo stato attuale, sono già afflitti da una situazione drammatica ed al limite del paradosso (come sa bene chi vive quotidianamente la realtà degli Uffici giudiziari); molte le voci autorevoli che, in questi mesi, hanno più volte denunciato la situazione sia con riferimento alle dotazioni di organico dei magistrati che del personale amministrativo.

Il Guardasigilli Alfonso Bonafede – in una recente intervista resa giorni fa su Rai Uno a “Porta a Porta” – ha ribadito l’imminente deroga al blocco del turnover del 15 novembre: <<Io ho fatto legge di bilancio, già approvata, un ampliamento di pianta organica di 600 magistrati in più, che non è che le dico che non l’hanno fatto quelli di prima, ma non si era mai fatto nella storia, cioè qui stiamo parlando di un governo che per la prima volta fa le cose in tempi brevi>>.

Per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria aggiunge: <<gli agenti di polizia penitenziaria che svolgono un ruolo importantissimo, non soltanto di sicurezza all’interno delle carceri, ma anche di prevenzione sul terrorismo per esempio, perché monitorano tutte le dinamiche che ci sono all’interno delle carceri: io ho previsto, ed è già nella legge di bilancio, che ci saranno 1300 assunzioni soltanto nel 2019>>.

Sulla situazione drammatica del personale amministrativo nei tribunali di tutta Italia conclude ancora: <<ci saranno 3000 nuove assunzioni oltre quelle che andranno a sostituire per la Quota 100 su cui, sul così detto Decretone, perché adesso con la Quota 100 tantissima gente è andata in pensione quindi per la giustizia è stato previsto che tutte queste assunzioni potranno essere fatte immediatamente, perché non sento nessuno parlare di queste cose?>>.

Al di là dell’analisi politica e delle intenzioni si auspica un cambiamento concreto. Per amministrare non serve solo “fare”, ma “saper fare” e “bene”. La giustizia per troppo tempo è stata lasciata a sé stessa. C’è bisogno di un sistema che riesca a consegnare alle generazioni future un po’ più di fiducia nel diritto, “ars boni et aequi”, riprendendo le parole del giurista romano Celso.

Di seguito, il testo dell’emendamento del Governo approvato qualche giorno fa in sede di conversione al Senato del c.d “Decretone” reddito di cittadinanza e quota 100, che riguarda l’assunzione di 1300 unità da assumere a partire dal 15 luglio <<avvalendosi delle ordinarie capacità assunzionali e aggiuntive rispetto alle 903 unità area 2 previste per il 2019 del piano straordinario triennale di 3000 unità già autorizzate di cui alla legge di bilancio>>.

<<dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l’ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici l’espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e/o telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l’attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all’assunzione di profili professionali del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l’anno 2019.

10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l’anno 2019>>.


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