Aspetti pratici del D.L. 59/2016 c.d. “Salva banche”

Aspetti pratici del D.L. 59/2016 c.d. “Salva banche”

Il D.L. n. 59/2016, entrato in vigore il 4.05.2016, ha introdotto “Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione”, istituendo un apposito Fondo di Solidarietà, gestito dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.

L’accesso a tale Fondo è consentito agli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca, prima del 12 giugno 2014 e che li detenevano al momento della risoluzione delle banche in liquidazione (provvedimento Banca d’Italia del 22.11.2015).

Ai fini dell’istanza di accesso al fondo si qualifica “investitore” la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa.

Il decreto legge prevede due modalità di accesso al Fondo di Solidarietà, fra loro alternative:

1) Accesso al Fondo di solidarietà con istanza di indennizzo forfetario

Il richiedente deve possedere due requisiti, fra loro alternativi:

– patrimonio mobiliare inferiore a €. 100.00,00;

– reddito lordo ai fini IRPEF inferiore a €. 35.000,00.L’importo dell’indennizzo per gli investitori che hanno diritto ad accedere al Fondo è pari all’80% del corrispettivo pagato per gli strumenti finanziari acquistati, al netto di:

– oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto;

– della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati, rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale di durata equivalente, rilevato dalla quotazione di chiusura alla medesima data. Questo valore viene moltiplicato per il numero di anni trascorsi dall’acquisto degli strumenti finanziari sino alla risoluzione delle Banche in liquidazione e per il corrispettivo pagato per l’acquisto.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 59/2016, avvenuta in data 3 luglio 2016, e alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) contratto di acquisto degli strumenti finanziari;

b) moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d) dichiarazione dei redditi, anche in autocertificazione.

Nel caso in cui l’investitore non sia in possesso dei documenti di cui alle lettere a), b) e c), potrà farne richiesta alla Banca intermediaria che dovrà consegnarne copia entro 15 giorni.

Il Fondo, verificata la completezza della documentazione, eroga l’indennizzo entro 60 giorni.

2) Accesso al Fondo di Solidarietà in esito a procedura arbitrale

L’Arbitro Bancario, organismo istituito dalla CONSOB per la soluzione delle controversie finanziarie, decide delle controversie insorte fra investitori e intermediari (banche) relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico Finanziario.

Tra queste vi è l’acquisto di strumenti finanziari subordinati in rapporto diretto con l’istituto emittente.

Il ricorso all’Arbitro Bancario può essere proposto a condizione che:

– non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ad esempio istanza di accesso al Fondo di Solidarietà);

– sia stato previamente proposto un reclamo avverso l’intermediario (banca) e quest’ultimo abbia risposto in maniera insoddisfacente, ovvero non abbia risposto entro 60 giorni.

L’accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente, essendo tutte le spese poste a carico del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, e deve avvenire entro un anno dalla presentazione del reclamo.

Sono escluse dalla competenza dell’Arbitro Bancario:

a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a €. 500.000,00;

b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario;

c) i danni non patrimoniali.

La procedura è completamente gestita tramite la pagina web dell’Arbitro Bancario e, una volta formato il fascicolo e chiesti eventuali chiarimenti alle parti coinvolte, la decisione viene rimessa al Collegio che si pronuncerà nel termine di 90 giorni, salvo proroga.

La decisione di accoglimento conterrà l’indicazione del termine entro il quale la banca deve provvedere alla sua esecuzione.

In mancanza, una volta accertata dal Collegio la mancata esecuzione, viene resa nota sul sito web dell’intermediario per sei mesi unitamente all’annotazione dell’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.

L’accesso al Fondo di Solidarietà tramite la sovraesposta procedura arbitrale, tuttavia, dovrà essere supportato da un apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplini il collegamento tra l’arbitrato e il Fondo di Solidarietà (art. 859 L. Stabilità per il 2016).

Concludendo, la prima opzione limita il quantum di indennizzo all’80% dell’investimento, mentre la seconda espone il risparmiatore al rischio del mancato accertamento della responsabilità della banca, senza però prevedere limiti di indennizzo.


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Sharon Giampa

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