Assegno di mantenimento: il vento cambia!

Assegno di mantenimento: il vento cambia!

La crisi coniugale, che sfocia in separazione e divorzio, porta con sè l’esigenza di permettere al coniuge più debole economicamente di poter fruire dell’assegno di mantenimento, cui è onerato il coniuge economicamente più forte.

La misura dell’assegno, secondo prassi e consuetudine della Giurisprudenza, andava calcolata in modo da permettere al coniuge economicamente più debole di mantenere il tenore di vita avuto durante la vita coniugale.

Orbene, se tutto quanto sopra esposto fino a qualche tempo fà era la regola, ultimamente la Giurisprudenza sta cambiando rotta.

Invero, l’assegno di mantenimento oggi non viene più concesso tanto facilmente laddove il beneficiario sia giovane e potenzialmente idoneo al lavoro, quindi, in grado di reperire un proprio reddito. Il giudice potrà accordare un mantenimento al coniuge con reddito nettamente più basso, al fine di garantirgli una continuità con il procedente tenore di vita, ma laddove venga constatata la sua completa inattività all’obbligo sociale di cercare un lavoro, tale assegno sarà ridotto o azzerato. (Cass. Sent. n. 11870/2015.)

Il Tribunale di Roma ha addirittura negato il mantenimento ad una donna che si era vista attribuire la casa coniugale con la motivazione che, al contrario di lei il marito aveva la necessità di affrontare delle spese per trovarsi un alloggio.  (Trib. Roma, Sent. n. 19764/15 del 31.05.2016.).

Celeberrima, ormai, la sentenza n. 11504/17 della Suprema Corte con la quale si è statuito che: “Il Mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione”.

Non conta più il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare automaticamente l’assegno divorzile. Il matrimonio non è più una “sistemazione definitiva”: sposarsi è un “atto di libertà e autoresponsabilità”. Al fine del riconoscimento dell’assegno occorre dimostrare l’impossibilità di trovarsi un reddito e non vi è più una corresponsione in automatico sulla scorta della conservazione del tenore matrimonio.


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Avvocato di Sessa Aurunca (Ce), iscritto all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con abilitazione al Gratuito Patrocinio. Conciliatore Professionista presso ADR Ordine Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Docente in materie giuridiche presso Scuole di Formazione Professionale Collaboratore redazione di Salvis Juribus.

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