Assegno di mantenimento non versato: ci pensa lo Stato

Assegno di mantenimento non versato: ci pensa lo Stato

Introdotto con la Legge di stabilità del 2016, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno è diventato operativo con l’emanazione del decreto attuativo del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 Gennaio scorso.

Si tratta di un fondo istituito allo scopo di intervenire nel caso in cui il coniuge in stato di bisogno, titolare dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., non riceva l’assegno mensile dovuto dall’ex coniuge. In tal caso lo Stato anticiperà tale somma, salvo poi rivalersi sul coniuge inadempiente.

Il Decreto in questione individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà, aventi sede nei capoluoghi dei distretti sede delle corti di appello, le modalità di presentazione dell’istanza e le modalità per la corresponsione delle somme. Condizione essenziale per richiedere l’assistenza del Fondo è che il coniuge separato versi in stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave con lui conviventi, e non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

L’ istanza di accesso al Fondo, dovrà essere redatta in conformità al modulo (FORM) disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere depositata nella cancelleria del tribunale competente e dovrà contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;

e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;

f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;

g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;

h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All’ istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità: 1) copia del documento di identità del richiedente; 2) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; 3) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’ impossidenza di beni immobili; 4) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile. Tale procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.

Una volta presentata l’istanza, il presidente del tribunale, nei trenta giorni successivi al deposito della stessa, ne valuterà l’ammissibilità, e, in caso di esito positivo, verrà trasmessa al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta; nel caso di esito negativo rigetterà l’istanza con decreto non impugnabile.

Il Fondo una volta accolta l’istanza, provvederà alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, che ammontano ad euro 500.000 per l’anno 2017. Il Decreto specifica che in ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale, ed inoltre, le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell’ambito dello stesso esercizio finanziario.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, entro 30 giorni dall’ erogazione delle somme, intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata e, in caso di inottemperanza potrà proporre azione esecutiva.

Infine, l’art. 6 del Decreto prevede la revoca dell’istanza del richiedente qualora sia verificata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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