Assegno divorzile: va negato alla giovane donna in grado di lavorare

Assegno divorzile: va negato alla giovane donna in grado di lavorare

Cass. Civ., sezione I, 9 giugno 2015, n. 11870

a cura di Carolina Sodano

Una donna giovane in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto alcun mantenimento. Questo anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione traccia i limiti entro i quali può essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

La Corte analizza l’ art. 5, comma IV, della legge 898 del 1970, il quale statuisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Ciò posto, il diritto all’assegno divorzile deve essere accertato verificando la inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente raffrontato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e del quale l’ex coniuge avrebbe continuato a godere laddove il vincolo matrimoniale non fosse stato sciolto, tenendo ovviamente conto anche delle condizioni patrimoniali del soggetto obbligato.

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A tal fine, occorre verificare quali fossero le condizioni economiche della famiglia, con riguardo alle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle destinate al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Nonché, al fine di valutare in che misura il venir meno dell’unità familiare abbia inciso sul richiedente, bisogna aver riguardo non solo alle rispettive potenzialità economiche ma anche alla possibilità, intesa non solo come disponibilità concreta dei beni, ma anche come attitudine a procurarsene in futuro.

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Ciò posto, la Corte osserva che nel caso sottoposto al suo esame non sussistono i requisiti per la corresponsione dell’assegno divorzile e ciò per svariate ragioni.

In primo luogo la ricorrente è dotata di capacità lavorativa, che le consente pertanto di inserirsi nel mondo del lavoro e provvedere autonomamente ai propri bisogni.

In secondo luogo, nessuna prova ha fornito in ordine all’oggettiva impossibilità di provvedere a se stessa e del conseguente stato di bisogno, onere della prova che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. gravava su essa ricorrente.

Per altro verso, il resistente aveva dato prova del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali in seguito alla perdita del lavoro e alla nascita di una figlia.

Alla luce di tali rilievi, la Corte, ha così statuito: «una donna giovane in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto alcun mantenimento. Questo anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga».

La suprema Corte, lungi dal ritenere l’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento un automatismo conseguente alla mera allegazione dello stato di bisogno, ritiene necessario che tale stato sia oggetto di un’adeguata istruzione probatoria, assente nel caso di specie, con conseguente rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni rese dalla Corte Territoriale.

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