Assenza dal posto di lavoro a seguito di permesso non concordato

Assenza dal posto di lavoro a seguito di permesso non concordato

Tra i diritti riconosciuti al lavoratore nell’ambito della propria mansione vi è quello di richiedere permessi retribuiti in base alle necessità personali mantenendo il proprio posto di lavoro con il relativo riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Il permesso consiste nell’astensione dalla propria attività per un lasso di tempo stabilito, al di fuori dal periodo di ferie stabilite e che gli spettano e può essere retribuito e non retribuito.

I motivi per cui possono essere richiesti tali permessi vengono elencati e regolamentati dal CCNL di categoria e si rinvengono solitamente per lutto; concorsi ed esami; matrimonio; maternità/paternità ma anche per gravi motivi personali/familiari del lavoratore come casi di infermità e grave malattia del coniuge.

Non è sporadico però il caso in cui il lavoratore, a seguito di formale richiesta scritta al datore di lavoro per poter ottenere un giorno di permesso, non riceva per iscritto il diniego con i relativi motivi che ostano all’accoglimento della domanda di erogazione dello stesso.

Ancor di più, il lavoratore spesso riceve risposta positiva dal datore nei modi più disparati: a voce sul posto di lavoro o tramite telefonata, basti pensare alle attività di piccole dimensioni dove l’utilizzo delle formalità scritte non viene utilizzato ma si fa capo, più che altro, ad un rapporto confidenziale tra datore e lavoratore.

Giova a questo punto domandarsi però se incorre nell’abbandono dal posto di lavoro il lavoratore che, si assenti dal lavoro convinto di aver ottenuto il giorno di permesso in quanto, non ha ricevuto formale diniego scritto o ha interloquito con il datore a voce.

E’ necessario ricordare che l’abbandono del posto di lavoro implica una violazione consapevole da parte del lavoratore dei suoi doveri. Questo sa che la sua assenza comporterà una difficoltà ai colleghi di lavoro o al datore che senza preavviso vedono una posizione lavorativa scoperta.

Pertanto, si può parlare di abbandono del posto di lavoro quando il lavoratore a seguito di presentazione di richiesta di permesso e dopo aver ricevuto il formale diniego da parte del datore, si assenti comunque.

Quindi, l’irregolarità della condotta dietro l’assenza dal posto di lavoro è supportata dalla coscienza e volontarietà del lavoratore che si assenta in malafede.

Contrariamente però, colui che si assenta confidando che il permesso richiesto gli è stato concordato, seppur non ha ricevuto accettazione o diniego scritto, non ha l’intento di creare disservizio e difficoltà sul posto di lavoro. Infatti, dietro a tale comportamento i motivi spesso possono essere i più disparati; il lavoratore spesso non attende l’accettazione in quanto, per consuetudine, il datore concede il permesso a seguito di richiesta, oppure perché nelle piccole imprese il rapporto tra datore e lavoratore non è così formale.

Infatti, spesso le parti si fidano l’una dell’altra senza porre per iscritto le comunicazioni e pensano che quanto detto a voce abbia il valore di consenso.

Seppur il comportamento del lavoratore nel caso di specie è negligente non è però supportato da malafede, con la conseguenza che non potrà parlarsi di abbandono del posto di lavoro ma di assenza ingiustificata.

La conseguenza sarà quella della sanzione disciplinare ma non nella forma più grave del licenziamento disciplinare.

La giurisprudenza sostiene infatti che tra la sanzione disciplinare inflitta per un comportamento negligente e la sua mancanza ci deve essere sempre proporzione.

Proprio per questa ragione, il licenziamento può essere comminato solo per quelle condotte particolarmente gravi, tali cioè da ledere definitivamente e irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda.

A favore di tale tesi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza del 23.12.2015 ha escluso la possibilità di licenziare un dipendente in caso di comportamento dettato da semplice negligenza, cioè da colpa, ma posto in essere senza alcuna malafede (dolo).


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Samantha Cini

La Dott.ssa Samantha Cini ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Roma 3 sita in Roma, dove ha svolto anche la pratica forense e dove attualmente lavora. Ha maturato esperienza giudiziale in particolare nel diritto civile, del lavoro e della previdenza sociale. Collabora come asset manager per aziende che gestiscono NPL bancari e recupero del credito. Svolge altresì attività di mediatore civile e commerciale presso l'organismo della Camera di Mediazione Nazionale.

Latest posts by Samantha Cini (see all)

Articoli inerenti