Associazioni con finalità di terrorismo

Associazioni con finalità di terrorismo

L’art. 270 – bis c.p. prevede e punisce il fatto di chi promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.

CENNI PRELIMINARI. Quanto all’ubi consistam della finalità di terrorismo, esso si rinviene nell’art. 270 – sexies c.p., introdotto dal d.l. 144/2005, convertito in l. n. 155/2005. Segnatamente, a mente della citata disposizione, la condotta con finalità di terrorismo deve essere idonea ad arrecare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e compiuta al triplice scopo d’intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale. In chiusura, la norma definisce come terroristiche le altre condotte definite tali da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. Quanto all’eversione dell’ordine democratico, invece, ai sensi dell’art. 11 della l. 304/1992 si intende il sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente, pluralistico e democratico.

LA STRUTTURA. Fatta questa premessa, si osserva come nell’art. 270 – bis c.p. il legislatore operi un arretramento della tutela penale descrivendo una condotta che consiste nel mero associarsi, secondo la tipica struttura del reato a pericolo presunto. La giurisprudenza ha provato ad arginare tale arretramento della tutela penale provando a coniugare l’art. 270 – bis c.p. col principio di offensività: la finalità di terrorismo che connota l’elemento materiale deve riflettersi nella materialità del fatto. In altri termini, è necessario che l’organizzazione presenti una struttura idonea[1] all’attuazione del programma criminoso a base di atti violenti con finalità di terrorismo. In questo modo, si esclude il rischio il rischio che possa essere sufficiente a configurare il reato la mera adesione ad un’ideologia. La Cassazione, mostrando di aderire a tale impostazione, con sentenza n. 48001/2016 non ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere configurata la fattispecie in esame, una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome”.

La giurisprudenza, pertanto, è orientata nel senso di qualificare la fattispecie ex art. 270 – bis c.c. come reato di pericolo concreto, da valutare secondo il criterio della prognosi postuma. Tale lettura, peraltro, è avvalorata dal citato art. 270 sexies c.p., destinato ad integrare l’art. 270 – bis c.p., che nel fornire la nozione di condotta con finalità di terrorismo pretende espressamente elementi di carattere oggettivo consistente nell’idoneità a cagionare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale. Nella sentenza n. 28009/2014, peraltro, si precisa che tali elementi di carattere oggettivo devono essere intesi come misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati e quali garanzie d’un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell’intenzione e del tipo d’autore. 

Quanto all’elemento soggettivo, si ritiene sia necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di promuovere, costituire, dirigere, finanziare o partecipare a un’associazione con programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Per quanto riguarda, invece, la configurabilità del concorso esterno nel reato in esame, la giurisprudenza ha ritenuto che al delitto di associazione con finalità di terrorismo possano essere estesi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione mafiosa: segnatamente, si ritiene sia configurabile il concorso esterno nei confronti di quei soggetti che pur restando estranei alla struttura associativa apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, rafforzamento e conseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall’associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo (Cass. pen., sez. I, n. 16549/2010).

NOZIONE DI TERRORISMO. Uno dei principali dibattiti sorti sull’art. 270 – bis c.p. attiene alla ricostruzione della nozione di terrorismo. In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità punire la condotta di cellule aventi sede in Italia e create con l’obiettivo di prestare supporto ad organismi impiegati in operazioni di guerriglia armata in contesti bellici. La giurisprudenza ha ritenuto che tale nozione dovesse essere ricostruita guardando alle norme internazionali, tra cui la Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo (c.d. convenzione financing) adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e ratificata con L. //2003, che qualifica il terrorismo come atto diretto a cagionare la morte o ferire gravemente un civile o comunque ogni altra persona che non prenda parte ad un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per la sua natura o il contesto nel quale si compie, sia quello di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a fare o astenersi dal fare qualcosa.  Sulla base di tale assunto, il G.U.P. di Milano, 24 gennaio 2005, ha assolto tre imputati accusati di terrorismo internazionale, per aver arruolato kamikaze da inviare in Iraq: le condotte di terrorismo si sostanziano nel seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile, non anche nel colpire militari o soggetti che partecipano al conflitto armato (tale aspetto è regolato è regolato dal diritto bellico internazionale).[2]

Sul punto, è intervenuta nel 2007 la Cassazione con sentenza n. 1072, secondo cui costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica dei civili, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico.

NOZIONE DI ARRUOLAMENTO. La l. n. 144/2005 ha introdotto due ulteriori fattispecie, estendendo l’area del penalmente rilevante furi dei casi di cui all’art. 270 – bis c.p. Segnatamente, si fa riferimento agli artt. 270 – quater e 270 – quinquies c.p. con cui si incriminano, rispettivamente, l’arruolamento e l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

La nozione di arruolamento, in particolare, è stato oggetto di dibattito. Il codice fa riferimento alla nozione di arruolamento anche nell’art. 244 c.p., nel descrivere la condotta di chi, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero in modo di esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra. Poiché la giurisprudenza formatasi in relazione al reato di cui all’art. 244 c.p. interpreta l’arruolamento come condotta destinata ad implicare l’incardinamento del soggetto in una struttura militare in senso effettivo, ci si è chiesti se tale assunto fosse estensibile all’art. 270 – quater c.p. La Cassazione, con sentenza n. 40699/2015 ha risposto negativamente: l’arruolamento, in questo caso, deve essere intesa alla luce delle indicazioni desumibili dalla Convenzione di Varsavia del 2005 che definisce l’arruolamento come attività di sollecitazione diretta all’induzione del soggetto a commettere atto terroristico. Pertanto, si intende non l’incardinamento del soggetto, ma solo l’ingaggio (inteso come il raggiungimento di un serio accordo tra il soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza con finalità di terrorismo ed il soggetto chiamato ad aderire a tale proposta). La Cassazione peraltro, l’evidente arretramento di tutela, ritiene ammissibile il tentativo, ove il proponente, pur ponendo in essere una condotta idonea ed univocamente diretta ad ottenere l’adesione del destinatario, non consegua tale risultato (con la precisazione, tuttavia, che dal tentativo di realizzare l’accordo serio va distinta la mera attività di proselitismo, onde evitare di punire la mera ideologia).

RAPPORTI COL REATO DI ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. Recentemente, la Cassazione con sentenza n. 46340/2013 ha chiarito il discrimen tra associazioni sovversive ex art. 270 c.p. e associazioni terroristiche ex art. 270 – bis c.p. Segnatamente, esso attiene alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l’associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica nell’associazione sovversiva e la violenza terroristica nell’associazione ex art. 270 – bis. Peraltro, mentre il reato di associazioni sovversive punisce la costituzione di organizzazioni dirette ed idonee alla sovversione degli ordinamenti politici e sociali, nel caso dell’associazione terroristica opera una più accentuata regressione della punibilità del vincolo associativo fino allo stato della presunzione del pericolo per l’ordinamento democratico.


[1] La legge n. 85/2006 ha modificato l’art. 270 c.p. prevedendo espressamente il requisito dell’idoneità della struttura associativa a perseguire gli scopi vietati dalla norma, senza intervenire in questo senso sull’art. 270 bis c.p. Nonostante ciò, la giurisprudenza ritiene che tale requisito debba ritenersi implicitamente previsto anche da tale norma.

[2] GAROFOLI, Manuale di diritto penale, 478.


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