Atti persecutori e condominio: quando il diritto penale interseca il diritto civile

Atti persecutori e condominio: quando il diritto penale interseca il diritto civile

I. Dal diritto civile al diritto penale condominiale

Premesso che non esiste una definizione civilistica di condominio [1], esso nasce in presenza di un edificio, diviso in appartamenti riconducibili almeno a due proprietari. Il condominio si considera un ente di gestione che, nella persona dell’amministratore, dove è previsto, agisce per conto dei suoi rappresentanti, gli inquilini, senza però ledere gli interessi di ciascun proprietario.

Il riferimento normativo del condominio è rappresentato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, che regolano la gestione dello stesso nell’ambito della comunione.

Il condominio è, quindi, una condivisione non solo di spazi ma, anche e soprattutto, di vita. I singoli condomini, infatti, non fruiscono solo delle aree comuni dell’edificio che abitano, ma si trovano anche a vivere nello stesso luogo e a dover rispettare le regole che lo organizzano. Quando, però, i singoli proprietari pongono in essere condotte non solo moralmente scorrette ma anche giuridicamente illegali, il diritto civile lascia il posto a quello penale.

È il caso degli atti persecutori, o stalking, ex articolo 612 bis c.p.. Sulla ammissibilità dello stalking condominiale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che, in una sentenza del 2011 [2], ha esteso l’ambito di applicabilità dell’articolo 612 bis c.p. alle condotte contra legem dei singoli proprietari.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Supremo Consesso, un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio solo perché di genere femminile. Le pedinava, le minacciava di morte e, contestualmente, le insultava.

La Corte ha sussunto, quindi, le condotte dell’uomo nel reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p., vedendo in esse un’unica violazione della norma che lo punisce. Le azioni dell’uomo, infatti, producevano un grave stato di ansia e di paura nelle vittime, che le costringeva a modificare le proprie abitudini di vita [3].

Gli ermellini sostengono, altresì, che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere (femminile, nel caso in esame) turbi di per sé ogni altra persona dello stesso sesso (donna, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte). Se, poi, la condotta è reiterata contro un’altra donna, perché vive nello stesso luogo privato, così da esserne, per questa ragione, occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza un turbamento in entrambe.

Per questi motivi, il condomino è stato condannato per stalking ai danni di tutte le donne residenti nell’edificio, in quanto, sebbene le vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il comportamento dell’uomo ha generato nelle altre paure e stati d’ansia, nell’eventualità di incontrare l’aggressore, e le ha costrette a mutare le proprie abitudini di vita.

II. La sentenza della Cassazione del 28 giugno 2016 n. 26878

L’applicazione degli atti persecutori nell’ambito condominiale non ha trovato nella sentenza numero 20895 del 2011 un unicum giurisprudenziale [4] perché la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 26878 del 2016, ha disposto che stressare il vicino di casa costituisce reato.

Il delitto si perfeziona quando il comportamento di un condomino diventa talmente stressante da cagionare il perdurante e grave stato d’ansia e il cambiamento delle abitudini di vita idonei a configurare lo stalking ex articolo 612 bis c.p..

Alla base di una serie di querele ripetute vi era, infatti, una reale esasperazione che derivava dalle condotte di un condomino che avevano portato il vicino dello stesso ad assumere tranquillanti e ad assentarsi dal lavoro, producendo quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.

La Cassazione ha, quindi, confermato la condanna della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’uomo, per il delitto di atti persecutori in danno del vicino di casa.

III. Osservazioni conclusive

È interessante evidenziare come il Supremo Consesso innesti i singoli reati di parte speciale su istituti del  diritto civile. Nel caso degli atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis c.p., l’opera ermeneutica degli Ermellini ha permesso l’applicabilità delle caratteristiche proprie dello stalking alle condotte dei vicini di casa che si configurassero non solo contrarie all’etica pubblica ma fossero addirittura contra legem.

Mai i rapporti tra i singoli condomini avevano avuto, in sede penale, una tutela così forte, tale da giustificare una riconfigurazione degli equilibri all’interno degli edifici e una maggiore attenzione dell’amministratore di condominio nonché dei singoli proprietari verso coloro che vivono nel loro stesso stabile.

 

 

 

 


Note bibliografiche
[1] I. Giordano, Contabilità condominiale, Manuale tecnico giuridico, Maggioli Editore, Rimini, pp. 55 e ss..
[2] Cass., sent. n. 20895 del 20 maggio 2011.
[3] Sugli elementi costitutivi degli atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p. si veda, tra i tanti, F. Bartolini, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile, La Tribuna, Piacenza, 2013.
[4] Si veda, tra le tante, la sentenza numero 45648 del 14 novembre 2013.

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