Attività extra-lavorative durante il periodo di “malattia”: illegittimo il licenziamento!

Attività extra-lavorative durante il periodo di “malattia”: illegittimo il licenziamento!

Corte di Cassazione, sez. lav, 01 agosto 2016, n. 15982

<<E’ illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice sorpresa a svolgere attività extralavorative durante il periodo di malattia se, come nella specie, le condotte poste in essere dalla donna non erano tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi, né lunga permanenza in piedi, così da non pregiudicarne la guarigione>>.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma la pronuncia della Corte di Appello di Milano del 6 marzo 2013 che, in riforma della statuizione di prime cure, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da Poste Italiane s.p.a. nei confronti della propria dipendente, al contempo disponendo il reintegro della stessa nel posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni patiti.

Dando sinteticamente conto dei fatti di causa, può rilevarsi che la controversia origina dalla presunta condotta tenuta dalla lavoratrice di Poste Italiane durante il periodo di di assenza dal servizio per infortunio in itinere, atteso che la dipendente veniva accusata di aver esercitato, nel suddetto termine, una continua attività lavorativa extra-aziendale.

In conseguenza di ciò, la società datrice di lavoro comminava il licenziamento per giusta causa della donna.

Come anticipato in apertura, il Giudice di prime cure avallava tale soluzione, ritenendo legittimo il provvedimento intimato.

Viceversa, la Corte meneghina riformava tale statuizione e, valutando attentamente il materiale probatorio a disposizione, disponeva il reintegro della dipendente e il contestuale ristoro dei danni da quest’ultima sopportati.

A fondamento di tale decisione si pongono due profili giuridici che, seppur distinti tra loro, concorrono a palesare l’illegittimità dell’operato di Poste Italiane s.p.a., peraltro confermato dal complessivo impianto motivazionale della sentenza in commento.

In primo luogo, la Corte Milanese sottolineava che non erano emersi elementi sufficienti a provare con certezza che la dipendente, durante il periodo di assenza dal lavoro a seguito dell’infortunio subito, avesse effettivamente prestato attività lavorativa presso il ristorante del proprio compagno.

Inoltre, anche a voler ritenere acclarato quanto prospettato dall’Ente postale, non poteva ritenersi che dette attività fossero tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, così da escludersene la incompatibilità con il coevo stato di salute della lavoratrice.

Tanto premesso, la ricostruzione fin qui proposta viene censurata dal ricorso per Cassazione presentato dalla società datrice di lavoro, che si articola in due motivi principali.

Mediante la prima censura, Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo, in primis, di aver provato l’effettivo svolgimento di attività esterna all’impresa da parte della propria dipendente e asserendo, in secundis, che l’onere di provare la non incompatibilità dell’attività extra-aziendale col suo stato di malattia e coi prescritti riposi e cure era da porsi a capo della lavoratrice medesima.

La Suprema Corte considera il motivo infondato e, pur senza sconfinare nel merito istruttorio, aderisce in toto alle prospettazioni della Corte Milanese, <<non solo per quel concerne il predetto rilievo di legittimità sul riparto degli oneri probatori, ma anche per quel che riguarda l’accusa di supposta apoditticità delle affermazioni dei giudici d’appello in merito alla ritenuta compatibilità dell’attività oggetto di contestazione con gli obblighi gravanti sulla medesima (dipendente) di non ostacolare il suo pieno recupero lavorativo >>.

A ben vedere, aggiunge il Giudice di legittimità, la società ricorrente sovrappone alla doglianza in esame anche un preteso vizio di motivazione della Corte Milanese, cosicchè il motivo risulta anche inammissibile nella parte in cui è teso a stigmatizzare l’inesistente apoditticità delle affermazioni del Giudice d’appello.

Venendo al secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2104, 2105, 2119 c.c., assumendo che la condotta posta in essere dall’appellata si poneva in contrasto con gli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede che permeano pacificamente anche il rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ritiene inammissibile anche tale ultima doglianza, affermando che la censura relativa alla pretesa violazione delle norme di legge che contemplano il rispetto dei fondamentali obblighi in parola <<non contiene indicazioni specifiche sul modo in cui la Corte di merito si sarebbe in concreto discostata dall’interpretazione delle norme asseritamente mal interpretate ed applicate, finendo, in realtà, per tradursi in una rivisitazione non consentita del materiale probatorio>>.

In definitiva, la Corte di Cassazione convalida pienamente l’indagine svolta dalla Corte Territoriale e ne condivide in toto gli esiti, concludendo per l’insussistenza di profili da cui desumere la violazione, da parte dell’odierna appellata, dei predetti doveri di lavoratrice tenuta alla regolare ripresa del servizio; pertanto, la medesima non meritava la sanzione espulsiva inflittale.

La pronuncia in commento, se da un lato, è destinata a destare interesse per l’implicito avallo apparentemente fornito allo svolgimento di attività extra-lavorative, sotto altro profilo, si mostra pienamente rispettosa dei canoni processuali che regolano il ricorso per Cassazione; la sentenza, infatti, fa rigorosa applicazione del divieto di effettuare una <<rivisitazione non consentita del materiale probatorio già adeguatamente scrutinato dalla Corte territoriale >>, così ribadendo il ruolo di Giudice di legittimità assolto dalla Suprema Corte.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Josè Criscuolo

Laureato nel 2012 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. In seguito svolge il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Nel 2014 consegue il diploma di specializzazione per le Professioni Legali e ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Attualmente è iscritto all'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata

Articoli inerenti