Attività medico-terapeutica ed estetica: quale consenso informato?

Attività medico-terapeutica ed estetica: quale consenso informato?

Sommario: 1. Brevi cenni ai principi costituzionali – 2. Alcuni riferimenti normativi del consenso informato – 3. Il contenuto del consenso informato e cenni giurisprudenziali – 4. Conclusioni

 

1. Brevi cenni ai principi costituzionali

L’analisi del consenso informato nell’ambito della medicina terapeutica ed estetica non può darsi correttamente senza aver prima fatto un richiamato ad alcuni principi costituzionali sanciti agli articoli 13 e 32 Costituzione. In particolare, mentre l’art. 13 garantisce l’inviolabilità della libertà personale, l’art. 32, comma 1, eleva la salute a “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Con tale locuzione, infatti, il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza che il diritto alla salute riveste nel nostro ordinamento, sia con riferimento al singolo che al pubblico interesse. Un diritto che la Corte Costituzionale, in epoca anteriore, ha definito “primario ed assoluto nonché pienamente operante nei rapporti tra privati”[1]. Inoltre il secondo comma dell’art. 32 costituzionalizza il principio dell’autodeterminazione, allorché afferma che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, non fa che confermare l’imprescindibile attaccamento del diritto alla salute all’individuo, inteso come diritto al mantenimento della propria integrità psicofisica, secondo una libera valutazione personale. La stretta connessione tra diritto alla salute e libertà di scelta individuale assume un rilievo pratico in materia di consenso informato, soprattutto se quest’ultimo è considerato il principio legittimante dell’intervento medico nella sottoposizione del paziente ad un trattamento sanitario[2].

Ma vediamo più da vicino quale significato dare al consenso informato.

2. Alcuni riferimenti normativi del consenso informato

La rilevanza del consenso informato, quale attività prodromica alla sottoposizione del paziente ad un trattamento sanitario, è confermata, oltre che dai principi costituzionali più sopra indicati, anche da alcune leggi ordinarie. Va pertanto ricordato l’art. 1 della Legge 13 maggio 1978 n. 180, e successivamente l’art. 33[3] della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, (Legge 23 dicembre 1978 n. 833), e poi ancora la Legge 28 marzo 2001 n. 145 con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1977 in materia di diritti dell’Uomo e sulla biomedicina. Nella stessa, all’articolo 5 (capitolo II), viene sancito il principio generale per cui “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero ed informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata, può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. Inoltre all’art. 7 della Convenzione è prevista la manifestazione del consenso da parte del rappresentante del paziente nelle ipotesi in cui questo sia un minore di età o non sia capace di prestarlo.

Più di recente la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, all’art. 1 ha confermato ancora una volta la centralità del consenso libero ed informato della persona interessata, allorché ha stabilito che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

Dopo aver compreso la fondamentale importanza del consenso informato in materia di trattamenti sanitari, è opportuno delineare anche il suo contenuto, con specifico riferimento sia all’attività medico-terapeutica che a quella con finalità prettamente estetiche.

3. Il contenuto del consenso informato e cenni giurisprudenziali

Prima di esaminare il contenuto del consenso informato, vale la pena sottolineare che lo stesso, oltre a valorizzare il diritto alla salute di ogni individuo, costituisce la base fondamentale nella relazione medico-paziente, e ciò sotto due aspetti.

Il primo riguarda la fiducia che il paziente ripone verso il medico quando questi esegue un trattamento sulla propria persona. Il secondo emerge con riguardo alla responsabilità medica. Infatti, in origine l’intervento del medico si basava sull’idea che questi poteva intervenire – anche omettendo alcune informazioni al paziente- quando e come lo riteneva necessario, purché il suo intervento fosse finalizzato al perseguimento del benessere del paziente. In questo modo il medico poteva ritenersi responsabile solo ai sensi dell’art. 2236 c.c. e cioè solo quando con un suo comportamento fosse incorso in colpa grave. In epoca attuale, invece, il consenso informato diventa fondamentale anche per la responsabilità del medico, poiché ne traccia i suoi contorni. Infatti, qualora il medico non abbia rispettato il dovere di informare il paziente prima della sua sottoposizione al trattamento sanitario, lo stesso potrà essere chiamato a rispondere in sede penale, civile e disciplinare[4]. A tal proposito, si cita nuovamente l’art. 1, comma 3 Legge 22 dicembre 2017 n. 219 ove è previsto che è proprio nel consenso informato che “(…) si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”. Ed è proprio in forza di tale relazione che ogni persona che intende sottoporsi ad un trattamento sanitario ha il diritto “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative   e   alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario   e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi[5].

Da quanto appena enunciato si può ben comprendere che il contenuto del consenso informato nella medicina terapeutica deve riguardare la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi conseguenti agli accertamenti diagnostici e ai trattamenti sanitari oltre che le possibili alternative e conseguenze che possono verificarsi ad un eventuale rifiuto al trattamento od accertamento diagnostico. Inoltre, le informazioni su cui il paziente è chiamato a fornire il proprio consenso, dovranno essere acquisite attraverso strumenti e con modalità facilmente comprensibili al paziente. Pertanto, dovrà essere documentato in forma scritta o con videoregistrazioni o, se si tratta di persona disabile, con dispositivi idonei a consentirle di comunicare la propria volontà. A conferma di quanto appena esposto, si può osservare come anche il codice di deontologia medica ricomprenda un simile contenuto, allorché l’art. 33 prevede che l’informazione che il medico deve garantire al suo paziente, oltre ad essere esaustiva e da lui comprensibile, deve riguardare la prevenzione, il percorso diagnostico, la diagnosi, la prognosi, la terapia ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, i prevedibili rischi e complicanze nonché i comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura[6].

Venendo invece all’ambito della medicina estetica, il consenso dovrà essere “più informato”. La ratio di una tale impostazione risiede nel fatto che l’intervento di chirurgia estetica non ha finalità terapeutica ma è volto a far conseguire al paziente un miglioramento del suo aspetto fisico, oltre che di relazione. Ciò trova conferma nelle parole della giurisprudenza di legittimità che sul punto ha dichiarato “(…) nel campo della chirurgia estetica (…)attese anche le finalità tipiche (…) quelle di migliorare l’aspetto fisico del paziente e di incrementare la positività della sua vita di relazione (..) [7]. Ne deriva che il dovere di informazione in capo al medico in questo specifico ambito della medicina “(…) va oltre la semplice enumerazione e prospettazione dei rischi, delle modalità e delle possibili scelte. La valutazione dei miglioramenti estetici (…) deve estendersi ad un giudizio globale sulla persona come questa risulterà dopo l’intervento e non può, quindi, limitarsi ai soli effetti dati dalla riuscita dell’intervento medesimo[8]. Si comprende dunque come il dovere di informazione del medico chirurgo, che voglia andare esente da responsabilità, dovrà essere più rigoroso e completo – di quello facente capo al medico che esegue un trattamento di natura terapeutica -, dovendo ricomprendere anche un giudizio sulle qualità fisiche del paziente dopo l’intervento chirurgico. In questo modo il paziente potrà figurarsi le conseguenze dell’intervento sul proprio fisico e svolgere tutte le considerazioni di convenienza in merito alla necessità o meno di portare a compimento la volontà di modificare un aspetto del proprio fisico. Peraltro, la maggior incidenza del consenso informato in questo ambito si evince anche dal contenuto dell’art. 76 bis del codice di deontologia medica, che sul punto afferma che il medico, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non deve prospettare al suo paziente aspettative illusorie ma deve individuare le possibili soluzioni alternative di pari efficacia ed operare al fine di garantire la massima sicurezza della prestazione.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte, si è potuto comprendere che il consenso informato costituisce un imprescindibile elemento fondante la relazione di cura tra medico e paziente, non soltanto sotto l’aspetto fiduciario che viene a crearsi tra di loro ma anche con riguardo alla legittimità dell’intervento del medico e dunque alla sua responsabilità. E una tale considerazione vale sia nella medicina terapeutica che in quella estetica.

Si è compreso poi che la portata del consenso è differente nel caso specifico di un intervento estetico, poiché in quest’ultimo il consenso dovrà assumere un contenuto più ampio e più rigoroso andando ad includere altresì un giudizio globale sulla persona nel momento successivo all’intervento.

 

 

 


[1] Cfr. Corte Cost. sent. n. 12 luglio 1979 n. 88
[2] Buonocore G., La liceità del trattamento sanitario, prospetto informativo de “Il consenso informatico consapevole in chirurgia plastica estetica”, New Magazine Editore, 2012
[3]Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori (…) devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”.
[4] Avenoso A., Fava V., Casanova A., Cossu A., Cannata N., Guida al consenso informato: cosa sapere prima di un intervento o analisi medica, Progetto editoriale Cittadinanzattiva onlus, Roma, 2011
[5] Art. 1, comma 3, L. 22 dicembre 2017 n 219
[6] Codice di Deontologia Medica 2018, art. 33 “Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale”.
[7] Cass. pen, 21 dicembre 2012 sent. n. 2092; Cfr. Trib. Milano 24 Luglio 2017 n. 8243 “(…) è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia (…)”
[8] Cass. pen, 21 dicembre 2012 sent. n. 2092

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