Atto di citazione incompleto? È leso il diritto di difesa

Atto di citazione incompleto? È leso il diritto di difesa

Secondo i giudici di piazza Cavour, chiamati a decidere circa la incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito notificato al ricorrente nella misura in cui appare chiaramente  mancante della seconda e della quarta pagina,  ai fini « della rilevazione e della conseguente declaratoria della nullità deve essere presa in considerazione la copia autentica del ricorso ex art 702-bis c.p.c. notificato al sig. M (ricorrente), perché si deve garantire l’affidamento del destinatario sull’atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza (Cass. n. 14686/2007; 18217/2008; 19156/2014)». Dalla mancata, seppur incolpevole, rilevazione della incompletezza dell’atto per opera del tribunale competente« Ne è derivato un pregiudizio al diritto di difesa del convenuto, destinato a trovare rimedio e tutela solo con l’invocata declaratoria, ex art. 164 c.p.c., di nullità del provvedimento e del giudizio da cui l’ordinanza impugnata è scaturita; Ben può, allora, il ricorrente far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa in primo e unico grado».

È questa l’enunciazione della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2,  che con ordinanza n. 283/2018, depositata il 9 gennaio 2018, ha accolto il ricorso e, abilmente convertendo il vizio in procedendo in motivo di gravame, cassato la sentenza impugnata rinviandola al tribunale di merito per celebrare nuovamente il giudizio.

A guardare il caso, accadeva che il Tribunale di Napoli, adito in merito al pagamento delle competenze professionali vantante dall’attore nei confronti del convenuto per talune attività professionali rese nell’ambito di un procedimento civile, accoglieva la domanda in rilevanza del fatto che il convenuto medesimo fosse rimasto contumace durante il procedimento. Il Tribunale, par ovvio, definiva interlocutoriamente il giudizio con ordinanza.

Il soccombente, avverso tale decisione di merito, promuoveva ricorso per cassazione, articolato in un unico mezzo, segnatamente lamentando l’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito a lui notificato in quanto «incompleto, perché non contenente né l’oggetto della domanda, né l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto allegati dal creditore istante, né le conclusioni e l’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c..»

Vane si mostravano le difese del resistente, ancor più quando rilevando la Corte un palese vizio in procedendo, dava risonanza alla «incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito notificato al ricorrente, atto che è stato depositato unitamente al ricorso e che, confrontato con l’omologo atto depositato dal resistente, appare chiaramente mancante della seconda e della quarta pagina. Al ricorrente venne notificato un atto incompleto, privo di numerazione delle pagine ..omissis..». Il Collegio, senza dubitare, spiegava che «la mancanza, in quello pervenuto al M., completo delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario, di parti determinanti dell’atto, da lui precisate in ricorso e in memoria, hanno inevitabilmente causato la contumacia nel giudizio di merito». Da tale manchevolezza, la fondatezza e necessarietà della censura.

Univoco e condivisibile, quindi, l’iter logico seguito dalla Corte («Al tribunale non è stata offerta la possibilità di rilevare il vizio dell’atto introduttivo, giacché la copia prodotta in causa era completa. Se avesse potuto disporre della copia effettivamente notificata avrebbe dovuto e potuto rilevare che alla mancanza formale delle pagine, corrispondono, a livello sostanziale, una serie di omissioni determinanti, relative sia all’edictio actionis sia alla vocatio in ius ») che, vista la manifesta lesione del diritto di difesa come corollario della effettività e ritualità del contraddittorio, non poteva che sostanzialmente porvi rimedio mediante la declaratoria di nullità del provvedimento e del giudizio, ex art. 164 c.p.c., da cui l’ordinanza impugnata era scaturita. Ordinanza, che non considerava «sia l’incompleta esposizione dei fatti di causa a sostegno della domanda, con conseguente incertezza della causa petendi; sia la mancanza di una parte dell’esposizione contenuta nelle lettere a) e c) del ricorso introduttivo ed è pretermessa in toto l’esposizione dei fatti indicati alla lettera b) del medesimo atto »

La Corte non mancava, in secondo luogo, di precisare come fosse stata «pretermessa la parte dell’atto relativa alla precisazione delle conclusioni e delle richieste, con pregiudizio alla corretta ed intellegibile individuazione del petitum immediato e mediato, nonché da ultimo come «non è stata inserita la parte dell’atto relativa all’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., con relativa invalidità della vocatio in ius». Si aggiunga che «i vizi di quest’ultima e quelli dell’edictio actionis riscontrati cagionano un vulnus al contraddittorio nel rapporto tra le parti e nella dialettica tra parti e giudice (Cass. 17495/2011)».

Non sfugge, inoltre, l’attenzione della Corte verso la valutazione della effettiva portata dei ridetti vizi, non a caso definiti «serventi alla tutela di interessi che trascendono una singola parte per attingere ai valori immanenti del processo civile» e capaci di determinare una «nullità che, ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. se rilevata d’ufficio, avrebbe condotto, stante la mancata costituzione del M. dinanzi al Tribunale di Napoli, alla rinnovazione della citazione. (vedi utilmente Cass. 23420/2014; Cass. Sez. Un., 18121/2016)».

In definitiva, è parere di chi scrive che tale sentenza debba indurre ad intravedere una ragionata e funzionale commistione in quelle che molto spesso sono sentite come delle vere categorie dualistiche . Il riferimento è al dualismo (si ritiene certamente improprio) vizi procedurali-vizi sostanziali (od vizi in procedendo-vizi in iudicando), comunemente specchio della antinomia “forma-sostanza”, che come anticipato si mostra, in detto caso, in parte riletta a favore della tutela dei “diritti” nella loro più estesa accezione. Diritti che, inizialmente caldeggiati quali indefettibili momenti della insopprimibile effettività e ritualità del contraddittorio (in una veste di sicuro non scevra dalla notevole rilevanza del fenomeno formale) vanno oggi tangibilmente concretizzandosi («alla mancanza formale delle pagine, corrispondono, a livello sostanziale, una serie di omissioni determinanti, relative sia all’edictio actionis sia alla vocatio in ius»; Ben può, allora, il ricorrente far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa in primo e unico grado») nella più sentita esigenza di garantire il diritto di difesa (in una logica di salvaguardia estesa e concreta dei “diritti”), quale primario ed indefettibile passo verso la «tutela di interessi che trascendono una singola parte per attingere ai valori immanenti del processo civile» e non solo.

Quanto da ultimo lo si ravvisa, seppur all’interno di una omogenea ed unitaria costruzione esplicativa cui giunge la Corte, nel susseguirsi dei momenti di censura operati, che, se ben attenzionati, non mancano (devono, in realtà) di farci riflettere sulla loro autonoma ed incidente portata. Difatti, pur in assenza del secondo e del terzo motivo di censura, è verosimile che avremmo assistito ad una pronuncia di egual tenore e sempre funzionale al ripristino, vista la contestuale declaratoria di nullità e la conseguente ed ordinata rimessione in termini del ricorrente nel giudizio di merito, dello status quo ante la dichiarazione contumaciale.

Deve osservarsi che la Corte non ha solo pragmaticamente rilevato che la citazione fosse incompleta, e per ciò stessa non atta allo scopo che gli è proprio, ma ha finanche approfondito la potenzialità lesiva (qui l’interesse verso la sfera dei “diritti”) che un atto di tal tipo è capace di determinare (nel caso avrebbe certamente determinato) nella sfera giuridica, processuale e socio-personale del ricorrente senza il suo risolutivo intervento di legittimità. Intervento che, ritenuta innegabile l’incidenza del vizio formale su profilo sostanziale, può dirsi auspicata chiave di lettura che, laddove caso per caso adottata, potrebbe determinare positivi effetti su tutti quei giudizi similari ad oggi “murati” (o che potrebbero esserlo) da asettiche decisioni mosse dalla perpetua convinzione che il vizio di forma sia questione, buona norma, non fisiologicamente incidente sul profilo più marcatamente sostanziale.


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