L’avvocato che difende sé stesso non ha diritto all’IVA

L’avvocato che difende sé stesso non ha diritto all’IVA

TAR Campania, sez. VII, 1° settembre 2016, n. 4145

di Giacomo Romano

L’IVA non è dovuta al legale che difende sé stesso in giudizio, poiché è un’ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 672/33: non può ovviamente invocare, come il legale distrattario (cui invece spetta), un diritto di rivalsa contro il cliente. In ogni caso, in quanto titolare di partita IVA, ha diritto alla detrazione di tale imposta.

Il rimborso delle spese generali di studio (id est rimborso forfettario: in base alle norme vigenti all’epoca era pari al 12,5 % ora invece il d.m. n. 55/14 lo ha elevato al 15%) «è sempre dovuto indipendentemente da una espressa statuizione in tal senso, siccome esso “trova nella legge titolo e misura; non è necessario, quindi, che il dispositivo della sentenza ne specifichi l’importo”» (ex multis, Cass. civ. n. 9315, 6383 e 18518/13) e gli spetta anche la liquidazione della CPA al 4% perché attinente ad una prestazione professionale.

Nel caso di specie, il ricorrente agiva in ottemperanza di 9 sentenze in cui il Comune di Napoli era stato condannato al rimborso delle spese legali. La PA, costituitasi in giudizio, eccepiva il saldo parziale del debito e la non debenza dell’IVA. Il ricorrente contestava questa eccezione, rilevando che non era stato ancora soddisfatto: non erano state ancora saldate alcune voci del debito relative all’IVA, alle spese forfettarie ed alla CPA.

Il Tribunale amministrativo ha affermato che nell’autodifesa la figura del legale e del cliente coincidono, sì che si tratta di un’ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA ai sensi dell’art. 3 comma III DPR 633/72 e perciò non c’è alcun obbligo di fatturazione (il professionista deve emettere fattura con IVA solo al proprio cliente, figura assente, però nelle ipotesi di difesa in proprio, perché, come, detto il professionista presta un servizio a se stesso), fermo restando l’onere di emettere quietanza per le somme ricevute.

Quali voci sono liquidabili nel giudizio di ottemperanza?

La PA è obbligata a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie, ma non deve rifondere le spese relative ad atti di precetto (cfr. TAR Catania 1798/09 e Sardegna 1094/03). «Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo»: questo importo, però, non comprende le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, dovrà esser refuso dal Comune al ricorrente.

Nonostante la sentenza affermi l’inapplicabilità dell’IVA alle prestazione del legale a favore di sé stesso, nel dispositivo del provvedimento si afferma: «condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00) oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso spese come per legge». Tuttavia, in base ai più comuni principi di diritto la motivazione prevale sul dispositivo.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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