Autovelox: multe nulle se la strada a scorrimento veloce non ha lo spartitraffico

Autovelox: multe nulle se la strada a scorrimento veloce non ha lo spartitraffico

Cass. Civ., sez. II, 14 giugno 2016, n. 12231

L’autovelox automatico non può essere posizionato in centro abitato se manca lo spartitraffico centrale. Ovvero se la strada pur se molto trafficata non ha tutte le caratteristiche tecniche delle strade urbane di scorrimento. Anche se il prefetto ha dato il via libera all’uso dei misuratori.

PREMESSA

Sulle strade del centro urbano è possibile installare solo autovelox mobili ed a condizione che siano presidiati dalla polizia.

Al contrario, sulle strade urbane a scorrimento è lecita non solo l’installazione autovelox “mobili”, ma anche di quelli fissi, cioè a funzionalità automatica. Detta installazione deve essere tuttavia autorizzata da un decreto del Prefetto.

Si considerano “a scorrimento” le strade che presentano due carreggiate indipendenti o separate da uno spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia (eventualmente un’ulteriore corsia riservata ai mezzi pubblici). Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata.

LA DECISIONE

Gli Ermellini hanno affermato che non è valida la multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e senza contestazione immediata se manca la prova che quella è una strada urbana a scorrimento, ossia con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico.

Anche se una strada ha più corsie per senso di marcia per essere qualificata urbana di scorrimento occorre che sia presente anche lo spartitraffico centrale, specifica il Collegio. La discrezionalità del rappresentante governativo in materia è molto ampia ma questo non significa che possa valicare il dettato normativo.

In altri termini, oltre all’autorizzazione del Prefetto, occorre che vengano dimostrate le caratteristiche concrete del tratto stradale. Infatti l’individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al Cds quanto alla velocità) non deve mai prescindere dalla valutazione del tratto stradale.


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