Avvocato ed esercizio abusivo della professione

Avvocato ed esercizio abusivo della professione

In tema di reati contro la pubblica amministrazione non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il legale che, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell’ordine, rediga un esposto – denuncia nell’interesse di un cliente, provvedendo al deposito dello stesso davanti ad un organo di polizia giudiziaria, laddove si tratti di una prestazione isolata, in quanto tale non sintomatica di un’attività svolta in forma professionale, non rilevando la circostanza che l’esposto sia redatto su carta intestata dello studio legale, questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.32952 del 6.07.2017.

La sentenza in commento opera un rinvio all’art. 348 cod.pen., rientrante nel Titolo II del codice penale “Dei delitti contro la pubblica amministrazione” e rubricato “Abusivo esercizio di una professione”. Tale articolo, al comma 1, afferma che: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.”

La fattispecie di cui all’art. 348 cod.pen. tutela l’interesse generale per il quale determinate professioni caratterizzate dalla peculiarità e da imprescindibili competenze per essere esercitate, siano svolte solo da soggetti che abbiano quei requisiti professionali accertati attraverso una speciale abilitazione conseguita e assegnata dallo Stato.

La speciale abilitazione garantisce (in via presuntiva) i requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo all’esigenza “di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano esercitare in modo indegno”.[1]

Il soggetto attivo del reato è, dunque, chiunque sia sprovvisto dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione o li possieda dal punto di vista sostanziale, ma non abbia provveduto ad adempiere le formalità prescritte dalla legge quale l’iscrizione nel relativo albo oppure è stato radiato o perpetuamente o temporaneamente interdetto o sospeso dall’esercizio professionale ovvero è stata effettuata un’iscrizione fraudolenta, cioè realizzata mediante presentazione di documentazione fittizia.

L’elemento soggettivo del delitto in esame deve essere ravvisato nel solo dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di porre in essere la suesposta condotta criminosa. Non rileva, quindi, l’assenza di scopo di lucro nell’autore o il movente di carattere meramente privato e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. Naturalmente, la convinzione di non operare contra legem, ma a fin di bene, si risolve in un’ignoranza della legge penale, non invocabile come scusante.[2]

La norma in esame ha natura di norma penale in bianco ove le norme speciali sono chiamate ad integrazione del precetto, che si assume incompleto. La sua applicazione presuppone, pertanto, l’esistenza di norme extrapenali che definiscano le condizioni soggettive e oggettive necessarie per l’esercizio di determinate professioni; cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice. [3]

Nel caso di specie l’art.348 cod.pen. deve essere integrato con la legge n° 247 del 31/12/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

La norma penale parla genericamente di esercizio di una professione, lasciando spazio ad incertezze interpretativa. In particolare, ci si è posti il problema di quali atti debbano rientrare nel campo applicativo dell’articolo in questione e se la fattispecie sia integrata dallo svolgimento di un solo atto tipico della professione o se sia richiesto il compimento reiterato e continuativo di tali atti. A tal uopo si propone una distinzione all’interno dell’attività di cui si articola la professione in base alla quale si dovrebbe distinguere fra atti c.d. “riservati” o tipici della professione il cui compimento è riservato esclusivamente a chi abbia una speciale abilitazione, ed atti c.d. “relativamente liberi” o connessi che possono essere compiuti da chiunque pur essendo normalmente connessi in maniera strumentale a quelli tipici della professione esercitata.

L’argomento è stato oggetto di una querelle giurisprudenziale; l’orientamento prevalente ritiene che debbano avere rilevanza tutti gli atti comunque caratteristici di una data professione (e non solo quelli tipici), in quanto ad essa strumentalmente connessi.[4]

Sulla scorta della suddetta distinzione di atti, ai fini dell’integrazione del reato l’orientamento prevalente afferma che per gli atti riservati sarebbe sufficiente il compimento di uno solo dei medesimi ad integrare il delitto ex art. 348 cod. pen.; per gli atti relativamente liberi, invece, sarebbe richiesta una continuità, sistematicità ed organizzazione.[5]

La legge n. 247/2012 all’art. 2, co.5 individua le attività esclusive dell’avvocato nell’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali; mentre all’ art. 6 riprende il principio giurisprudenziale per cui l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.

L’attività richiamata nella sentenza n.32952 del 6.07.2017 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, posta in essere dall’imputato consisteva in un esposto-denuncia; atto che non rientra negli atti tipici della professione forense. In assenza di certezza (come nel caso di specie) circa l’esercizio delle stesse in modo continuativo, sistematico ed organizzato, il reato non è configurabile.


[1] Cfr. Cass. pen., Sez. 6, sent. n. 1207 del 15/11/1982 – Cass. pen. Sez. II, sent. n.41974 del 20/10/2015.
[2] Cfr. Cass. pen., Sez. 6,  Sent. n. 42790 del 10/10/2007
[3] Cfr. Cass. 15-11-1966 n. 2546; Cass. Sez. VI, 1-6-1989 n, 59; Cass. Sez. VI, 6-12-1996 n. 1632
[4] Cfr. Cassazione Penale, sentenza n. 49 del 08/10/2002
[5] Cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 11545 del 23.03.2012

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Chiara Boccanfuso

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