Azione di simulazione e azione revocatoria: alternative o complementari?

Azione di simulazione e azione revocatoria: alternative o complementari?

L’art. 1414 c.c. tipizza il rimedio esperibile a fronte di una vicenda giuridica simulata la cui essenza é una discrasia tra ciò che appare e ciò che é reale.

Vi é simulazione assoluta quando le parti stipulano un determinato negozio o contratto, ma in verità non intendevano stipularne alcuno, pertanto esso sarà inefficace tra le parti stesse in virtù di una pregressa intesa simulatoria in tal senso.

La simulazione, al contrario, é relativa allorché il negozio simulato ne cela un altro per l’appunto dissimulato e quest’ultimo avrà effetto tra i contraenti, posto che l’atto simulato ne rispetti i requisiti di forma e di sostanza come ad esempio la forma dell’atto pubblico notarile, quando una vendita dissimula una donazione.

L’art. 1417 c.c. sancisce i limiti di prova per quando viene esperita l’azione di simulazione, ammettendo la prova per presunzioni, nonché soprattutto quella per testi, se l’attore é un terzo.

Viceversa, se a far valere la simulazione é una delle parti del contratto simulato, la sola prova ammessa é quella scritta, consistente nella produzione in giudizio della controdichiarazione che le parti si erano scambiata e dalla quale é inferibile l’intesa simulatoria di cui sopra.

La sola eccezione concerne l’ipotesi che si agisca in giudizio per far emergere l’illiceità del contratto dissimulato e, in tal caso, a prescindere dal fatto che l’attore sia un terzo o una delle parti, sono ammissibili sia la prova per presunzioni sia quella per testi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabili i limiti probatori de quibus altresì in relazione all’impugnativa avverso la quietanza di pagamento apparente, rilasciata dal creditore e attestante in modo falso che il debito é stato pagato, in forza di un accordo simulatorio raggiunto ex ante tra il creditore stesso e il debitore.

Orbene, alla luce delle predette considerazione, prima facie l’azione di simulazione e quella revocatoria sono nettamente alternative, vista la diversità siderale di presupposti ed effetti.

La seconda si annovera ex art. 2901 c.c. tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica e il creditore se ne avvale per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto dispositivo compiuto dal debitore e causativo del c.d. eventus damni o pericolo attuale e concreto di insolvenza del debitore medesimo.

Il creditore revocante impugna un atto che il debitore ha realmente voluto, mentre il contratto o negozio simulato, anche unilaterale, é solo apparente.

D’altra parte, autorevolissima dottrina (Bianca) ritiene che le due azioni in commento, normalmente alternative, possano essere in talune circostanze complementari e a questo punto occorre fare un breve excursus sulla simulazione relativa fraudolenta e sul concetto di causa concreta.

Ben noto é che la causa concreta sia ormai riferibile tanto al contratti atipico quanto a quello tipico che si configura come negozio indiretto, se utilizzato come mezzo per conseguire un fine anomalo rispetto alla sua funzione economico – sociale, come accadrebbe con la vendita fiduciaria.

Del resto, tale finalità, che é la ragione pratica dell’affare, potrebbe risultare illecita ed integrare a mente dell’art. 1344 c.c. una frode alla legge, se coincide con il tentativo di aggirare la portata precettiva di una norma imperativa.

Basti pensare al mandato ad alienare un immobile senza obbligo di rendiconto, sussistendo tra il mandante e il mandatario un pregresso rapporto di debito – credito ovvero alla fiducia cum creditore che ricorre, parimenti, quando il fiduciante é debitore del fiduciario e gli aliena una res con l’intesa che dovrà essere restituita non appena il debito sarà stato saldato.

In tali fattispecie é ravvisabile una causa concreta di garanzia con la quale si cerca di eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., ragion per cui, in combinato disposto con il 1344, il negozio non può che essere nullo per illiceità e immeritevolezza della sua causa, in aperto contrasto con il principio antielusivo e il divieto di abuso del diritto, non solo ricavabile dal diritto romano e, implicitamente, dal divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c., ma altresì sancito a livello sovranazionale dall’art. 54 della Carta di Nizza o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Riprendendo la parole del giureconsulto Paolo, il negozio in frode alla legge ne rispetta la lettera, ma ne tradisce la ratio, vale a dire lo spirito.

Ebbene, fermo restando che il negozio indiretto é realmente voluto e quello simulato solo apparente, ciononostante la simulazione relativa potrebbe avere come causa concreta un tentativo di frode alla legge, al fisco o ai creditori.

Difatti, in tale frangente, a dispetto di ciò che accade con la simulazione assoluta, vi é pure un contratto dissimulato attraverso cui può realizzarsi una delle frodi suindicate : tipico esempio é la pattuizione, successiva ed esterna al contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo o meno, di un canone locatizio superiore a quello indicato nel contratto stesso, con il logico corollario che il locatore consegue un vantaggio indebito a nocumento del fisco.

In definitiva, azione di simulazione relativa e azione revocatoria appaiono complementari anziché alternative, quando l’eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie, affonda le sue radici proprio nel contratto dissimulato tramite cui si può realizzare una frode a danno del creditore.

Pertanto, la complementarietà fa sì che l’azione di simulazione sia esperibile in chiave strumentale e funzionale rispetto a quella revocatoria.


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Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

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