Azione surrogatoria ed azione revocatoria: nozione, presupposti ed effetti

Azione surrogatoria ed azione revocatoria: nozione, presupposti ed effetti

Azione surrogatoria

La nozione di azione surrogatoria. L’azione surrogatoria, disciplinata dall’articolo 2900 del codice civile, rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale previsto dall’ordinamento giuridico italiano. Essa legittima il creditore ad esercitare azioni o diritti spettanti al debitore ma che questi invece non esercita aggravando in tal modo le condizioni di soddisfacimento del credito vantato dal creditore nei suoi confronti. In altri termini, il creditore si sostituisce al debitore qualora l’inerzia di quest’ultimo sia tale da mettere in pericolo la capienza del suo patrimonio. Il debitore potrebbe invero, non riscuotendo un proprio credito o non esercitando un suo diritto, pregiudicare la consistenza del proprio patrimonio al soddisfacimento del suo creditore. In particolare, con tale azione il creditore diviene il soggetto surrogante ed il debitore il soggetto surrogato.

I presupposti dell’azione surrogatoria. L’azione surrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, rappresenta un’evidente ipotesi d’interferenza all’interno della sfera giuridica del soggetto passivo. E questo spiega il carattere eccezionale e la necessità, per essere esperita, di determinati presupposti.

Innanzitutto, essenziali sono al riguardo la qualità di creditore nonché l’esistenza di un credito certo, sia pure eventualmente sottoposto a termine od a condizione. Da ciò ne deriva -come sottolineato dalla stessa Cassazione- come non sia legittimato ad agire in surrogatoria chi vanti un credito non certo nella sua esistenza in quanto oggetto di accertamento giudiziale.

Perché l’azione surrogatoria possa essere correttamente esercitata, deve inoltre sussistere un atteggiamento di inerzia del debitore rispetto all’esercizio di un’azione o di un diritto e tale comportamento omissivo deve essere tale da determinare il pericolo di un pregiudizio oggettivo alle ragioni dei creditori (il cosiddetto eventus damni). Nel caso in cui il debitore si sia attivato con comportamenti idonei ad esprimere la propria volontà viene invero a mancare il presupposto indispensabile affinché il creditore possa a lui sostituirsi.

L’art. 2900 del codice civile dispone espressamente che non possono essere esercitati in surrogatoria diritti ed azioni che per loro natura o per disposizione di legge non possono che essere esercitati dal loro titolare. In altre parole, l’azione in questione non è consentita per diritti ed azioni non patrimoniali.

Gli effetti dell’azione surrogatoria. Con l’esercizio dell’azione surrogatoria il creditore è legittimato a compiere tutte le azioni concesse al debitore, fermo restando che deve trattarsi di un rimedio attribuito al creditore affinché questi agisca non in suo favore ma a vantaggio del patrimonio del debitore. Per tale motivo, il surrogante non può, a titolo d’esempio, richiedere per sé la prestazione. Egli può inoltre avvantaggiarsi della surroga al solo fine di conservare e migliorare le garanzie del suo credito.

E’ inoltre espressamente stabilito che qualora il creditore eserciti un’azione giudiziaria contro un terzo in luogo del debitore, egli debba citare in giudizio anche il debitore al quale intende surrogarsi dando vita ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile.

Azione revocatoria

La nozione di azione revocatoria. L’azione revocatoria rappresenta, insieme all’appena descritta azione surrogatoria ed al sequestro conservativo[1], un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dell’ordinamento giuridico italiano. E’ disciplinata dall’art. 2901 del codice civile e consiste nel potere del creditore di domandare in giudizio che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Può infatti accadere che il debitore tenti di sottrarre in maniera fraudolenta beni rientranti nel suo patrimonio, privando in tal modo il creditore della garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 del codice civile, articolo in virtù del quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

I presupposti dell’azione revocatoria. Avvalersi di tale rimedio non è per il creditore sempre agevole, in quanto il legislatore ha previsto una serie di importanti paletti all’utilizzo dello stesso. In particolare, il creditore è tenuto ad accertarsi preventivamente del fatto che il debitore avesse la consapevolezza di arrecargli un danno tramite il compimento dell’atto dispositivo (la cosiddetta scientia fraudis) ovvero, nel caso di atto dispositivo compiuto precedentemente al sorgere del credito, del fatto che lo stesso fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento e le ragioni del credito (il cosiddetto consilium fraudis). Se l’atto posto in essere si configura come a titolo oneroso, necessario è inoltre l’accertamento da parte del creditore del fatto che i terzi fossero consapevoli del pregiudizio ovvero partecipi della dolosa preordinazione.

Urge altresì sottolineare come l’azione in questione possa essere esercitata solo e solamente laddove l’atto determini un concreto ed effettivo pregiudizio per il creditore: in altri termini, laddove il creditore risulti, a seguito dell’atto, impossibilitato a soddisfarsi sul residuo patrimonio del debitore (il cosiddetto eventus damni). Per contro, improponibile sarebbe invece un divieto assoluto per il debitore di compiere atti dispositivi dei propri beni.

Gli effetti dell’azione revocatoria. Esperita l’azione revocatoria ed ottenuta la dichiarazione d’inefficacia dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, il creditore ha facoltà di promuovere un’esecuzione forzata sui beni oggetto dell’atto revocato come se questi fossero ancora nel patrimonio del debitore.

In considerazione della funzione conservativa del diritto di credito dell’azione revocatoria, essa non determina un travolgimento dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore ma si limita a rendere l’atto inefficace nei confronti del creditore che l’abbia esperita, consentendo in tal modo allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva finalizzata alla realizzazione del credito. L’atto compiuto dal debitore rimane pertanto perfettamente valido ed il bene di cui egli ha disposto resta di proprietà del terzo acquirente. La sentenza di revoca consente tuttavia al creditore che abbia agito in giudizio di sottoporre ad esecuzione forzata il bene oggetto dell’atto impugnato come se questo si trovasse ancora nel patrimonio del debitore: insomma, il creditore è autorizzato con la sentenza di revoca ad agire in executivis andando ad aggredire un bene di proprietà di un terzo[2]. Si configura pertanto un’importante eccezione alla regola secondo cui il creditore può sottoporre ad esecuzione forzata solamente i beni appartenenti al suo debitore.

La sentenza di revoca non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato in buona fede e per mezzo di un contratto a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.

 

 

 

 


Bibliografia
E. Lucchini Guastalla, Il contratto e il fatto illecito. Corso di diritto civile, Giuffrè, Milano, 2020.
A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè, Milano, 2019.

[1] Terzo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale non trattato in questa sede. Per completezza si ricordi solo che si tratta di un rimedio disciplinato dall’art. 2905 del codice civile, in virtù del quale il creditore che abbia fondato timore di perdere le garanzie del credito è legittimato, al ricorrere di determinati presupposti, a richiedere il sequestro a scopo conservativo dei beni del suo debitore.
[2] E. Lucchini Guastalla, Il contratto e il fatto illecito. Corso di diritto civile, Giuffrè, Milano, 2020.

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Elena Wang

Dopo aver conseguito con lode il diploma di maturità linguistica nel 2017, Elena Wang si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi di Milano, di cui ora frequenta il IV anno. Da settembre a dicembre 2020 è stata Visiting Student presso l'University of St.Gallen in Svizzera. I suoi interessi accademici si concentrano sul diritto societario, nazionale e comparato, e sulla relativa dimensione civilistica. Animata da un forte desiderio di affiancare alle ore di studio nuove esperienze di vita, sta attualmente svolgendo attività d'assistenza legale pro bono a nuove start up, è coinvolta nel Board Direttivo di numerose associazioni studentesche, scrive per diverse riviste giuridiche online, svolge attività di volontariato con ragazzi delle scuole secondarie. Oltre al diritto, nutre una forte passione per la letteratura.

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