Banche, Centrale Rischi: illegittimo segnalare il semplice ritardo nel pagamento

Banche, Centrale Rischi: illegittimo segnalare il semplice ritardo nel pagamento

Cass. civ., sez. I, ord. 26 ottobre 2017, n. 25512

È illegittima la segnalazione della Banca alla centrale rischi dell’imprenditore suo cliente per il solo fatto che non ha rispettato le scadenze nel pagamento dei mutui.

La vicenda

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 2013, accogliendo l’appello proposto dagli attori nei confronti di una banca e di una società, dichiarava l’illegittimità della segnalazione a “sofferenza” della posizione dei primi, effettuata dalla banca alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, condannando entrambe le società a provvedere alla sua definitiva cancellazione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo il giudice distrettuale, il mancato rispetto da parte degli attori delle scadenze del contratto di mutuo e di quelle relative ad altri rapporti intrattenuti con la banca non era espressione di insolvenza o comunque di gravi e non transitorie difficoltà economiche, ma derivava dal fatto: a) che i debitori erano stati beneficiari di provvedimenti legislativi di sospensione delle scadenze dei prestiti agrari, la cui emanazione era iniziata già nell’anno 1999; b) che gli stessi non condividevano i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal fatto che era sorto un cospicuo contenzioso; c) che, in ogni caso, la loro condotta poteva essere dipesa dalla transitoria mancanza di liquido, in ragione del caratteristico andamento delle aziende vitivinicolo, i cui ricavi sono concentrati, a differenza delle spese, nell’ultima parte dell’anno; d) che, peraltro, occorreva considerare anche il patrimonio immobiliare dei citati clienti.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un unico motivo con il quale si si lamentava violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 51,53,67 e 107, oltre che della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’undici febbraio 1991.

La decisione

La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E’, infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l’operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina – laddove si traduca nell’erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l’onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall’art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l’adempimento dei propri obblighi (ancorché essi siano frutto, come nella specie, dell’integrazione del contenuto del contratto).

Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.

Del resto, gli argomenti sopra ricordati e sviluppati dagli attori assumevano l’evidente funzione di contestare che, nel caso di specie, ricorresse quella situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (e non identificantesi nel mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento) che giustifica la segnalazione (v., ad es., Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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