Bondage, pratiche sadomaso e illecito penale: la rilevanza del consenso

Bondage, pratiche sadomaso e illecito penale: la rilevanza del consenso

In giurisprudenza le pratiche sadomaso non possono definirsi ex sé illecite, a condizione che siano caratterizzate da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili – pena la neutralizzazione del consenso stesso.

Ogni pratica estrema violenta è scriminata nei limiti della disponibilità del proprio corpo (dal momento che siffatta attività non può contrastare con l’art. 5 c.c.) solo dal consenso consapevole della vittima che perduri per tutta la durata del rapporto.

Sul versante penalistico questo si traduce nella necessità della permanenza del consenso per tutta la pratica sessuale estrema, non potendosi invocare la scriminante qualora l’avente diritto manifesti, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito.

Il rapporto sadomaso senza consenso integra il reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p.

Cos’è il “bondage”?

Una delle pratiche sadomaso più diffusa è il bondage ovvero la pratica erotica consistente nell’immobilizzare il partner o eliminare temporaneamente la sua capacità sensoriale.

La persona viene legata con corde, catene, etc; in questo modo si impedisce alla stessa di muoversi liberamente o di parlare, sentire, vedere.

Lo scopo è quello di aumentare il piacere vivendo le emozioni estreme del rischio.

È necessario che i partner siano adulti, consenzienti e consapevoli dei pericoli e delle conseguenze di questa pratica.

Non di rado si verificano episodi di cronaca in cui uno dei dei soggetti è rimasto soffocato o ha riportato delle gravi lesioni in seguito a un rapporto sadomaso.

Oltre alla consapevolezza di ciò che si sta facendo è necessario che i partner siano consenzienti; la persona libera non deve mai abbandonare chi è legato: egli è responsabile, da un punto di vista fisico e morale, di quello che può accadere all’immobilizzato, a seconda chi come si evolve la situazione.

Il partner legato, infatti, può chiedere all’altro di fermarsi e di liberarlo. Il rapporto deve essere immediatamente sospeso, altrimenti si rischia di commettere il reato di violenza sessuale.

Così ha sancito la Cassazione, sezione terza, con sentenza n° 11631/2021, nel valutare il caso di un uomo condannato per lesioni ai danni di una prostituta. A nulla è servito sostenere che la donna aveva acconsentito a consumare il rapporto sadomaso a pagamento e che le lesioni da lei riportate sarebbero state le normali conseguenze ad un rapporto violento.

Il consenso libero, consapevole e revocabile è uno dei requisiti fondamentali per poter praticare un rapporto sessuale di questo tipo.

Il bondage integra reato di violenza sessuale anche se praticato con chi è incapace di esprimere un consenso libero a causa del consumo di alcool e droghe.

Commette lo stesso reato chi, nell’ambito del rapporto sadomasochistico, sottopone il partner ad atti di violenza del tutto diversi rispetto a quelli precedentemente concordati.

Il limite invalicabile è quello per cui non può mai essere lesa in maniera irreversibile la salute della persona.

Certe pratiche sadomasochiste sono state oggetto di attenzione anche da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

I giudici di Strasburgo sentenziavano che “se una persona può rivendicare il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà. Non esiste un diritto soggettivo al sadismo. Ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell’esercizio di un diritto ma dal consenso informato e consapevole della vittima”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Federica Bolla

Abilitata alla professione di avvocato. Laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto penale progredito “Le nuove fattispecie di corruzione, induzione e concussione alla luce della L. 190/2012. L corruzione tra privati alla luce del D. Lgs. n°38/2017”. Attualmente ha concluso la pratica forense; iscritta all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Novara. Nel periodo universitario ha svolto l'attività di tutor in materie giuridiche, anche per studenti con disabilità e disturbi dell'apprendimento, oltre che attività di assistenza e indirizzamento all'iscrizione del percorso universitario. Ha scritto l'articolo "Ahmed Fdil bruciato vivo: la "giustizia" nel processo penale minorile" per il contest giuridico "Scripta Manent" organizzato dalla pagina giuridica Office Advice; la giuria ha conferito la menzione d'onore all'articolo.

Articoli inerenti