Brevi cenni sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Brevi cenni sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Per criterio di aggiudicazione si intendono i criteri di selezione delle offerte dopo che siano state selezionate attraverso procedure aperte o, in alternativa, a procedure ristrette previa pubblicazione di un bando o di un avviso di gara.

Oltre a queste ordinarie procedure, il legislatore ha previsto la possibilità di fare ricorso ad altri strumenti quali il partenariato pubblico per l’innovazione, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 65 del Codice dei contratti pubblici; il dialogo competitivo, in presenza di requisiti previsti dall’articolo 59 comma 2 del codice; la procedura competitiva con negoziazione e la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara in virtù di quanto previsto dall’articolo 63 del codice.

Nel primo caso, il partenariato per l’innovazione, tale ipotesi viene prevista dalle nuove disposizioni quale attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito rilevanti miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, edificazione o di costruzione o di quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni interne.

In questo caso la P.A. può ricorrere a tale strumento qualora l’esigenza di sviluppare e acquistare successivamente prodotti, servizi o lavori non possa essere soddisfatta mediante soluzioni già disponibili sul mercato.

Il dialogo competitivo è invece caratterizzata dalla circostanza secondo la quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni volte a soddisfare le proprie esigenze.

La procedura competitiva con negoziazione appartiene al genus delle procedure negoziate, ciò procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti o negoziano con uno più di essi le condizioni dell’appalto.

Allo stesso modo, rientra nella stessa categoria la procedura negoziata senza previa pubblicazione.

Come è noto, il legislatore, ha disciplinato i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico attraverso l’articolo 95 del Dlgs 50/16, disposizione con la quale si prevede che nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quest’ultimo deve individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale è il costo del ciclo della vita.

Il comma 4 della disposizione in esame stabilisce però che non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantito dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo: per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia europea, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, ed, infine, per i servizi o le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando di gara il criterio utilizzato.

Il comma 3 della stessa disposizione prevede che debbano essere assegnati mediante offerta economicamente più vantaggiosa, i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad altra intensità di manodopera e i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Si tratta di criteri che devono risultare oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto e che, al fine di rispettare i principi generali relativi alla trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, devono essere connessi allo stesso.

Per questo motivo, il punteggio attribuito non deve essere tale da alterare l’oggetto dell’affidamento.

Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture, da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo della vita.

Mediante le indicazioni contenute nella norma viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.

Requisito di natura soggettiva nella valutazione delle offerte possono essere introdotti quando gli stessi permettano di valutare meglio il contenuto e l’affidamento dell’offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli.

Al comma 13 dell’articolo 96 del codice dei contratti pubblici viene inoltre stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione delle offerte criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori; a quello dell’ambiente, per agevolare, inoltre, la partecipazione delle microimprese e delle piccole medie imprese.

Al riguardo si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto esclusivamente da imprese italiane, iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro.

A meno che la stazione appaltante non sappia già, in fase di predisposizione del bando di gara o delle letture di invito, che alla procedura potrebbero partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, si evidenzia come risulti opportuno, ai fini dell’utilizzo di tale strumento, l’introduzione di strumenti compensatori per evitare la penalizzazione di imprese estere o di nuova costituzione.

Inoltre, poiché l’elenco delle imprese che hanno un rating di legalità è pubblico, tale ipotesi viene ritenuta inopportuna nei casi in cui la stazione appaltante sia chiamata a scegliere direttamente gli operatori economici da invitare.


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Andrea Napolitano

Andrea Napolitano è dottore di ricerca, indirizzo giuspubblicistico, in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano e comunitario” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Nato nel 1989, si è laureato con lode in Giurisprudenza nel luglio 2012 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II discutendo una tesi di laurea in diritto amministrativo dal titolo “Risarcimento dei danni conseguenti ad una illegittima aggiudicazione di appalto”.

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