Brevi considerazioni intorno ai diritti soggettivi degli animali di affezione. Il caso Tuco in Spagna

Brevi considerazioni intorno ai diritti soggettivi degli animali di affezione. Il caso Tuco in Spagna

Sommario: 1. Premessa e fatto – 2. La posizione giuridica degli animali in Italia e in Europa – 3. Considerazioni conclusive

 

1. Premessa e fatto

La decisione della Corte spagnola sulla vicenda del cane Tuco suscita perplessità poiché nella penisola Iberica l’animale di affezione è già a metà strada tra il bene di proprietà e la persona.

La vicenda sottoposta alla Corte spagnola inizia nel 2018 quando il proprietario di Tuco, un incrocio tra un pastore Belga e un Pitbull, si reca in Messico per il progetto Erasmus. Il cane viene lasciato alle cure di Laamar Oumaima che accetta di custodirlo fino al rientro del legittimo proprietario.

Nel 2020 quando questi rientra e chiede la restituzione dell’animale, così come era stato previsto al momento della consegna, la Signora Oumaima non lo rende indietro tanto che, dopo varie richieste andate a vuoto, nel febbraio 2021, il proprietario si trova costretto ad adire le vie legali denunciando la Oumaima per appropriazione indebita innanzi al Tribunale di Oviedo il quale, riconosce legittima la richiesta della restituzione dell’animale e condanna la parte convenuta alla restituzione.

Quest’ultima, non quieta, presenta ricorso in appello ed il giudice, questa volta, riconosce la legittimità della richiesta avvalendosi della Legge 17/2021 del 15 dicembre, nel frattempo entrata in vigore. Una legge che qualifica gli animali non più come beni mobili ma “esseri viventi dotati di sensibilità”.

Il processo per l’approvazione di questa legge è stato lungo e tortuoso, iniziato nel 2017 quando venne proposta per la prima volta e dopo varie sospensioni riuscita a vedere al luce nel 2021, sostenuta da tutte le forze politiche del Congresso spagnolo tranne il partito di destra Vox. Una legge destinata a mutare molti equilibri poiché gli animali di affezione, non solamente i cani quindi, saranno titolari di una protezione legale in molte questioni giuridiche come, ad esempio, quelle che possono scaturire da un divorzio dove avranno i loro diritti al pari dei figli1.

Gli animali tutti, nessuno escluso, hanno il diritto di non essere maltrattati, di essere rispettati e considerati degli del nostro affetto e della nostra protezione ma sulla questione è bene fare un ragionamento obiettivo.

2. La posizione giuridica degli animali in Italia e in Europa

La condizione giuridica degli animali in Italia è rimasta sostanzialmente immutata dalla concezione romanistica che li includeva nella categoria delle Res facendoli entrare nel regime giuridico previsto per i beni mobili.

Il nostro ordinamento giuridico è progettato per l’uomo considerato quale centro e motore della intera società civile, referente principale ed unico di questa. Gli animali, in tale schema normativo, non hanno mai trovato spazio per una affermazione della loro soggettività giuridica essendo considerati res a completa disposizione del genere umano.

La visione antropocentrica suddetta ancora oggi caratterizza i sistemi giuridici moderni malgrado sia molto mutato il rapporto e la considerazione verso gli animali tutti ed in particolare verso i cosiddetti animali di affezione ovvero, ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità2.

Il nostro codice civile classifica gli animali come “cose” suscettibili di appropriazione, rifacendosi al diritto romano che distingueva tra res et personae; ne consegue che, alla luce del vigente diritto positivo ex art. 810 c.c, gli animali possono essere soltanto oggetto di diritto, in particolare di quello di proprietà3.

Al riguardo è espressamente previsto che gli animali che “formano oggetto di caccia e pesca”, gli animali mansuefatti, i colombi, i conigli e gli sciami d’api possono essere acquistati in quanto “cose suscettibili di occupazione” (Si veda art. 923 e segg. c.c). sulla stessa stregua i parti degli animali sono considerati “frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo” (Art. 820 c.c.).

Gli animali di affezione o da compagnia inoltre tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini riproduttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli, sono considerati cose mobili assolutamente non impignorabili (Ai sensi dell’art. 514, n. 6 bis e n. 6 ter, c.p.c.).

La nostra Carta fondamentale ex art. 117, comma 2, lett.s. opera un esplicito riferimento alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella quale possono essere a ragione ricompresi gli animali quale componenti essenziali dell’uno e dell’altro; a tal proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ha consentito alle Regioni di esplicitare la posizione costituzionale che possono assumere gli animali come tali riconoscendo al contempo il loro diritto al rispetto nel benessere di tutti e nella loro dignità.

In particolare lo Statuto della Regione Lombardia “promuove il rispetto per gli animali” (ex art. 2, comma 4, lett. K); quello della Regione Lazio “promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria” (Art. 9, comma 1, legge Stat. n. 1/2004). Ancora lo Statuto della Regione Piemonte nel preambolo si impegna a “promuovere il riconoscimento degli animali” (Legge Stat. n.4/03/2005) e quello della Regione Toscana promuove la “cultura e il rispetto degli animali” (Art.4, comma 1, lett.e) al pari di quello delle Marche che promuove “la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani” (Art. 5, comma 2, Legge Stat. 08/03/2005). In ultimi, ma non meno importanti, anche gli Statuti di Abruzzo, Calabria e Emilia Romagna si pongono sulla stessa posizione dei primi.

Sono naturalmente norme programmatiche alle quali la Corte Costituzionale ha negato efficacia giuridica ma conservano ed hanno una funzioni culturale o politica di rilievo.

In Europa il primo Stato a modificare il regime giuridico degli animali, distinguendoli dalle cose, è stato l’Austria dove è stato approvato il l’Animal Welfare Act nel 2004, aggiornato nel 2017, che definisce gli animali come “creature simili” agli esseri umani ed è ampiamente applicabile a tutti i vertebrati, cefalopodi e crostacei decapodi. La legge di protezione animale austriaca proibisce di infliggere dolore, sofferenza o lesioni ingiustificati ad un animale o di esporlo ad “ansia estrema”, il che dimostra che il benessere mentale degli animali è seriamente preso in considerazione. Nel 2013 la Costituzione Austriaca è stata modificata per includere la protezione degli animali come uno dei suoi obiettivi. Per quanto riguarda gli animali da allevamento, in alcuni casi, la legislazione austriaca è ultra legem rispetto ai requisiti richiesti dalla stessa UE, in particolar modo imponendo una graduale eliminazione dell’uso delle gabbie da parto entro il 2033; limitare la densità di allevamento di polli da carne; vietando la legatura di bovini da latte e vitelli; vietare l’allevamento di pellicce e la produzione di fois gras; vietare l’uso di animali selvatici nei circhi. Nel 2017 è stata altresì vietata la pubblicità online di animali domestici in vendita e il 16 maggio dello stesso anno è stato imposto il divieto di caccia di animali selvatici allevati in cattività (limitatamente alla provincia della Bassa Austria).

La Germania nel 1990 ha appovato il suo Animal Welfare Act che ha provveduto a rafforzare il principio utilitaristico secondo il quale deve esserci una buona ragione per causare un danno a un animale e identifica che è responsabilità degli esseri umani proteggere la vita e il benessere dei loro simili.

La Riforma belga del 2009 ha riconosciuto che gli animali hanno dei sentimenti provvedendo ad inserirli in una nuova categoria tra persone e beni mentre il Portogallo nel 2017 ha stabilito uno Statuto giuridico proprio degli animali e ha riformato il suo Codice Civile, il Codice penale e quello processuale civile.

Una svolta storica per il benessere degli animali è già giunta dalla Francia dove la legislazione si pone l’ambizioso traguardo di essere avanguardia per tutte le altre. Nello specifico si avrà la cessazione a partire dal 2024 della vendita di cuccioli nei negozi di animali oltre a quello di esporli in vetrina; divieto immediato di allevare visoni e altri animali non domestici per la loro pelliccia; cessazione entro il 2023 degli addestramenti di orsi e lupi; divieto entro il 2025 di detenzione dei cetacei. Si prevede il rafforzamento delle sanzioni per chi commette atti di crudeltà verso un animale ed è stato introdotto il reato per la realizzazione e la condivisione di filmati zoopornografici4.

Un corpus normativo talmente soddisfacente ai fini tutelari che anche le associazioni animaliste, sempre molto critiche verso gli operati dei governi e mai quiete, hanno definito di portata storica.

Austria, Germania e Svizzera hanno optatao per una soluzione “in negativo” ovvero per l’affermazione che “gli animali non sono cose” con conseguente applicabilità agli stessi delle norme previste per i beni solo in via residuale e dunque in mancanza di una disciplina ad hoc; Portogallo e Francia, in linea con l’art. 13 del TFUE, hanno, “in positivo”, affermato invece che gli animali sono esseri senzienti, distinti da un lato dalle persone e dall’altro dalle cose.

3. Considerazioni conclusive

Il Parlamento spagnolo in sostanza ha optato per la soluzione “in positivo” stabilendo espressamente ex art. 333 bis del Codigo Civil che “Los animales son seres vivos dotatos de sensibilidad. Solo les serà aplicabile el regimen juridico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su proteccion”. Questo principio dovrà, si legge nel preambolo della Legge, presiedere l’interpretazione di tutte le norme dell’ordinamento5. Ciò significa che tutte le ipotesi in cui siano coinvolti animali dovranno essere risolte e disciplinate tenendo conto del loro essere dotati di sensibilità.

La nuova legge quindi è destinata ad incidere in maniera profonda in materia familiare e successoria, in materia di occupazione, frutti naturali, responsabilità per danni e vizi occulti, pegno ed ipoteca adeguando tutte le disposizioni al benessere degli animali.

Particolarmente rilevante è la previsione secondo la quale, in tema di separazione e divorzio, il giudice nel disporre nel merito l’affidamento dell’animale da compagnia debba tenere in conto gli interessi e il benessere di quest’ultimo e non solo le condizioni della famiglia e dei coniugi e degli eventuali minori. Si introduce quindi un inedito patto coniugale nel quale i coniugi potranno disciplinare la gestione condivisa dell’animale sempre tenendo conto del suo benessere.

In conclusione il principio che si è voluto preferire prima e seguire poi nella vicenda Tuco e in molte legislazioni europee non è quello che un bene appartenente al legittimo proprietario debba tornare in suo possesso ma che la scelta da preferire sia quella che apporta maggiore beneficio al cane.

Al centro di tutto non poniamo più il proprietario ma l’animale che diventa più importante dell’uomo. Il criterio guida è l’interesse dell’animale, non il diritto di proprietà del padrone.

Ciò, consentitemi di dirlo, è il preludio, in capo agli animali, di veri e propri diritti soggettivi e dobbiamo stare attenti poiché l’interesse legittimo può essere l’anticamera del diritto. In teoria, ma forse anche in pratica, tutti gli animali sezienti, dalla puzzola allo squalo si troveranno in una situazione giuridica intermedia tra le persone e le cose. Una personalità attenuata che potrebbe portare al riconoscimento pieno della soggettività giuridica degli animali.

Parimenti, in un prossimo futuro, mangiare una bistecca potrà far tacciare di cannibalismo od anche il guinzaglio troppo stretto verrà equiparato ad un atto di tortura. O ancora il non portare il cane fuori per fargli espletare i suoi bisogni potrà essere equiparato a violenza privata o legare il cane alla cuccia potrebbe integrare il reato di riduzione in schiavitù e scrivere tali articoli potrà congigurare il reato di diffamazione a mezzo stampa6.

Purtroppo i tempi che viviamo ogni giorno assomigliano sempre più al periodo di Basso Impero che portò il glorioso Impero Romano alla sua dissoluzione: stiamo assistendo che si può togliere lo status di persone ai bambini nei ventri materni per riconoscerlo agli animali.

Si vuole con tenacia rovesciare la gerarchia naturale del creato ponendo in cima alla piramide non più l’uomo ma l’animale.

Ben vengano in conclusione tutte le legislazioni tese ad evitare atteggiamenti non idonei nei confronti di tutti gli esseri viventi siano essi animali o uomini ma bisogna fare massima attenzione a non sovvertire l’ordine naturale del creato.


1Per ciò che concerne la Giurisprudenza di merito sul punto in Italia si veda Trib. Roma n. 5322/2016; Trib. Milano, Sez. IX, Decreto 13 marzo 2013; Trib. Como, Decreto 3 febbraio 2006).

2 Cfr. L’art. I, comma 2, del Dpcm 28/02/2003 che individua come animali di affezione Cani, Gatti, Furetti, Invertebrati (escluse le api ed i crostacei), Pesci tropicali decorativi, Anfibi e rettili, Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee), Roditori e conigli domestici.

3Cfr. CERINI D., Lo strano caso dei soggetti – oggetti: gli animali nel sistema italiano e l’esigenza di una riforma, in dA. Derecho Animal (Forum of animal law studies), 2019, vol. 10/2, pp. 27-38.

4Cfr. NAIMA F., La Francia verso una legge storica e completa sul benessere animale, consultabile online su www.l’indipendente.online 27/10/2021.

5Cfr. VALENZA G., In Spagna gli animali diventano esseri senzienti. Ma la corrida continua ad esistere, consultabile online su www. Kodami.it, 4/01/2022.

6Cfr. SCANDROGLIO T., Diritti soggettivi ai cani: il best interest si fa diritto, consultabile online su www.lanuovabq.it, 01/02/2022.

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