Buoni fruttiferi postali serie P e serie Q: la querelle dei tassi da applicare

Buoni fruttiferi postali serie P e serie Q: la querelle dei tassi da applicare

Trattando di una specifica casistica sottopostami, tratterò della querelle cristallizzatasi in relazione al rimborso dei BPF sottoscritti ,per lo più, nell’anno 1987; in particolare,  per un BPF serie “Q” ,con modulo precedente P del valore iniziale di lire 5.000.000, veniva calcolato da Poste Italiane SpA l’importo finale di rimborso complessivo di € 33.006,67 (euro trentatremila sei e sessantasette centesimi) liquidando l’intestatario in tale misura .

Invero, a parer della scrivente, in base alla normativa susseguitasi nel tempo, nonché, ad ormai costante ed uniforme giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, i tassi che legittimamente dovrebbero trovare applicazione, al momento della riscossione, sono quelli elencati nella tabella a retro del buono in esame; infatti, la Legge consentiva alle Poste di usare, nel periodo di transizione, i vecchi buoni della serie “P”, purché venissero apposti due timbri, uno sul fronte e l’altro sul retro.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con Sentenza 13979/2007 stabiliva:nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali  destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori  che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.

Del medesimo parere  anche l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano n.7437/2014, conforme alla decisione del Collegio di coordinamento  5673/2013; Collegio di Napoli del 4 gennaio 2013, Collegio ABF di Napoli n. 2615/2012 Collegio di Milano 8 marzo 2013, Collegio ABF di Milano n. 315/2011.

Ebbene, nella fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, un timbro veniva apposto in maniera corretta in quanto, sul frontespizio del BPF accanto alla vecchia denominazione “P” veniva aggiunta la nuova denominazione di serie “Q”.

La medesima operazione avrebbe dovuto verificarsi anche per il secondo timbro apposto sul retro, che in realtà, è quello più importante,in quanto, va a determinare i parametri effettivi di valutazione dell’investimento e calcolo degli interessi.

Poste Italiane SpA in questo caso, non provvedeva ad aggiornare la tabella degli interessi apposta sul retro ovvero, i nuovi parametri valutativi della serie “Q”, ma lasciava che il consumatore sottoscrivesse delle condizioni contrattuali, indicando i tassi previgenti.

Tutto questo deve comportare, l’effettiva applicazione dei tassi di interesse indicati a tergo del BPF; nel caso in esame dal primo al terzo anno il 9%, dal quarto all’ottavo anno l’11%, dal nono al quindicesimo il 13%, dal sedicesimo al ventesimo il 15%, dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, deve essere corrisposta la somma di Lire 1.290.751, pari a € 662,62, per ogni successivo bimestre.

Poste Italiane SpA si limitava ad apporre, a tergo del BPF, un generico timbro “I tassi sono suscettibili di variazioni successive”.

Per quanto concerne, altresì, la rendita decorrente dal ventunesimo anno non veniva data, nessuna indicazione lasciando completamente invariate le condizioni.

In base ai parametri che legittimamente avrebbero dovuto trovare applicazione, la liquidazione lorda finale è di € 66.661,90, da cui bisogna detrarre l’importo di € 2.582,28, imputabile alla ritenuta fiscale, oltre l’imposta di bollo di € 36,66.

Concludendo, per il titolo in esame(e per le medesime tipologie) essendo stata liquidata la somma parziale  di € 33.006,67, Posteitaliane SpA, deve  corrispondere, all’avente diritto, la differenza, indebitamente trattenuta, di € 29.645,87.


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