Cade in una buca sul marciapiede ricoperta di foglie, condannato il Comune

Cade in una buca sul marciapiede ricoperta di foglie, condannato il Comune

Tribunale Roma sez. XII, 01 febbraio 2018, n. 2261

La vicenda. L’attrice cadeva in una fossa completamente nascosta e coperta da foglie, non segnalata e non delimitata da alcuna protezione, verosimilmente causata dalla soppressione di un albero presente nel marciapiede. A seguito della caduta, la donna riportava varie lesioni.

Nel difendersi, il Comune indicava, quale causa dell’evento lesivo, la condotta negligente di parte attrice, evidenziando come la strada in cui si è verificato l’evento lesivo fosse ben illuminata e non vi fossero condizioni meteorologiche avverse.

La decisione. Il Giudice, sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte, ha inquadrato il caso nell’ambito dell’art. 2051 c.c. il quale <<prevede che il soggetto che abbia in custodia una cosa risponda dei danni cagionati da questa, a meno che non fornisca la prova liberatoria che l’evento sia stato determinato da un caso fortuito. Grava pertanto sull’attore l’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato>>.

Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, il Giudice ha affermato che, nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone.

Ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, non vi era una effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero.

Pertanto, è stata dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.


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