Cani contro cinghiali. Perde l’uomo

Cani contro cinghiali. Perde l’uomo

Cass. Pen., Sez. III, 08/04/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 20/05/2021), n. 19987

Tizio detiene 20 cinghiali e pensa bene di inserire ripetutamente nel medesimo recinto in cui vivono i cinghiali alcuni cani “in addestramento da seguita al cinghiale”. Il Tribunale di Ivrea non la pensa come Tizio e lo condanna alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda ex art. 727 c.p.. Vengono, infatti, accertate  le  condizioni incompatibili in cui sono tenuti i  cinghiali, in balia dei cani, condizioni considerate  produttive di gravi sofferenze e stress in danno degli ungulati.

La questione analizzata dalla Suprema Corte riguarda l’applicazione dell’esimente ex art. 51 c.p. secondo cui l’esercizio di un diritto esclude la punibilità.

Infatti, il signor Tizio ricorre in Cassazione sostenendo che: 1) le gravi sofferenze degli animali non sarebbero supportate da una perizia; 2) dal verbale di sopralluogo effettuato dai veterinari ASL intervenuti a seguito dell’esposto che ha originato  il procedimento sarebbe emerso che i cinghiali erano in buone condizioni di salute, nutrizione e detenzione; 3) soprattutto, che la legge  11 febbraio 1992, n. 157, all’art. 10, comma 8, lett e), consente l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica e, pertanto, la condotta, se sussistente, non poteva essere oggetto di sanzione perché ammessa dalla legge.

Con riferimento ai primi due motivi la Cassazione ha evidenziato che questi si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, preclusi in sede di giudizio di cassazione. Anzi, la sentenza impugnata avrebbe fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Il Tribunale ha accertato che Tizio, gestore di un’azienda agricola ove allevava anche cinghiali, utilizza una parte del suo terreno, debitamente recintato, per l’addestramento di cani alla caccia al cinghiale. In altre e più semplici parole, all’interno del predetto recinto vengono collocati diversi cinghiali che, inseguiti da molteplici cani in fase di addestramento (e dai loro padroni che li incitano) fuggono in tutte le direzioni “all’impazzata”, terrorizzati dagli inseguitori.

Tali ripetuti addestramenti illeciti sono stati considerati causa di terrore e sofferenze per i cinghiali, come evincibile dal comportamento di fuga irrazionale degli animali, sintomatico dell’evidente stato di sofferenza continuata.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (ed è questo un passaggio importate) <<…la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, dep. 2015, Garnero, Rv. 262529). Le gravi sofferenze non vanno necessariamente intese come quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, ma anche come meri patimenti (Sez.3, n. 14734 del 08/02/2019, Rv. 275391 – 01; Sez. 3 n. 175 del 13/11/2007, dep. 2008, Mollaian, Rv. 238602). Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267)…>>.

Del resto – ricordano gli Ermellini – <<…la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 c.p., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. E si é affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Sez.3,n. 14734 del 08/02/2019,Rv.275391 – 01). E’ stato, quindi, ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, 4 Borghesi, Rv. 267313), o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione (Sez.3, n. 49298 del 22/11/2012, Rv.253882 – 01), nonché dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (Sez.5,n. 15471 del 19/01/2018, Rv. 272851 – 01); ed é stato anche precisato che non é necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Sez.3, n. 175 del 13/11/2007,dep.07/01/2008,Rv.238602 – 01)…>>.

Il terzo motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato. Le motivazioni tanto ricordano la filosofia e il pensiero del compianto magistrato Santoloci.

La Cassazione ha affermato che: <<…per l’applicabilità della scriminante prevista dall’art. 51 c.p., non é sufficiente che l’ordinamento attribuisca all’agente un diritto ma é necessario che ne consenta l’esercizio in funzione scriminante attraverso attività e modalità che permettano alla norma attributiva del diritto di prevalere sulla norma incriminatrice e ciò avviene quando non siano superati i limiti che, secondo la specifica disciplina ordinamentale di riferimento, sono o possono essere fissati ad ogni singolo diritto (Sez.3, n. 950 del 07/10/2014, dep.13/01/2015, Rv.261626 – 01, in motivazione; Sez.3,n. 2860 del 22/01/1980, Petrolo, Rv. 144495)…>>

L’art. 10, co. 8, lett. e) della L. 157/1992 dispone che “i piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati“.

La Suprema Corte evidenzia che tale norma <<…nel prevedere che l’addestramento di cani per la caccia avvenga in zone predeterminate ed in periodi prestabiliti, da individuarsi nei piani faunistico-venatori, muove dal presupposto che tale attività, di per sé produttiva di sofferenze per gli animali, sia attuata secondo modalità, tempi e periodi predeterminati e solo entro tali limiti possa ritenersi consentita. L’esimente, pertanto, non ricorre nel caso in cui l’addestramento di cani per la caccia, pur essendo consentito a norma della citata L. n. 157 del 1992, si esplichi, come avvenuto nella specie, al di fuori della regolamentazione prevista dalla predetta legge. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del disposto dell’art. 51 c.p., con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva…>>.

Segue il rigetto dell’impugnazione. Forse, anche un po’ di serenità per quei cinghiali.


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