Cannabis: la coltivazione per uso personale è condotta penalmente rilevante?

Cannabis: la coltivazione per uso personale è condotta penalmente rilevante?

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo 2016, n. 109, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia  con riferimento all’art. 75 , D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309[1]. Secondo la Consulta, la condotta di coltivazione di piante di cannabis, anche quando finalizzata ad uso personale, ha rilevanza penale in quanto determina una concreta possibilità di accrescimento della quantità di stupefacente esistente e circolante, causandone un’ agevolazione indiretta di diffusione sul mercato.

I giudici costituzionali giungono a tale conclusione dopo un’attenta analisi degli assunti posti alla base della questione di legittimità costituzionale loro presentata: secondo il primo di tali assunti l’articolo 75 DPR n. 309/1990 violerebbe i principi di ragionevolezza, uguaglianza e offensività  sanciti dagli articoli n.3; 13, co.2; 25, co.2 e 27, co.3 della Costituzione. Più nel dettaglio, i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sarebbero violati nella parte della disciplina in cui si prevede una disparità di trattamento  tra il comportamento di chi detiene sostanze da lui coltivate o in altro modo prodotte al fine di destinarle al proprio consumo personale, e la condotta di chi, invece, sia trovato nell’ atto di coltivare tale stupefacente, sempre al fine di destinarlo al proprio consumo personale. La detenzione della sostanza, infatti, sarebbe punibile tramite una mera sanzione amministrativa, mentre la coltivazione configurerebbe un’ipotesi di reato con conseguente applicazione di sanzione penale.

In secondo luogo, i giudici sollevanti questione di legittimità costituzionale, rilevano che la fattispecie di cui all’art. 75 violerebbe il principio di offensività, poiché non risponderebbe alla ratio dell’intero testo di legge sugli stupefacenti in cui è contenuta, posto a tutela di beni giuridici quali la salute pubblica, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza: il bene della salute individuale, tutelato dalla norma oggetto della questione, non rientrerebbe infatti tra quelli appena elencati. Altro argomento su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale di cui si tratta, è quello in base al quale si sostiene che la condotta di chi coltivi sostanze stupefacenti ad uso personale sarebbe priva della capacità di alimentare il mercato favorendo la circolazione della droga, in quanto si tratterebbe di comportamento lesivo della sola salute di chi lo ponga in essere: tali statuizioni deriverebbero da una lettura sistematica dell’intero ordinamento e della normativa sovranazionale; a tal proposito si richiama la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea , n. 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, nella quale si escludono dall’ambito del “penalmente rilevante” le condotte concernenti stupefacenti tenute dai loro autori << …soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali>>.

I giudici costituzionali, affrontando il nocciolo della questione, osservano che il legislatore, una volta esclusa la rilevanza penale del consumo considerato in sé per sé,  ha diversificato il regime sanzionatorio riservato alle variegate e plurime condotte relative agli stupefacenti, rispondendo ad una duplice esigenza: quella di sottrarre alla sanzione penale le condotte immediatamente propedeutiche al consumo, non pregiudicando, nello stesso tempo, l’obiettivo di non agevolare la diffusione tra la popolazione delle sostanze stupefacenti. Dal bilanciamento di tali esigenze sarebbe scaturita la tripartizione tra vari tipi di condotte legate agli stupefacenti: condotte incompatibili strutturalmente con il consumo della sostanza da parte di chi le pone in essere (vendita, cessione, commercio); condotte di tipo neutro, compatibili sia con il fine di uso personale che con quello di cessione a terzi, in grado di aumentare la quantità di sostanze proibite esistenti (produzione, fabbricazione e coltivazione); condotte neutre prive della capacità di  incrementare i quantitativi di stupefacenti esistenti (la mera detenzione).

Le prime due classi di condotte sono soggette a repressione penale, mentre la terza classe è suscettibile di mera sanzione amministrativa, in ragione della comprovata, o meno, finalità di uso personale della sostanza stupefacente.

In conclusione, la Consulta esclude che l’articolo 75 DPR 309/1990 violi i principi di ragionevolezza, uguaglianza e offensività. Innanzitutto, la disparità di trattamento denunciata tra detentore a fini di consumo personale dello stupefacente “raccolto” ( ricavato da piante da lui stesso in precedenza coltivate) e il coltivatore “ in atto” non esisterebbe in quanto entrambi sarebbero chiamati a rispondere penalmente delle rispettive condotte: la detenzione per uso personale dello stupefacente “autoprodotto”, infatti,  non renderebbe impunibile la condotta di coltivazione, ma, piuttosto, l’illecito amministrativo della detenzione rimarrebbe assorbito nella condotta a rilevanza penale, in considerazione del fatto che la disponibilità del prodotto della coltivazione rappresenta l’ultima fase della coltivazione stessa, ossia la “raccolta” del coltivato.

Per quanto concerne, invece, la violazione del principio di offensività , la repressione penale della coltivazione, anche quando finalizzata ad uso personale, risponderebbe alla ratio di tutela dell’ordine pubblico, della  pubblica sicurezza e dello sviluppo delle giovani generazioni, in quanto si tratterebbe di condotta potenzialmente capace di accrescere la quantità di stupefacente in circolazione nel territorio nazionale. Così affermano i giudici della Consulta: “ tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica – la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui – oltre che per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico”.

In ultimo giudici costituzionali ribadiscono quanto già rimarcato nella sentenza n. 360 del 1995, e cioè, che “la strategia d’intervento volta a riservare, per le ragioni precedentemente indicate, un trattamento meno rigoroso al consumatore dello stupefacente – lasciando, peraltro, ferma la qualificazione delle sue scelte in termini di illiceità – non esclude che il legislatore, nell’ottica di prevenire i deleteri effetti connessi alla diffusione dell’abitudine al consumo delle droghe, resti libero di non agevolare (e, amplius, di contrastare) i comportamenti propedeutici all’approvvigionamento dello stupefacente per uso personale”, quale, appunto, la coltivazione.


[1] Articolo 75 – Condotte integranti illeciti amministrativi. “Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis della lettera e del comma 1 dell’articolo 14, fuori delle condizioni di cui all’ articolo 72, comma 2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a),a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative…”


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