Cartella di pagamento: la questione della notifica a persona diversa dal destinatario

Cartella di pagamento: la questione della notifica a persona diversa dal destinatario

Chi riceve una cartella di pagamento deve verificare con attenzione le modalità con cui la stessa è stata notificata.

La notifica rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale di tutta la procedura di recupero delle somme dovute all’ente creditore e la sua mancanza, nonchè la tardività ed irregolarità costituiscono il principale motivo di contestazione da parte del cittadino contribuente.

Invero, la cartella, quale atto impositivo emesso dall’agente della riscossione territorialmente competente, deve essere notificata secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati, a pena di nullità: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l’importo specifico del credito, le diverse voci di cui questo si compone, l’anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l’indicazione del responsabile del procedimento, l’organo o l’autorità amministrativa presso cui impugnare l’atto, le modalità o i termini per presentare ricorso.

Mancando la preventiva rituale notificazione della cartella esattoriale, la pretesa creditoria delle somme iscritte a ruolo si appalesa come illegittima, stante la lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale, di fatto, non viene posto nella condizione di poter verificare la fondatezza del credito vantato, la legittimità dell’iscrizione a ruolo dei singoli importi, la data di consegna dei ruoli al Concessionario, nonchè la sussistenza di tutti i requisiti di validità della cartella.

La procedura normale per effettuare la notifica della cartella consiste nel consegnarla direttamente nelle mani del debitore che ne è il destinatario.

Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, ove ciò non sia possibile, l’operazione è effettuata nei confronti di persone di famiglia, addette alla casa o all’ufficio o all’azienda ovvero mediante l’invio di una raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento (in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso sottoscritto da una delle suddette persone o dal portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda) o, da ultimo, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, o per incapacità o per rifiuto, l’atto è notificato mediante avviso di deposito presso l’albo comunale.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte di Equitalia di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante servizio postale. In questi casi, la stessa si intende perfezionata con la ricezione della cartella da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario; la corrispondenza tra quest’ultimo e il destinatario dell’atto è attestata dall’agente postale nello stesso avviso.

La Suprema Corte ha stabilito che la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo di fatto richiesto all’Agente della Riscossione di produrre l’originale o la copia conforme della cartella e, quindi, di dare prova del contenuto del plico; in altri termini, non è necessaria un’apposita relata di notifica, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.

Tuttavia, in presenza di notifica diretta della cartella esattoriale mediante servizio postale, va chiarito se l’eventuale consegna del plico a persona diversa dal destinatario implichi o meno l’obbligo di inviare una ulteriore raccomandata attestante l’avvenuta notificazione.

La questione risulta ancora assai dibattuta, essendosi delineati in giurisprudenza diversi indirizzi interpretativi.

Da un lato, in talune pronunce recenti, la Suprema Corte ha escluso la necessità di inviare la c.d. “raccomandata informativa”, essendo la notificazione semplificata tramite spedizione postale soggetta alle norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 3254/2016).

Di contro, esistono pronunce anche recentissime di senso opposto, come la sentenza n. 2868 del 02/02/2017, ove la Corte di Cassazione ha statuito che nella notifica degli atti tributari (di natura accertativa od esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, si applica l’art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, contenente l’espresso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss. con una precisazione per l’ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario: in questo caso, il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell’atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente; in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell’interessato.

La giurisprudenza tributaria di merito sembra in effetti aderire in modo prevalente al suddetto orientamento, laddove numerose sono le pronunce della Commissione Tributaria in sede provinciale e regionale che confermano la nullità della cartella di pagamento notificata mediante spedizione diretta della raccomandata postale, con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, nei casi di omesso invio a quest’ultimo dell’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione, c.d. CAN (CTP Campobasso n. 68/2016).

Nello stesso senso si è espressa la Commissione Tributaria del Lazio con sentenza 8 gennaio 2016 n. 5, nella quale i Giudici hanno stabilito che la notifica dell’atto fatta al portiere dello stabile deve essere seguita dall’invio della raccomandata che ne dà notizia al debitore per cui l’omissione comporta la nullità della notificazione, non già una mera irregolarità.

Sul punto, nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle esattoriali per vizi di notifica, viene spesso invocata da parte dell’Agente della Riscossione l’applicazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, in base al quale la notifica della cartella spedita a mezzo raccomandata postale si considera perfezionata nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona diversa. Tuttavia, è opportuno ricordare che proprio il succitato art. 26, all’ultimo comma, richiama espressamente l’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, laddove lo stesso recita per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60” cit.

A ciò si aggiunga il riferimento, ricorrente nella giurisprudenza tributaria di merito, all’art. 7, ult. comma, della Legge n. 890/1982 secondo cui “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l’agente dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”; ciò in quanto l’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 non escluderebbe di per sè l’applicazione della norma ex art. 7 Legge n. 890/1982 (riguardante le notificazioni di atti a mezzo posta).

La suddetta interpretazione si colloca in un’ottica di maggior tutela del contribuente, il quale infatti potrebbe non venire a conoscenza dell’atto notificato, nell’ipotesi di omessa consegna del plico da parte della persona diversa dal destinatario (ad esempio, il portiere) che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento. L’invio della c.d. raccomandata informativa rappresenta, in tal senso, un elemento costitutivo fondamentale del procedimento notificatorio.


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Avv. Eufrasia Giovanna Fiore

Avvocato civilista del Foro di Roma

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