Cass., Sez. II Penale, n. 17235/2018. La teoria della diversità del titolo del reato

Cass., Sez. II Penale, n. 17235/2018. La teoria della diversità del titolo del reato

Nell’ordinamento al momento vigente il concorso di persone nel reato, previsto dall’art. 110 c.p., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all’evento, l’altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell’evento da tutti voluto. In tal modo, nel caso in esame, “colui che secondo la normativa previgente era autore di 38riciclaggio diviene oggi un concorrente in autoriciclaggio, come tale destinatario di una sanzione più mite”. Una diversa parte della dottrina ha invece ritenuto di dover risolvere la questione relativa all’inquadramento giuridico della condotta di concorso del terzo, estraneo alla realizzazione del reato presupposto, nell’attività autoriciclatoria dell’intraneus, responsabile della commissione del reato fonte in applicazione dei principi in tema di concorso apparente di norme. Si ha concorso apparente nei casi in cui, sebbene la condotta abbia violato più disposizioni di legge, in considerazione dei principi dell’ordinamento, deve trovare applicazione soltanto una fattispecie penale. Per individuare i casi in cui vi è concorso apparente di norme, si fa riferimento ai tre criteri di specialità, di sussidiarietà e di consunzione. Il primo di tali criteri è l’unico disciplinato e tipizzato nel codice penale dall’art. 15 c.p. Secondo tale articolo “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. In base al disposto di tale norma, quindi, si avrà concorso apparente di norme quando tra le stesse sussiste un rapporto di mera specialità essendo entrambe destinate a regolare la stessa materia. La dottrina e la giurisprudenza, nel corso del tempo, si sono interrogate anche sul concetto di “stessa materia”.

Un orientamento della giurisprudenza, delimitando l’ambito di applicazione dell’art. 15 c.p., ritiene che possa considerarsi esistente soltanto nei casi in cui due norme tutelino lo stesso bene giuridico. Un orientamento giurisprudenziale di segno opposto ritiene che per medesima materia si debba avere riguardo alla stessa fattispecie astratta, essendo necessario che un determinato fatto possa apparentemente rientrare nella sfera applicativa di due norme che si trovano tra loro in un rapporto strutturale definito di specialità.

Pertanto la Suprema Corte nella sentenza in analisi ha sancito, aderendo ad un orientamento maggioritario, che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto, ponga in essere la condotta tipica di auto-riciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus della condotta tipizzata dall’art. 648-ter c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., e non di concorso nel reato di auto-riciclaggio.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che la più mite sanzione prevista dal delitto di auto-riciclaggio dipende proprio dal minor disvalore dovuto al fatto che autore della condotta è non un extraneus, bensì il medesimo soggetto che ha posto in essere il reato presupposto, e che intende giovarsi del profitto dello stesso impiegandolo, sostituendolo, trasferendolo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La Suprema Corte ha rilevato, pertanto, che il reato di auto-riciclaggio punisce solamente le condotte del soggetto che abbia commesso il reato presupposto, mentre le condotte concorsuali poste in essere da terzi per agevolare la condotta di auto-riciclaggio dell’autore del reato presupposto, mantengono rilevanza penale come fatti integranti la fattispecie del normale delitto di riciclaggio (art.64-bis c.p.).

Orbene, nella sentenza in commento, i giudici della Suprema Corte hanno applicato il principio di sussidiarietà. Quest’ultimo è annoverato tra i criteri più consolidati per la risoluzione del conflitto apparente di norme Il conflitto apparente di norme, solitamente, intercorre tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di uno stesso bene giuridico tutelato, in modo tale che l’offesa maggiore assorbe l’offesa minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla non applicazione dell’altra Infatti, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la condotta del terzo, in tal caso, ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio. sarà però solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648 bis c.p. Invero, il Collegio ritiene quindi che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter 1 c.p., continui comunque a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e non di concorso, a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p., nel meno grave delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter 1 c.p.

I giudici di legittimità hanno descritto con profonda attenzione le ragioni ispiratrici dell’evoluzione normativa delle fattispecie criminose di cui all’art 648-bis e ter1: la difesa chiedeva l’applicazione della meno grave figura dell’autoriciclaggio per il soggetto (punito dalla Corte d’Appello per riciclaggio) concorrente nell’attività di autoriciclaggio realizzata dall’intraneus Per risolvere la questione, dice la Suprema Corte, la premessa dalla quale l’interprete deve ineludibilmente muovere, infatti, è quella per cui la nuova incriminazione è stata concepita essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. autoriciclaggio, poste in essere dal soggetto autore di o concorrente in determinati reati presupposti.

Il diverso trattamento, assai più tenue dell’autore del reato presupposto, che risponderà anche di questo, più severo per l’extraneus, trova ragione e fondamento nel differente disvalore e nel diverso grado di rimproverabilità della condotta attribuiti dal Legislatore alla condotta di colui che, seppur a seguito di un illecito, si trova in possesso di denaro o altra utilità da destinare ad altri scopi. Sarà dunque differente il disvalore attribuito nei confronti del soggetto che, senza essere concorso nel reato presupposto e quindi deliberatamente, si adopera per ostacolare l’identificazione e l’origine della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da illecito altrui ovvero li impiega in attività economico-finanziarie.

I giudici della Corte di Cassazione, peraltro, nella sentenza in commento hanno accennato ad alcuni interessanti parallelismi esemplificativi che fanno riferimento ad alcune fattispecie criminose; queste si caratterizzano per il fatto che sono trattate dal legislatore differentemente a seconda della qualifica soggettiva dell’agente, pur nella commissione nel medesimo illecito.

Si ritiene che tali parallelismi siano di fondamentale rilievo poiché contribuiscono ad una maggiore chiarezza dello spirito e della ratio della decisione de qua. Da un lato vengono richiamati i reati di “evasione di cui all’art. 385 c.p. e procurata evasione (art. 386 c.p.)” e dall’altro le due figure di “infanticidio (art. 578 co. 1 o co. 2)”, a seconda che la condotta sia commessa dalla madre o da coloro che con lei concorrono. In conseguenza di tale principio, verrà punito con una pena di minore gravità ed entità il soggetto che, essendo responsabile del reato presupposto, si adoperi per il riutilizzo dei proventi di questo (ex art.648-ter 1 c.p.) rispetto al soggetto che, pur estraneo ai fatti illeciti presupposti, concorra con il primo nella realizzazione della condotta illecita dell’attività di riciclaggio. Si ritiene la decisione della Suprema Corte pienamente condivisibile: i giudici hanno infatti preso le mosse da una attenta esegesi sistematica delle norme di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 110 c.p.

Si è analizzata in particolare la ratio della norma di cui all’art 648-ter1: la Corte di legittimità ha rilevato, in diversi punti del dispositivo, che il legislatore ha introdotto la fattispecie di autoriciclaggio al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte poste in essere dal soggetto autore di o concorrente in determinati reati presupposti.

Non si ritiene assolutamente condivisibile l’orientamento minoritario per il quale, costituendo l’autoriciclaggio un ‘reato proprio’, ed ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus. in tal modo, infatti, colui che in precedenza poteva considerarsi autore di riciclaggio diverrebbe, con l’introduzione dell’art 648-ter1, un concorrente in autoriciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite (teoria dell’autoriciclaggio onnivoro). Prendendo le mosse da tale assunto, infatti, si avrebbe il paradossale risultato per cui, anche se come conseguenza non voluta dal legislatore, si avrebbe una applicazione spregiudicata della nuova e meno grave incriminazione dell’autoriciclaggio, poiché il terzo extraneus potrà, affermare che, per poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contribuito dell’autore del delitto presupposto.

Parimenti non pare condivisibile l’orientamento della dottrina che ha proposto di risolvere il problema applicativo non mediante concorso di persone nel reato, bensì mediante il concorso apparente di norme.

In base a tale orientamento dottrinale nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti astrattamente sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma integri, al tempo stesso, un contributo di tipo causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta in essere dall’autore del delitto non colposo- presupposto, si dovrebbe affermare che l’art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio. Ciò si verificherebbe visto che diversamente, la condotta dell’autore del reato presupposto non è neppure astrattamente sussumibile nell’ambito dell’art. 648-bis c.p 65 . Tale orientamento applica pertanto il criterio del cosiddetto assorbimento.

Il terzo risponderà di autoriciclaggio, sia nel caso in cui abbia posto in essere in prima persona la condotta tipica, sia nel caso in cui si sia, al contrario, limitato a fornire un contributo concorsuale atipico dotato di efficienza causale alla sua realizzazione da parte del terzo extraneus. Si ritiene tale teoria non risolutiva del problema poiché il reato di autoriciclaggio finirebbe per divenire per così dire “onnivoro”, dal momento che l’extraneus sarebbe sempre ed in ogni caso punibile per il reato di cui all’art’648-ter1.

Peraltro, tale corrente dottrinale tradisce la ratio della novella in quanto finisce per ricomprendere nella nuova fattispecie anche delle fattispecie di reato che il legislatore non avrebbe voluto punire con tale disposizione.

Si ritiene che la premessa dalla quale l’interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nelle differenti possibili configurazioni del concorso di persone. nel nuovo delitto di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. ‘auto riciclaggio: è possibile fare ciò solo aderendo alla teoria della diversità del titolo del reato. Come in sintesi osservato da una dottrina, schemi di previsioni a “soggettività forte”, come il caso del reato di cui all’art.648-ter1, autorizzano la diversificazione dei titoli di reato ovvero delle risposte sanzionatorie. In tal senso, rispetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza. Tale soluzione è stata adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza de qua agitur . Un modello, questo, che sembra attagliarsi alla fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria, oltre che dei titoli di reato, rispetto ai diversi soggetti attivi costituisce un dato esplicito assai significativo nel senso della sua legittimazione.


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