Cass., Sez. II, sent. n. 20926/2020: l’associazione per delinquere di stampo mafioso di nuova generazione

Cass., Sez. II, sent. n. 20926/2020: l’associazione per delinquere di stampo mafioso di nuova generazione

È stata pubblicata, nel luglio 2020, la sentenza n. 20926/2020 della Corte di Cassazione in tutta la sua chiarezza definitoria relativamente ad un tema che, stante il dato normativo generico, è risultato bisognoso sin da subito di interventi giurisprudenziali che ne chiarissero la portata applicativa, i.e. l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il raggio d’intervento della sentenza inerisce alla applicabilità del disposto normativo di cui all’articolo 416-bis cod.pen., in presenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso di cd. “nuova generazione”.

In fatto i difensori degli imputati ricorrevano per Cassazione deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. nonché l’illegittimità della motivazione.

In particolare, tutte le difese concludevano per l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. ragionando sul fatto che, con riguardo al sodalizio mafioso, “difettavano i requisiti di stabilità e della forza di intimidazione, essendo l’organizzazione ancorata ad una primitiva fase embrionale” come costola di un altro clan, “essendo ancora priva di una propria capacità  di intimidazione esteriormente riconoscibile limitandosi i sodali a programmare le future attività  illecite e non assumendo decisivo rilievo ai fini della necessaria acquisizione della fama criminale l’esistenza di due attentati estorsivi eclatanti.” Specificatamente le difese sottolineavano l’erroneità del ragionamento della Corte d’appello laddove desumeva il carattere mafioso dell’associazione alla luce dei singoli reati-fine, non tenendo in considerazione l’assenza del carattere stabile e della forza intimidatrice quali elementi essenziali per definire l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

In diritto la Seconda Sezione ha dichiarato l’infondatezza dei motivi di ricorso in tema di associazione di stampo mafioso tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.

La Suprema Corte, richiamando dei precedenti, ha citato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. “È configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella madre del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già  attuale pericolosità  per l’ordine pubblico.”

La Suprema Corte in particolare, ha sottolineato il criterio distintivo tra il caso di specie, in cui nonostante l’associazione abbia ancora uno stato embrionale risulta essere evidente il collegamento della neo-struttura con la struttura madre di riferimento e presenti già – pur essendo una nuova entità – i tratti distintivi del sodalizio tra cui anche una concreta pericolosità  per l’ordine pubblico, e il caso di una struttura completamente nuova e autonoma da altre associazioni criminose storiche rispetto alla quale è essenziale la verifica della sussistenza di tutti i requisiti indicati all’art. 416-bis cod. pen.

Infatti, nel caso di specie, nonostante l’originalità  del gruppo criminale, la stretta connessione dello stretto con un’associazione a delinquere storica, già  nota nel medesimo territorio, non rende necessaria la verifica dell’esistenza dei connotati indicati dall’articolo summenzionato affinché la nuova associazione possa definirsi tale, dal momento che, la derivazione della stessa dal clan storico, e territorialmente già  affermato, trasla la pericolosità  e la capacità  di intimidazione anche in capo all’associazione neonata.

Pertanto, la Seconda Sezione della Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha stabilito il principio di diritto per cui il carattere originale dell’associazione non é efficace ad escludere i caratteri costitutivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., qualora, sfruttando la stretta connessione con un clan storico e già  territorialmente affermato nella medesima area dell’associazione di nuova costituzione, l’associazione neonata riesca ad assoggettare la medesima area territoriale compiendo i reati fine tipici dell’organizzazione mafiosa.


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