Cassazione: i principi cardine sull’impugnazione della cartella risultante dall’estratto di ruolo

Cassazione: i principi cardine sull’impugnazione della cartella risultante dall’estratto di ruolo

La Suprema Corte di Cassazione, per tramite dell’ordinanza n. 13755 del 22/05/2019, ha sancito (e richiamato!) taluni principi ermeneutici -di fondamentale importanza- in tema di opposizione di cartella di pagamento risultante dal ruolo.

Si richiamano secondo l’ordine che segue.

Sulla giurisdizione “Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (S.U. n. 10265/2018; S.U. N. 28503 del 2017).

Ne consegue che, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (ex plurimis: Cass. n. 2605/2018)”.

Sull’eccezione di omessa indicazione del responsabile dei procedimento nel caso di mancata tempestiva opposizione della cartellaLa dichiarata nullità delle cartelle, ritenute regolarmente notificate alla società contribuente e non impugnate, per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento contrasta con il principio per cui nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata (Cass. n. 3142/2013; Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016).

Una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale – come la cartella esattoriale – il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile”.

Sull’eccezione di prescrizione delle pretese relative alla cartella risultante dall’estratto di ruolo l’indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso. Queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 10955/2002; Cass. 11843/2007; 14576/2007; 6459/2009; 21752/2010; 1064/2014; Cass. nn. 15631 e 9993/2016; 28292 del 2011). Nel caso concreto, come si evince dalla pronuncia impugnata, la società aveva eccepito “l’estinzione del preteso diritto azionato con la domanda de qua per intervenuta prescrizione quinquennale dello stesso, giacchè vanamente decorsi i termini di legge in subiecta materia”. E’, pertanto, del tutto evidente che l’originaria ricorrente aveva chiaramente allegato l’estinzione del diritto per l’inerzia del titolare, ed inequivocabilmente manifestato la propria volontà di avvalersene. L’esatta individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie e l’individuazione del relativo termine compete al giudice di merito”.

Sulla tramutazione del termine di prescrizione breve in ordinario per mancata impugnazione della cartelladel pari destituita di fondamento è la dedotta sussistenza di un termine prescrizionale decennale della pretesa tributaria, dopo l’intervenuta definitività della cartella, in quanto equiparabile ad un titolo esecutivo. La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, triennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (S.U. n. 23397/2016; 5060 del 2016). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“.

La differenza tra ruolo ed estratto di ruolo: tra carenza e sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.Peraltro, non va trascurato che, come affermato dalla Sezioni Unite (19704 del 2015), l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 2281/2017).

Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso – che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore – costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dell’esattore… sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici).

Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto); l'”estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “documento” (un “elaborato informatico… contenente gli… elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.

La inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l’eventuale contestazione dell’attività certificativa del concessionario in sè considerata -ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell’estratto e quanto risultante dal ruolo – avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell’estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un “annullamento” della certificazione”.

Sul disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità della copia fotostatica della ricevuta di notifica della cartella di pagamento all’originale Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio che “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902/2017; 16998 del 2015 Rv. 636377 – 01, N. 21003 del 2017)”.


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Avv. Luigi Salvatore Falco

Laurea magistrale in Giurisprudenza con Lode - UNICAL Dottorato internazionale di Ricerca - UNIBG Master II livello Diritto e processo Tributario - PEGASO Master II livello Diritto del Lavoro e Previdenza - PEGASO

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