Cassazione, vietato l’anatocismo bancario annuale dal 1° gennaio 2014

Cassazione, vietato l’anatocismo bancario annuale dal 1° gennaio 2014

a cura di Giacomo Romano

Prima la nota sentenza del Tribunale di Milano [1] dello scorso marzo che ha dichiarato illegittimo l’anatocismo dopo la sostanziale abolizione ad opera della finanziaria del 2014 [2], senza che ci sia bisogno (così come in un primo tempo si era creduto) delle delibere attuative del CICR, poi il Tribunale di Roma [3].

Adesso arriva lo stop definitivo della Cassazione [4].

La Suprema Corte ha decretato la fine della capitalizzazione annuale degli interessi: non solo quella “trimestrale”, ma anche quella “annuale”, così come, dopo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, le banche avevano iniziato ad applicare per bypassare i divieti e le condanne dei giudici.

Ora, ha ricevuto un finanziamento, un mutuo, un’apertura di credito o ha avuto semplicemente il conto in rosso si è visto letteralmente prosciugare il portafogli dalla voce “interessi” sul prestito, potrà intraprendere azioni di risarcimento contro la banca.

Infatti, la capitalizzazione annuale deve ritenersi illegittima perché non conta l’arco temporale entro cui la banca applica una prassi illegittima che non trova riscontro in alcuna norma né uso.

Inutile richiamare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ritenuta ormai pacifica l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, dovrebbe tuttavia reputarsi, almeno implicitamente, la validità della capitalizzazione annuale.

Secondo la Cassazione, non solo mancano regole apposite ma – si legge in sentenza – in tutti i cinquant’anni che hanno preceduto gli interventi legislativi in materia adottati negli anni novanta del secolo scorso non si rileva alcuna consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

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[1] Trib. Milano, sent. del 25.03.2015 e del 3.04.2015.

[2] L. n. 147/2013, co. 629 che è andata a riscrivere l’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB).

[3] Trib. Roma, sent del 20.10.2015.

[4] Cass. sent. n. 9127/15 del 6.05.2015.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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