Casse private, illegittimo il “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già attribuiti

Casse private, illegittimo il “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già attribuiti

Cassazione civile, sez. Lavoro, 3 gennaio 2019, n. 20

I regolamenti delle casse di previdenza private sono fonti di legge subprimarie: essi sono soggetti alla Costituzione e non possono contrastare con le norme imperative dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate.

Illegittimo il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in atto: le casse private, infatti, possono adottare solamente provvedimenti che incidano sulla variazione di aliquota contributiva o sulla riparametrazione dei coefficienti di rendimento, ma non hanno facoltà di adottare provvedimenti che incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.

L’estraneità del contributo di solidarietà dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e dal principio del pro rata è confermato pure dalla Corte Costituzionale. La recente sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un <<prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)>>.

Il regolamento delle casse di previdenza private quale fonte subprimaria deve rispettare la Costituzione e le leggi. L’obbligazione contributiva applicabile dagli enti previdenziali può solamente imporre un trattamento contributivo atto a perseguire l’equilibrio di bilancio tra le prestazioni erogate e i contributi riscossi, con espressa esclusione delle prestazioni “di solidarietà”. Queste ultime, in qualità di prelievi avulsi dai limiti imposti alle casse private dalla legge n. 335/1995, possono esser previsti solo da ulteriori leggi.

Esula, pertanto, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.

L’imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all’evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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