Certificato di esenzione covid: necessità che il MMG certificatore sia il medico di fiducia della persona richiedente

Certificato di esenzione covid: necessità che il MMG certificatore sia il medico di fiducia della persona richiedente

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 3

È pertanto necessario che il certificato del MMG attesti specificamente tanto le “specifiche condizioni cliniche documentate” che il “pericolo per la salute” che ne deriva, essendo altrimenti impedito l’esercizio di qualsiasi potere di verifica da parte dell’Azienda sanitaria […] Ciascun MMG (fatte salve eventuali attività libero-professionali) esercita la propria attività solo nei confronti dei pazienti in carico (art. 13-bis dell’ACN 29 luglio 2009), cioè dei pazienti che lo abbiano scelto tra i medici del proprio ambito territoriale di residenza (art. 33 del citato ACN).

L’attribuzione a tale figura del compito di certificare eventuali cause di esonero è di ricercare proprio nel particolare tipo di rapporto che si instaura tra ciascun MMG e il proprio assistito, fondato su un approccio globale alla salute dell’individuo (secondo l’art. 12, comma 2 dell’ACN il MMG “si occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”) e sulla continuatività del rapporto (“sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo”).


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