Certificato successorio europeo: aspetti sostanziali e procedurali

Certificato successorio europeo: aspetti sostanziali e procedurali

Il Regolamento UE 650/2012[1] ha introdotto nel nostro ordinamento il Certificato Successorio Europeo, il quale rappresenta un fondamentale strumento a sostegno dei soggetti eredi, dei legatari che vantano diritti diretti sulla successione, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità che hanno necessità di far valere il loro status, i loro diritti o i loro poteri in un diverso Stato Membro.

L’uso di tale certificato – che non rappresenta in alcun caso un obbligo, né, tantomeno, sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati – trova la sua dimensione applicativa là dove consente di evitare gli inconvenienti derivanti dalla eterogeneità di norme che regolano le vicende successorie transfrontaliere, in quanto esecutivo e vincolante in ogni stato membro senza necessità di alcun procedimento di exequatur.

Il certificato è un documento rilasciato nello Stato membro dell’Unione Europea, indifferentemente, o da un organo giurisdizionale o da altra autorità che in forza del diritto nazionale risulta competente in materia di successione – quale, per l’Italia, il notaio.

In particolare, il notaio sarà competente al rilascio del CSE qualora il defunto aveva la residenza abituale in Italia, o quando lo stesso aveva scelto la legge italiana tramite apposita disposizione espressa, o nell’ipotesi della presenza di beni ereditari sul territorio nazionale (art. 10 Reg. UE 650/2012).

Non è superfluo poi specificare che la nozione di “residenza abituale”- frequente negli strumenti convenzionali di diritto internazionale privato – mira ad individuare il centro della vita del defunto, tenendo conto della localizzazione preponderante dei suoi interessi di ordine personale.

Oltre ai criteri appena visti, l’articolo 11 del Regolamento introduce il criterio suppletivo del forum necessitatis, il quale subentra qualora non sia possibile determinare la competenza di nessuno Stato membro: in tal caso, se vi è un collegamento sufficiente della vicenda successoria con un determinato Stato membro e la circostanza che il procedimento non può essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo, sarà competente quello Stato membro con cui esiste il visto collegamento.

Ricevuta la domanda e verificata preliminarmente la propria competenza, l’autorità rilasciante dovrà verificare la legittimazione del richiedente, lo scopo indicato dal richiedente e la necessità dello stesso.

Non vi sono norme che regolino la lingua da utilizzare nella redazione del CSE ma si può ritenere naturale il rilascio in lingua italiana, anche se appare certamente legittimo il rilascio in un’altra lingua ufficiale dell’UE.

In Italia il relativo regolamento d’esecuzione n. 1329/2014[2] ha fornito un modulo ufficiale[3] – il cui utilizzo è facoltativo – al fine di facilitare l’individuazione delle informazioni necessarie e la verifica delle stesse da parte del notaio.

Il CSE, infatti, non potrà in alcun modo prescindere dai seguenti elementi: individuazione dell’autorità di rilascio; generalità del defunto e del richiedente; scopo previsto per il certificato; fonte della successione (legge o testamento); legge applicabile (ed elementi in base ai quali è stata determinata).

Si deve ritenere legittima la richiesta, ed il conseguente rilascio, di un certificato parziale che si limiti ad attestare alcuni elementi (ad esempio un legato).

Il CSE, altresì, non dovrà necessariamente elencare i dati di tutti gli eredi o di tutti i beneficiari di singole disposizioni testamentarie a titolo particolare, potendosi anche limitare a certificare la posizione di un solo soggetto.

Sono poi previsti cinque allegati ufficiali da includere al modello di domanda ed un elenco di documenti, in originale o in copia autentica, quali certificato di morte, dichiarazione relativa alla scelta della legge, testamento.

Si evidenzia, che ove la legge applicabile sia la legge italiana – che può essere scelta solo da chi possiede la cittadinanza italiana – non occorre necessariamente l’accettazione espressa dell’eredità: è infatti possibile che il certificato sia richiesto dal chiamato che non ha ancora accettato l’eredità e senza che la richiesta comporti accettazione. Qualora invece il richiedente chieda il CSE in qualità di erede, dovrà preventivamente aver accettato espressamente l’eredità (accettazione che, ai sensi dell’art. 475 c.c., può essere contenuta in un atto pubblico o in una semplice scrittura privata e quindi anche nella stessa domanda di rilascio).

Ovviamente se tramite il testamento il de cuius ha espressamente scelto quale legge applicabile alla vicenda successoria la legge italiana, il testamento o il documento contenente le disposizioni testamentarie da cui si desume tale volontà devono essere validi ed efficaci.

Il Regolamento prevede altresì che l’autorità che emette il CSE debba provvedere alla numerazione ed alla conservazione degli stessi, utilizzando il sistema di conservazione del notariato, al fine di consentire la gestione di tutte le vicende successive, ed in particolare il rilascio delle copie e la conservazione anche dopo la cessazione del notaio dall’attività, oltre alle modifiche, rettifiche o revoche.

Sull’originale conservato si potrà procedere ad annotare eventuali vicende modificative o estintive del certificato.

L’autorità di rilascio del certificato successorio europeo, che conserva l’originale del certificato, ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente che ne ha fatto domanda e a chiunque dimostri di avervi interesse.

Le copie autentiche del certificato successorio europeo sono valide per sei mesi, salva la possibilità di prorogarlo su richiesta.

Chiunque dimostri di avere un legittimo interesse nel certificato può chiedere all’autorità di rilascio di correggerne gli eventuali errori. Inoltre, ove sia stato accertato che il certificato successorio europeo o singoli elementi di esso non corrispondano al vero, è possibile chiedere all’autorità di rilascio di modificarlo o ritirarlo. In caso di disaccordo con la decisione dell’autorità di rilascio di rifiutare l’emissione del certificato successorio europeo oppure con la decisione di rettifica, modifica o revoca del certificato successorio europeo, è possibile impugnare tali decisioni proponendo ricorso davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro dell’autorità di rilascio. In caso di esito positivo del ricorso, l’organo giurisdizionale o l’autorità di rilascio emetteranno il certificato successorio europeo e, se questo era errato, l’organo giurisdizionale oppure l’autorità di rilascio provvederà a correggerlo, modificarlo o revocarla.


[1] Regolamento UE 650/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
[2] Regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1329
[3] Per usufruire del modulo fornito da Reg UE 650/2012 si veda i seguenti file editabili https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-it.do

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti