Clausole di irresolubilità del contratto per inadempimento

Clausole di irresolubilità del contratto per inadempimento

Sommario: 1. Premessa – 2. Rimedi contrattuali, autonomia privata e clausola di irresolubilità – 3. La tesi tradizionale – 4. La critica e l’alternativa proposta evolutiva – 5. Conclusioni

 

1. Premessa

In tale contesto pandemico, si fa particolarmente vivace il dibattito che ruota intorno al ruolo dell’autonomia privata in materia di inadempimento del contratto, con peculiare riguardo circa la controversa figura delle cd. clausole di irresolubilità.

Premettendo che la clausola negoziale è in re ipsa espressione di autonomia privata e convenzionale nell’ambito del regolamento contrattuale, ci si intende ivi interrogare sul perimetro entro il quale confina lo spazio autonomo del privato in punto di rimedi contrattuali per inadempimento.

In tal senso, il patto di irresolubilità verrebbe ad inserirsi nell’equilibrio del rapporto sinallagmatico, predeterminando per il momento del suo viziarsi la conversazione del rapporto ed escludendo tra i rimedi quello caducatorio.

Orbene, alla luce della disciplina legale della risoluzione del contratto per inadempimento e nel silenzio del legislatore, ci si vuole chiedere se essa sia derogabile dall’autonomia dei privati contraenti, i quali convenzionalmente predeterminano l’irresolubilità del rapporto contrattuale, e nondimeno, riallocano il rischio sulla parte debitrice tenuta in ogni caso ad adempiere.

A tale fine, alla luce dei due antitetici orientamenti dottrinari che nel tempo sono succedutisi, si procederà all’analisi dell’autonomia privata nell’ambito dei rimedi contrattuali.

2. Rimedi contrattuali, autonomia privata e clausola di irresolubilità

In un’economia moderna, caratterizzata da un lato da posizioni di supremazia contrattuale e dall’altro da posizioni di debolezza dell’autonomia privata, è evidente che ai princìpi di libertà economica facciano da contraltare la protezione di valori e interessi superiori.

Ci si chiede, allora, fin dove possa spingersi, nella fase rimediale e patologica del contratto, la libertà contrattuale, quale estrinsecazione del potere di libera scelta nella regolamentazione dell’assetto negoziale e, nel particolare, la predeterminazione di clausole che vincolino i contraenti alla irresolubilità.

Partendo dall’assetto dispositivo del codice civile, si può notare che l’autonomia privata s’estrinseca nel senso che le parti possono prevedere un meccanismo di risoluzione stragiudiziale automatica del contratto.

La clausola risolutiva espressa disciplinata dall’art. 1456 c.c. rappresenta, invero, uno strumento di autotutela privata, che, inserendosi nel sinallagma contrattuale, consente al creditore deluso la risoluzione del contratto senza costituire in mora l’altra parte – ma soltanto previa comunicazione – in caso di mancato o inesatto adempimento di quest’ultimo delle obbligazioni dovute, rispetto alle quali la clausola è operante.

Si tratta, dunque, di una forma di reazione che l’ordinamento appresta a vantaggio del contraente forte in caso di inadempimento della controparte, in base alla quale il contratto si risolve automaticamente, senza il ricorso allo strumento giudiziale.

Nella stessa logica della clausola risolutiva espressa si muovono gli istituti della condizione risolutiva di inadempimento e della determinazione di un termine essenziale.

In particolare, con la previsione di una condizione risolutiva di inadempimento, le parti stabiliscono che, al verificarsi della condicio di inadempimento, si avvera l’evento da cui dipende la risoluzione del contratto. Le parti, ergo, deducendo in condizione l’inadempimento, esercitano l’autonomia privata che gli fa capo.

In passato si è ampiamente discusso sull’astratta ammissibilità di una condizione negoziale che assuma ad evento condizionante i possibili esiti della prestazione e, quindi, di inadempimento. Alla tesi negativa si è contrapposta una tendenza evolutiva – che oggi a maggioranza si abbraccia – la quale ammette la facoltà per le parti, nel determinare il programma negoziale, di considerare l’adempimento non più soltanto un atto dovuto, ma anche un evento idoneo ad attivare il meccanismo risolutivo della condizione – ponendosi così in una dimensione antitetica al piano dell’obbligo che caratterizza il rapporto contrattuale.

Allo stesso modo e nella medesima direzione logica, si muove lo strumento agile del cd. termine essenziale, qualificato espressamente dall’art. 1457 c.c., che consente alle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale, inutilmente decorso il termine utile per l’adempimento della prestazione di una delle parti in favore dell’altra.

E dunque, vi si trova dinanzi ad un istituto di risoluzione ope legis del vinculum iuris, salvo diversa ed espressa previsione, che trova ragion d’essere nella perdita di qualsivoglia utilità od interesse per la controparte a ricevere l’adempimento oltre il termine utile.

L’inadempimento del debitore, anche in quest’altra circostanza, viene ad essere considerato quale presupposto fondamentale per la risoluzione del vincolo contrattuale.

Gli istituti concisamente passati in rassegna evidenziano la ratio legis sottostante, che ivi si muove nel senso di facilitare la risoluzione di diritto del vinculum iuris.

Invero, l’autonomia privata, nella direzione pensata dal legislatore, mira a favorire l’utilizzo di strumenti stragiudiziali – senza il necessario ricorso al giudice – per l’automatica caducazione del contratto.

Nella direzione opposta a quella di liberazione dal vincolo contrattuale si muove, invece, la clausola di irresolubilità, la quale piuttosto evoca l’esigenza particolare delle parti di preservare il vincolo contrattuale con uno strumento alternativo alla risoluzione.

Non vi sono addentellati normativi che invero disciplinano e consentono patti di irresolubilità del contratto. Da qui il controverso dibattito tra quanti tradizionalmente ne escludono l’ammissibilità e quanti a contrario tendono ad una visione evolutiva – distaccata dal dato codicistico – ritenendoli ammissibili.

3. La tesi tradizionale

Nell’assenza di disposizioni normative ad hoc, ci si interroga circa l’ammissibilità delle clausole di irresolubilità del contratto per inadempimento.

La tesi tradizionale, partendo da un’argomentazione normativa, nega la validità dei patti di irresolubilità, con i quali i contraenti convenzionalmente andrebbero a escludere il rimedio della risoluzione previsto dalla legge.

Partendo dall’assunto “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, dunque, il legislatore quando si è pronunciato, lo ha fatto prevedendo che l’autonomia privata possa dirigersi solo nel senso di una liberazione dal vinculum iuris.

Peraltro, secondo i fautori di questa tesi, essendo la funzione della risoluzione per inadempimento di tipo sanzionatorio, per ciò stesso il rimedio non sarebbe disponibile alle parti.

A sostegno dell’impostazione, i fautori della tesi tradizionale apportano l’argomento fondato sul disposto normativo si cui all’art. 1229 c.c., il quale prescrive la nullità delle clausole che limitano o escludono preventivamente la responsabilità del debitore. Il fondamento del divieto deve rinvenirsi nella necessità di preservare il vincolo giuridico, ovverosia la volontà delle parti ad obbligarsi reciprocamente con le rispettive obbligazioni. E pertanto, una clausola di irresolubilità che preventivamente andrebbe ad escludere o comunque limitare la responsabilità della parte inadempiente, sarebbe da intendersi nulla.

4. La critica e l’alternativa proposta evolutiva

In tempi più recenti, con il notevole mutare del quadro socio-economico, si è distinta una tesi evolutiva che sostiene l’ammissibilità delle cd. clausole di irresolubilità.

Si postula, anzitutto, l’inefficienza – in termini di economia del diritto – del rimedio caducatorio della risoluzione. Infatti, a ben vedere, la liberazione dal vincolo contrattuale può non rispondere all’interesse della parte che ha subìto l’inadempimento, per la quale anzi diventa controproducente.

Superando gli argomenti postulati dalla tesi tradizionale, i fautori della tesi evolutiva sostengono la disponibilità del rimedio di risoluzione del contratto per inadempimento, dal momento che la parte può liberamente scegliere di avvalersene o meno.

Per vero, non essendovi alcun obbligo di attivare tale rimedio, la parte può scegliere di non attivare la risoluzione dopo l’inadempimento, ovvero di escluderla preventivamente mediante una clausola di irresolubilità.  La parte delusa a fronte dell’inadempimento, pertanto, può non attivare il rimedio.

La risoluzione per inadempimento non è un’azione posta a tutela di interessi generali, bensì a tutela dell’interesse individuale e quindi non può prescindere dall’autonomia privata.

Nel silenzio normativo, dunque, l’orientamento più aperto e possibilista giunge a ritenere che – come accade per altri istituti quali l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.) – sia implicito nel sistema che quel rimedio possa essere escluso dalle parti.

5. Conclusioni

Se ci si persuade della suddetta impostazione evolutiva, si giunge a superare quelle obiezioni della tesi classica e quindi a ritenere che l’autonomia privata possa rendere più difficile od addirittura escludere l’attivazione del rimedio di risoluzione per inadempimento.

L’art. 1455 c.c., invero, fissa la soglia di rilevanza dell’inadempimento ai fini dell’attivazione del rimedio: non può attivarsi se l’inadempimento ha scarsa importanza. Le parti pertanto possono rendere più difficile l’attivazione del rimedio, modificandone il presupposto ed eventualmente elevando la soglia ad una particolare gravità.

Le parti, ancora, nell’esercizio della loro autonomia, possono limitare pattiziamente la risoluzione del contratto all’inadempimento di alcune obbligazioni, individuando quelle sole che danno la stura al rimedio caducatorio.

In questa prospettiva, le parti possono circoscrivere la gestione degli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento, possono invero escludere la retroattività degli effetti della risoluzione, e quindi far salve le prestazioni già eseguite, escludendone il diritto alla ripetizione, ovvero limitare soggettivamente il rimedio prevedendo che la risoluzione del contratto è consentita solo ad una delle parti.

Per concludere, può quindi affermarsi che, al di là di una granitica affermazione di principio sulla validità o invalidità delle clausole di irresolubilità, l’autonomia privata in ogni caso consente alle parti di modificare in via convenzionale le modalità e gli effetti del regolamento negoziale, fermi restando i limiti segnati dai canoni di buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, che abbisognano di essere sempre valutati in relazione al caso concreto.

Si tratta, dunque, di modificazioni del contratto che sono nella disponibilità delle parti e che, dunque, in re ipsa non alterano l’equilibrio del sinallagma, sempre che in concreto non superano i limiti inderogabili delle norme imperative e non oltrepassano il confine dettato dall’art. 1229 c.c.


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Carmela Spina

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